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1.3 FONTI INTERNAZIONALI REGIONALI GLI STRUMENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA

1.3.2 La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000)

La Convenzione europea sul paesaggio, conosciuta anche con il nome di Convenzione di Firenze, fu varata a Firenze il 20 ottobre 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa45 ed entrò in vigore il primo marzo

200446.

Il principio chiave della Convenzione si basa sull’idea che il paesaggio è un bene da salvaguardare e gestire al meglio perché “concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea”47.

È importante rilevare come il paesaggio e lo sviluppo sociale siano fenomeni che insieme contribuiscono al benessere sociale per cui la Convenzione ha sottolineato la necessità di trovare un accordo tra lo sviluppo e la ricerca della qualità del paesaggio48. Il paesaggio è importante per l’umanità in ogni

45 È composto dai Ministri degli esteri degli Stati parte ed è l’organo decisionale del CoE;

oggi conta 47 Stati.

46 Attualmente hanno ratificato 39 Stati. L’Italia ha preso parte alla Convenzione con L.

9/2006 n. 14, pubblicata in G.U. del 20 gennaio 2006, n. 16. Il testo della Convenzione in lingua italiana si può trovare online al sito:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume ntId=0900001680080633 .

47 Cfr. Il Preambolo della suddetta Convenzione.

48 V.PEPE, Il paesaggio naturale e culturale e il patrimonio mondiale dell’umanità, in A.

CATELANI E S.CATTANEO (a cura di), Trattato di diritto internazionale - I beni e le attività culturali, vol. XXXIII, Padova, Cedam, 2002, p. 53.

suo luogo: nei territori degradati, come in quelli di qualità. Con questa affermazione la Convenzione anticipa già il concetto che chiarisce meglio all’art. 2: il paesaggio che è sottoposto a tutela non è solo quello contraddistinto da un valore particolare, ma è tutto il territorio.

A differenza della Convenzione UNESCO del 1972, lo strumento giuridico in questione elimina ogni tipo di concezione elitaria del bene ed allarga la tutela al paesaggio in ogni suo luogo, in quanto bene della collettività49. Infatti, si fa riferimento agli spazi naturali, rurali, urbani e

semi-urbani; ai paesaggi terrestri, alle acque interne ed a quelle marine; prende in considerazione sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiane, che i paesaggi degradati50.

Dal momento che la Convenzione si rivolge al territorio inteso sia come paesaggio che presenta una valenza culturale, sia come paesaggio “comune”, vengono dettati dei principi che non riguardano solo la conservazione, ma anche la gestione del territorio attraverso adeguate politiche paesaggistiche51. Ricade appunto in capo agli Stati l’obbligo di

sviluppare tali politiche paesaggistiche che debbono essere messe a punto non solo a livello nazionale, bensì a livello regionale e locale, proprio perché il paesaggio viene inteso come “componente essenziale del contesto di vita

delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” (art. 5, lett. a).

È proprio per questo motivo che l’autonomia locale è considerata come un’opportunità per lasciare agli enti territoriali la facoltà di scegliere una linea operativa ed amministrativa che nasca dalle esigenze della collettività che vive del luogo in questione52.

49 R.PRIORE, Verso l’applicazione della Convenzione del paesaggio in Italia, in Aedon, Rivista

di arti e diritto online, 2005, n. 3,

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/priore.htm .

50 Art. 2 della Convenzione Europea sul paesaggio.

51 G.SCIULLO, Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice, in Aedon, Rivista di arti e diritto

online, 2008, n. 3, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/sciullo2.htm .

52 G.F.CARTEI, Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto,

in Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2008, n. 3,

È il testo ad indicare come lo Stato deve procedere per formulare le politiche del paesaggio: sensibilizzare la società nei confronti del valore dei paesaggi attraverso l’educazione e la formazione professionale; individuare i propri paesaggi e analizzarne le caratteristiche, seguirne le trasformazioni e fare una valutazione dei luoghi in base alle considerazioni della popolazione interessata.

La Convenzione istituisce il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa al fine di incentivare la sua applicazione, questo viene conferito ogni due anni agli:

“Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio”53.

La Convenzione non è provvista di un proprio organo istituzionale, ma il controllo della sua applicazione è affidato al Comitato per le attività del Consiglio d’Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica ed al Comitato del patrimonio culturale.

53 Cfr. Art. 11 della Convenzione europea sul paesaggio. Il 3 febbraio 2008 il Comitato dei

Ministri del Consiglio d’Europa adottò la Risoluzione CM/Res(2008)3 che regolamenta il Premio, il cui testo in lingua originale si può consultare online

http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2018/09/reglement_prix.pdf . L’Italia ha vinto l’edizione 2010-2011 con il progetto “Carbonia Landscape Machine”: la qualità del progetto ha saputo compenetrare la riqualificazione urbana e il riconoscimento del patrimonio storico con lo scopo di dar vita ad un nuovo senso identitario del territorio.

1.3.3 La Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per