• Non ci sono risultati.

Cumulo dei periodi

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 30-41)

TITOLO II DIRITTI E OBBLIGHI

ARTICOLO 16 Cumulo dei periodi

I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito, nonché i rispettivi familiari, che prima della fine del periodo di transizione abbiano soggiornato legalmente nello Stato ospitante conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE per un periodo inferiore a cinque anni hanno il diritto di acquisire il diritto di soggiorno permanente alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente accordo, una volta completati i periodi di soggiorno necessari. I periodi di soggiorno legale o di lavoro in conformità del diritto dell'Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione sono inclusi nel calcolo del periodo necessario per l'acquisizione del diritto di

soggiorno permanente.

ARTICOLO 17

Status e cambiamenti di status

1. Il diritto del cittadino dell'Unione e del cittadino del Regno Unito, e relativi familiari, di avvalersi direttamente della presente parte resta impregiudicato anche in caso di cambiamento di status, ad esempio da studente a lavoratore subordinato o autonomo o a persona economicamente inattiva. Non sono assimilabili alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), le persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari del diritto di soggiorno in quanto familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini del Regno Unito.

2. I familiari che erano a carico di cittadini dell'Unione o di cittadini del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione continuano a godere dei diritti di cui al presente titolo anche se non sono più familiari a carico.

ARTICOLO 18

Rilascio dei documenti di soggiorno

1. Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal presente titolo di chiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo, unitamente a un documento attestante tale status, eventualmente in formato digitale.

La richiesta di tale status è soggetta alle condizioni seguenti:

a) la procedura di domanda mira a verificare se il richiedente può godere dei diritti di soggiorno di cui al presente titolo. In tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di soggiorno e il documento attestante tale status;

b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda non può essere inferiore a sei mesi dalla fine del periodo di transizione per le persone che soggiornavano nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione.

Per coloro che hanno il diritto di iniziare il soggiorno nello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione a norma del presente titolo, il termine per la presentazione della domanda è di tre mesi dal loro arrivo o dallo scadere del termine di cui al primo comma, se successivo.

Una ricevuta della domanda di status di soggiorno è rilasciata immediatamente; c) il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b) è prorogato

automaticamente di un anno nel caso in cui l'Unione abbia notificato al Regno Unito o il Regno Unito abbia notificato all'Unione che problemi tecnici impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare la ricevuta di cui alla lettera b). In tempo utile lo Stato ospitante pubblica tale notifica e ne dà pubblica e opportuna informazione agli interessati; d) qualora gli interessati non rispettino il termine per la presentazione della domanda di cui alla

lettera b), le autorità competenti valutano tutte le circostanze e i motivi del mancato rispetto e, se questi sono fondati, consentono loro di presentare la domanda entro un termine

supplementare ragionevole;

e) lo Stato ospitante provvede affinché le procedure amministrative per la presentazione della domanda siano snelle, trasparenti e semplici e provvede a evitare oneri burocratici non necessari;

f) i moduli di domanda devono essere brevi, semplici, di facile uso e adeguati al contesto del presente accordo; le domande presentate contestualmente da membri della stessa famiglia sono esaminate congiuntamente;

g) il documento attestante lo status è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi;

h) le persone che, prima della fine del periodo di transizione, sono in possesso di un documento di soggiorno permanente in corso di validità rilasciato ai sensi dell'articolo 19 o

dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE o di un documento di immigrazione nazionale in corso di validità che conferisca loro un diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante hanno il diritto, su richiesta ed entro il termine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, di sostituire tale documento con un nuovo documento di soggiorno dopo che ne siano stati verificati l'identità e i precedenti penali e siano stati effettuati i controlli di sicurezza ai sensi della lettera p) del presente paragrafo e che sia stata confermata la stabilità del soggiorno; i nuovi documenti di soggiorno sono rilasciati a titolo gratuito;

i) l'identità dei richiedenti è verificata mediante la presentazione di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Regno Unito e di un passaporto in corso di validità per i rispettivi familiari e altre persone che non sono cittadini dell'Unione né cittadini del Regno Unito; l'accettazione di tali documenti di identità non è subordinata ad altro criterio diverso dalla validità del documento. Se il

documento di identità è trattenuto presso le autorità competenti dello Stato ospitante durante la procedura di domanda, lo Stato ospitante provvede senza ritardo, su richiesta, alla sua restituzione, prima che sia adottata una decisione sulla domanda;

j) possono essere presentati in copia documenti giustificativi diversi dai documenti di identità, come i documenti di stato civile. Gli originali dei documenti giustificativi possono essere richiesti solo in casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole sulla loro autenticità; k) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai cittadini dell'Unione e ai cittadini del Regno

Unito di presentare, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE: i) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera a), della direttiva 2004/38/CE come lavoratori subordinati o autonomi, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata;

ii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE come persone economicamente inattive, la prova che dispongono, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché essi non divengano un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato

ospitante durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante; o

iii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE in qualità di studenti, la prova di essere iscritti presso un istituto riconosciuto o finanziato dallo Stato ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, la prova che dispongono di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi e una dichiarazione o mezzo di prova equivalente attestante che dispongono, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché essi non divengano un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante durante il periodo di soggiorno. Lo Stato ospitante non può esigere che dette dichiarazioni indichino un importo specifico delle risorse.

