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Sicurezza delle informazioni

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 127-132)

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 74 Sicurezza delle informazioni

1. Le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni classificate Euratom si applicano alle informazioni classificate ottenute dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione o in virtù del presente accordo e alle

informazioni classificate ottenute dall'Unione o da uno Stato membro in provenienza dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione o in virtù del presente accordo.

2. Gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di sicurezza industriale si applicano al Regno Unito nei casi in cui la procedura di gara, la procedura di aggiudicazione o la procedura di attribuzione di sovvenzioni per il contratto classificato, il subcontratto classificato o la convenzione di sovvenzione classificata siano state avviate prima della fine del periodo di transizione.

3. Il Regno Unito provvede affinché non siano trasferiti a paesi terzi i prodotti crittografici che utilizzano algoritmi crittografici classificati, sviluppati sotto il controllo dell'autorità di

approvazione degli apparati crittografici di uno Stato membro o del Regno Unito e valutati e approvati da detta autorità, che sono stati approvati dall'Unione entro la fine del periodo di transizione e sono presenti nel Regno Unito.

4. Le prescrizioni, le limitazioni e le condizioni definite nell'approvazione dell'Unione dei prodotti crittografici si applicano a detti prodotti.

TITOLO VIII

ARTICOLO 75 Definizione

Ai fini del presente titolo, per "norme pertinenti" si intendono i principi generali del diritto dell'Unione applicabili all'aggiudicazione degli appalti pubblici, le direttive 2009/81/CE1, 2014/23/UE2,

2014/24/UE3 e 2014/25/UE4 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2195/20025

e (CE) n. 1370/20076 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio7, gli articoli 11 e 12 della direttiva 96/67/CE del Consiglio8, gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio9, gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e ogni altra disposizione

specifica del diritto dell'Unione che disciplina le procedure in materia di appalti pubblici.

1 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al

coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

2 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

3 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

4 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

5 Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1). 6 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1). 7 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del

principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

8 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

9 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

10 Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

ARTICOLO 76

Norme applicabili alle procedure in corso 1. Le norme pertinenti si applicano:

a) fatta salva la lettera b), alle procedure avviate da amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori degli Stati membri o del Regno Unito conformemente a dette norme prima della fine del periodo di transizione e non ancora ultimate l'ultimo giorno del periodo di transizione, incluse le procedure che utilizzano sistemi dinamici di acquisizione e le procedure per le quali l'indizione di gara assume la forma di un avviso di preinformazione o di un avviso periodico indicativo o di un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; e

b) alle procedure di cui all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2009/81/CE,

all'articolo 33, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE che si riferiscono all'esecuzione degli accordi quadro seguenti, conclusi da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori degli Stati membri o del Regno Unito, inclusa l'aggiudicazione di appalti basati su tali accordi quadro:

i) accordi quadro conclusi prima della fine del periodo di transizione che non siano né scaduti né risolti l'ultimo giorno del periodo di transizione; o

ii) accordi quadro conclusi dopo la fine del periodo di transizione secondo una delle procedure previste alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Fatta salva l'applicazione di eventuali restrizioni a norma del diritto dell'Unione, le

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori rispettano il principio di non discriminazione per quanto riguarda gli offerenti o, se del caso, le persone degli Stati membri e del Regno Unito altrimenti autorizzate a presentare offerte nel quadro delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Una procedura di cui al paragrafo 1 si considera avviata quando sia stato inviato un avviso di indizione di gara o altro invito a presentare offerte in conformità delle norme pertinenti. Se le norme pertinenti consentono di seguire procedure che non richiedono il ricorso ad un avviso di indizione di gara o altri inviti a presentare offerte, la procedura si considera avviata quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore contattano gli operatori economici nel quadro della procedura specifica.

4. Una procedura di cui al paragrafo 1 si considera ultimata:

a) all'atto della pubblicazione di un avviso di aggiudicazione conformemente alle norme pertinenti o, qualora tali norme non richiedano la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione, all'atto della conclusione del relativo contratto; o

b) nel momento in cui gli offerenti o le persone altrimenti autorizzate a presentare offerte, a seconda dei casi, sono informate delle ragioni per le quali non è stato aggiudicato l'appalto, qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia deciso in tal senso. 5. Il presente articolo non pregiudica le norme dell'Unione o del Regno Unito in materia di dogane, circolazione delle merci, prestazione di servizi, riconoscimento delle qualifiche professionali o proprietà intellettuale.

ARTICOLO 77

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