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Prodotti sottoposti ad accisa

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 85-92)

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 52 Prodotti sottoposti ad accisa

La direttiva 2008/118/CE del Consiglio1 si applica ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro o viceversa, purché il movimento abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione.

ARTICOLO 53

Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati pertinenti

In deroga all'articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all'allegato IV per quanto strettamente necessario ad adempiere gli obblighi di cui al presente titolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di dette spese entro

il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all'allegato IV. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime.

1 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

TITOLO IV

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 54

Continuità della tutela nel Regno Unito dei diritti registrati o concessi

1. Il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale seguenti, registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un diritto di proprietà intellettuale equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato: a) il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato a norma del regolamento (UE)

2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 diventa titolare di un marchio nel Regno Unito, consistente nello stesso segno, per i medesimi prodotti o servizi;

b) il titolare di un disegno o modello comunitario registrato e se del caso pubblicato dopo il differimento della pubblicazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio1

diventa titolare di un disegno o modello registrato nel Regno Unito per il medesimo disegno o modello;

c) il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio2 diventa titolare di una privativa per ritrovati vegetali nel Regno Unito per la medesima varietà vegetale.

1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli

comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

2. Se un'indicazione geografica, denominazione di origine o specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1, un'indicazione geografica, denominazione di origine o menzione tradizionale per il vino ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3 oppure un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4 sono protette nell'Unione l'ultimo giorno del periodo di transizione in virtù di detti regolamenti, le

persone autorizzate a usare l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino interessata hanno il diritto di usare nel Regno Unito, a decorrere dalla fine del periodo di transizione e senza ulteriore esame, detta

denominazione di origine, specialità tradizionale garantita o menzione tradizionale per il vino cui il Regno Unito conferisce ai sensi del suo diritto almeno lo stesso livello di protezione garantito dalle disposizioni seguenti del diritto dell'Unione:

1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre

2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

3 Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla

protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

4 Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

a) articolo 4, paragrafo 1, lettere i), j) e k), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio1; e

b) secondo l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino interessata, articolo 13, articolo 14,

paragrafo 1, articolo 24, articolo 36, paragrafo 3, articoli 38 e 44 e articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2; articolo 100, paragrafo 3, articolo 102, paragrafo 1, articoli 103 e 113 e articolo 157, paragrafo 1, lettera c), punto x), del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 62, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione3; articolo 15, paragrafo 3, primo comma, articolo 16 e articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e, per quanto collegato all'osservanza di tali disposizioni di tale regolamento, articolo 24, paragrafo 1, del medesimo regolamento; oppure articolo 19, paragrafo 1, e articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014.

1 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

3 Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni

tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

Quando un'indicazione geografica, una denominazione di origine, una specialità tradizionale garantita o una menzione tradizionale per il vino di cui al primo comma cessa di essere protetta nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, il primo comma cessa di applicarsi

all'indicazione geografica, alla denominazione di origine, alla specialità tradizionale garantita o alla menzione tradizionale per il vino interessata.

Il primo comma non si applica se la protezione nell'Unione discende da accordi internazionali di cui l'Unione è parte.

Il presente paragrafo si applica salvo e fino a che non entri in vigore o non diventi applicabile un accordo di cui all'articolo 184 che lo sostituisce.

3. Nonostante il paragrafo 1, se un diritto di proprietà intellettuale di cui a detto paragrafo è dichiarato nullo o decaduto ovvero, nel caso di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è dichiarato nullo o è annullato nell'Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l'ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito è dichiarato nullo o decaduto ovvero è dichiarato nullo o è annullato. La dichiarazione o il decadimento o l'annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell'Unione.

In deroga al primo comma, il Regno Unito non è tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato non si applichino nel Regno Unito.

4. Il diritto conferito da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), si rinnova la prima volta alla data di rinnovo del corrispondente diritto di proprietà intellettuale registrato a norma del diritto dell'Unione.

5. Ai marchi nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica quanto segue:

a) il marchio reca la stessa data di deposito o la stessa data di priorità del marchio dell'Unione europea e se del caso si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/1001;

b) il marchio non può essere dichiarato decaduto in ragione del fatto che il marchio dell'Unione europea corrispondente non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;

c) il titolare di un marchio dell'Unione europea che ha acquisito notorietà nell'Unione è autorizzato a esercitare nel Regno Unito diritti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9,

paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2436 per il marchio corrispondente sulla base della notorietà

acquisita nell'Unione entro la fine del periodo di transizione, purché da allora la continua notorietà del marchio si basi sull'uso che ne è fatto nel Regno Unito.

6. Ai disegni o modelli registrati e alla privativa per i ritrovati vegetali nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si applica quanto segue:

a) la durata della protezione prevista dalla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di protezione rimanente previsto dal diritto dell'Unione per il disegno o modello comunitario registrato o per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente;

b) la data di deposito o la data di priorità coincide con quella del disegno o modello comunitario registrato o della privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente.

ARTICOLO 55

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 85-92)