Per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti, si applica l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE;

l) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai familiari che rientrano nell'ambito di

applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto i), o dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente accordo e che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE di esibire, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i

documenti giustificativi seguenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, o all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE:

i) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata; ii) l'attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del

soggiorno effettivo nello Stato ospitante del cittadino dell'Unione o del cittadino del Regno Unito con cui gli interessati vivono;

iii) per i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner registrato, la prova documentale che le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2), lettera c) o d), della direttiva 2004/38/CE sono soddisfatte; iv) per le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del presente accordo, un documento

rilasciato dall'autorità competente dello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

Per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti per i familiari che sono a loro volta cittadini dell'Unione o cittadini del Regno Unito, si applica l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE;

m) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai familiari che rientrano nell'ambito di

applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo di esibire, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE:

i) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata; ii) l'attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del

soggiorno nello Stato ospitante del cittadino dell'Unione o del cittadino del Regno Unito che gli interessati raggiungono in detto Stato;

iii) per i coniugi o i partner registrati, un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata prima della fine del periodo di transizione; iv) per i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a

carico e quelli del coniuge o partner registrato, la prova documentale che essi avevano un vincolo di parentela con un cittadino dell'Unione o con un cittadino del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2), lettera c) o d), della direttiva 2004/38/CE relative all'età o allo status di familiari a carico sono soddisfatte;

v) per le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo, la prova

dell'esistenza di una relazione stabile con un cittadino dell'Unione o con un cittadino del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e del perdurare di tale relazione dopo la fine del periodo di transizione;

n) per i casi diversi da quelli di cui alle lettere k), l) e m), lo Stato ospitante non prescrive ai richiedenti di esibire documenti giustificativi che vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato per dimostrare che le condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo sono soddisfatte;

o) le autorità competenti dello Stato ospitante aiutano i richiedenti a dimostrare che soddisfano i requisiti per l'acquisizione e ad evitare errori od omissioni nella domanda; esse danno ai richiedenti la possibilità di presentare elementi di prova supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omissioni;

p) i richiedenti possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l'applicabilità delle limitazioni di cui all'articolo 20 del presente accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a

dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda. Lo Stato ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, applicare la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE per le richieste ad altri Stati di informazioni sui precedenti penali;

q) il nuovo documento di soggiorno contiene una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità del presente accordo;

r) il richiedente può accedere a mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato ospitante avverso l'eventuale decisione di rifiuto dello status di soggiorno. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità della decisione nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Tali mezzi di impugnazione garantiscono che la decisione non sia sproporzionata.

2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), inclusa l'eventuale proroga di un anno ai sensi del medesimo paragrafo, lettera c), tutti i diritti previsti nella presente parte sono considerati applicabili ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nello Stato ospitante, conformemente alle condizioni e fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20.

3. Nelle more di una decisione definitiva delle autorità competenti su una domanda di cui al paragrafo 1 e di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso

l'eventuale rigetto di tale domanda da parte delle autorità amministrative competenti, tutti i diritti previsti nella presente parte si ritengono applicabili al richiedente, incluso l'articolo 21 sulle garanzie e sul diritto di ricorso, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 4. 4. Se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite dal presente titolo di chiedere il nuovo status di soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, un documento di soggiorno, eventualmente in formato digitale, corredato di una dichiarazione

attestante che esso è stato rilasciato in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 19

Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione

1. Durante il periodo di transizione lo Stato ospitante può acconsentire a che siano presentate su base volontaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le domande di status di soggiorno o di documento di soggiorno di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4.

2. Le decisioni di accogliere o respingere tali domande sono adottate conformemente

all'articolo 18, paragrafi 1 e 4. Le decisioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, hanno effetto solo dopo la fine del periodo di transizione.

3. Se una domanda ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, è accolta prima della fine del periodo di transizione, lo Stato ospitante non può revocare la decisione di concedere lo status di soggiorno prima della fine del periodo di transizione per motivi diversi da quelli previsti al capo VI e all'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE.

4. Se una domanda è respinta prima della fine del periodo di transizione, il richiedente può presentare nuovamente domanda in qualsiasi momento prima dello scadere del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

5. Fatto salvo il paragrafo 4, i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera r), sono disponibili a decorrere dalla data della decisione di rigetto della domanda di cui al

paragrafo 2 del presente articolo.

ARTICOLO 20

Limitazioni dei diritti di soggiorno e di ingresso

1. Il comportamento dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e altre persone che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto prima della fine del periodo di transizione, è valutato conformemente al capo VI della direttiva 2004/38/CE.

2. Il comportamento dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e altre persone che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto dopo la fine del periodo di transizione, può costituire motivo di limitazione del diritto di soggiorno da parte dello Stato ospitante o del diritto di ingresso nello Stato sede di lavoro, ai sensi della legislazione nazionale.

3. Lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tale diritto o frode, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE. Tali misure sono soggette alle garanzie

procedurali previste dall'articolo 21 del presente accordo.

4. Lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può allontanare dal proprio territorio i richiedenti che hanno presentato domande fraudolente o strumentali, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare agli articoli 31 e 35, anche prima di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l'eventuale rigetto della domanda.

ARTICOLO 21

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 30-41)