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Quid iuris per il controllo a distanza effettuato mediante i robot? In un’ottica che guarda al futuro, il datore di lavoro deve prepararsi ad

Nel documento Progresso tecnologico e potere di controllo (pagine 129-132)

La tipologia della fattispecie tra presente (…)

3. Gli strumenti dell’Industry 4.0.

3.1 Quid iuris per il controllo a distanza effettuato mediante i robot? In un’ottica che guarda al futuro, il datore di lavoro deve prepararsi ad

integrare i robot nell’organizzazione della sua impresa, qualificandoli correttamente per poter individuare qual è la disciplina applicabile185.

Innanzitutto una premessa di ordine sistematico.

I robot possono essere divisi in due categorie. Nella prima categoria vi sono quelli qualificabili come “macchine” ai sensi della direttiva europea

184 Sarà sempre meno conveniente dislocare le risorse produttive in paesi poco avanzati con

bassi salari, ed invece sempre più conveniente sistemare l’impresa in un’ organizzazione sociale avanzata.

185 Non vi sono norme in merito all’utilizzo specifico dei robot. L’unica normativa ad oggi

applicabile al caso in esame è la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova

direttiva macchine), che sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine), pubblicata in G.U. n. L 207 del 23/07/1998, che si riferiva a tutti i tipi di

macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato.

La direttiva del 2006 è stata recepita ed attuata in Italia attraverso il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicato il 19-2-2010 sul Supplemento ordinario n. 36/L alla G.U. Serie generale - n. 41), ed è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009.

2006/42/CE, ossia come dispositivi automizzati che eseguono operazioni materiali e specifiche ma che non sono autosufficienti186.

In un’altra categoria vanno considerati i robot autonomi, ossia dotati di software di intelligenza artificiale che permettono loro di operare da soli, anche con un certo grado di criticità.

Nel presente paragrafo si parlerà dei robot-macchina, mentre nel prossimo dei robot autonomi.

Orbene, i robot che per loro stessa struttura sono delle macchine che non interagiscono con l’uomo, non sono utilizzati dal dipendente per svolgere la propria prestazione lavorativa. In una catena produttiva che vede, quindi, la compresenza di dipendenti e robot, il lavoro che ciascuno compie resta separato: le mansioni dei robot sono indipendenti e non collegate alle mansioni del lavoratore.

Può solo accadere che all’interno di un processo produttivo strutturato in più fasi, il lavoratore si trovi a dover completare il lavoro del robot; oppure che sia il dipendente a dover attivare e disattivare le funzioni della macchina.

In quest’ottica, quindi, non c’è modo di qualificare il robot come strumento per rendere la prestazione lavorativa ai sensi del secondo comma dell’art. 4 st. lav.

Ed allora, ne consegue, non c’è modo per il datore di lavoro di avvalersi della deroga e di operare un controllo indiretto sui lavoratori attraverso il “robot di lavoro”.

Non resta quindi che individuare quali di questi strumenti potrebbero avere funzionalità di controllo e qualificarli come “strumenti di controllo”, per utilizzare i quali il datore dovrà rispettare i vincoli procedurali e finalistici dettati dal primo comma dell’art. 4 St. lav.

186 La guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE definisce una “complete

machinery” (cioè un robot macchina) come “’stand and function alone-robot’ provided with both an

end-effector and control system so that i can itself perform a specific application”. Un robot macchina è un

sistema unico e funzionante dotato sia di un sistema di controllo che di un terminale capace di svolgere da solo un lavoro per un’applicazione specifica.

Volendo fare qualche esempio occorre preliminarmente aver presente che l’utilizzo del robot macchina potrebbe insinuarsi sia all’interno di esigenze organizzativo produttive, sia di sicurezza del lavoro, sia di tutela del patrimonio aziendale, ma per ragioni sempre diverse.

Se il robot deve essere attivato e disattivato dal lavoratore in certi orari, attraverso l’analisi del funzionamento della macchina il datore potrebbe ottenere informazioni sulla puntualità del dipendente e, quindi, sul rispetto degli orari di lavoro. Ancora, se all’interno del robot sono installate telecamere che consentano al robot stesso di eseguire il suo compito, sarà inevitabile che verranno ripresi anche i lavoratori che si avvicinano – per svariate ragioni – alla macchina. Va da sé che tali videoriprese non saranno solo effettuate, ma saranno altresì conservate per dare ai tecnici la possibilità di migliorare la macchina o per capirne i mal funzionamenti, in questo modo acquisendo e memorizzando anche informazioni sull’attività degli umani. In tutti questi casi, quindi, vi è un controllo indiretto sull’adempimento della prestazione lavorativa del dipendente, anche per ragioni di sicurezza del lavoro187.

Un altro fatto v’è da considerare: il robot rappresenta un elemento del patrimonio dell’impresa. Soprattutto le macchine più sofisticate e tecnologicamente avanzate possono rappresentare un investimento importante per il datore di lavoro e diventare di fondamentale importanza nel processo produttivo. In questi termini, allora, il robot può essere sia strumento controllante (per le ragioni sopra esposte) sia strumento controllato: il datore di lavoro può avere interesse a proteggerne il funzionamento, servendosi di diversi strumenti (dall’impiego di personale addetto, a video riprese, a software che monitorano l’accesso dei dipendenti nella specifica area dove esso è ubicato) posti a tutela del suo patrimonio aziendale.

187 L’argomento è stato disciplinato dalla direttiva 2006/42/CE sull’utilizzo delle macchine.

Si veda in particolare l’art. 11 ed il considerando 13 che impongono la necessità che ogni stato membro adotti specifiche misure per vietare o limitare l’immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che presentano rischi per la salute e la sicurezza delle persone coinvolte, ed altresì per assoggettare a condizioni speciali l’utilizzo di certe macchine.

Fatte tali considerazioni non può che concludersi che il robot-macchina, per via delle sue funzioni e per via delle infinite possibilità di implementarvi autonomi dispositivi e software d’avanguardia, è destinato ad essere un efficiente strumento di controllo.

Ben dettagliate, quindi, dovranno essere le finalità esplicitate per ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrava che, a loro volta, dovranno essere chiare e precise.

Va da sé, ovviamente, che essendo il settore de qua ancora incerto, l’informativa preventiva che il datore di lavoro dovrà predisporre dovrà essere molto analitica e specifica. Ogni lavoratore dovrà aver ben chiare non solo se singole potenzialità di controllo e i modi di trattamento delle informazioni personali, ma altresì come la sua interazione con il robot potrebbe generare controlli che, diversamente, non verrebbero effettuati.

3.2 Quid iuris per il controllo a distanza effettuato mediante le

Nel documento Progresso tecnologico e potere di controllo (pagine 129-132)

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