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1.4.1 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio66 è la normativa di riferimento a

livello nazionale per ciò che riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Si allinea al principio fondamentale di cui all’art. 9 della Costituzione che sancisce: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” e alla ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali dettate dall’art. 11767.

65 Per maggiori informazioni si rimanda al sito http://www.herein-system.eu [ultimo

accesso: 20/09/2018].

66 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio fu approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.

42; pubblicato in G.U. Del 24 febbraio 2004, n. 45. Il testo completo del Codice dei Beni e del Paesaggio si può trovare al sito ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_co dice2008.pdf .

67 Secondo l’art. 117 della Costituzione è di competenza esclusiva dello Stato la “tutela

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (lett. s). La “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” sono di

competenza concorrente dello Stato e delle regioni, con delle differenze per ciò che riguarda le regioni a statuto autonomo (Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta).

Questo testo abroga la precedente normativa68 al fine di conferire alla

materia maggiore efficacia ed organicità69.

Il testo di legge è suddiviso in cinque parti: la prima è intitolata Disposizioni

Generali, la seconda Beni culturali, la terza Beni paesaggistici, la quarta si

occupa delle Sanzioni, l’ultima delle Disposizioni transitorie, abrogazioni ed

entrata in vigore.

L’art. 2 chiarisce quali beni rientrano, in quanto testimonianze aventi valore

di civiltà, a far parte del patrimonio culturale che è costituito da beni

culturali e beni paesaggistici. La novità del concetto unico di patrimonio

culturale è fondamentale perché vi si attribuiscono i concetti di tutela e

valorizzazione di cui agli artt. 3 e 470.

Con il termine “bene culturale” si intendono (art. 2 comma 2): “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Sono invece beni paesaggistici (art. 2 comma 3): “gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.

68 Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; D.Lgs.

29 ottobre 1999, n. 490. Il testo completo del T.U. si può leggere online al sito web http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99490dl.htm .

69 Per un’analisi più completa ed approfondita del Codice in esame si rimanda ai lavori di

A. MANSI, La tutela dei beni culturali e del paesaggio: analisi e commento del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre norme di tutela con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; nonché sulla circolazione delle opere d'arte nel diritto interno, in quello comunitario ed in quello internazionale e sul commercio dei beni e culturali, Padova, Cedam, 2004; G.B. ZANETTI, Il nuovo diritto dei beni

culturali, Venezia, Cafoscarina, 2016; R. TAMIOZZO, Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Milano, Giuffrè Editore, 2005. M. CAMMELLO (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, Il Mulino, 2007; M. AINIS,M.FIORILLO, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, Giuffrè, 2015; A. CROSETTI,D.VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Torino, Giappichelli, 2018.

70 V.DE FALCO, Funzioni pubbliche e cultura, in D.AMIRANTE E V.DE FALCO (a cura di), Tutela e

valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati, Torino, Giappichelli,

Gli artt. 2-9 precisano i compiti a livello statale, regionale, pubblico e privato che devono essere portati a termine nei confronti del patrimonio culturale al fine di “garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione” (art. 3), e al fine di “promuovere lo sviluppo della cultura” (art. 6). Il Codice descrive la materia dei beni culturali nella parte seconda, nella

parte terza si occupa dei beni paesaggistici. Così l’art. 10 riprendendo la

definizione all’art. 2 definisce quali sono le categorie di beni che sono oggetto di tutela da parte della normativa fornendone un elenco dettagliato71. Per tali beni si prevede un procedimento amministrativo che

ha l’obiettivo di valutare la “sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, motivo per il quale vengono sottoposti al regime di tutela previsto dalla legge72.

Per quanto riguarda invece il concetto di paesaggio il testo normativo si allinea perfettamente con il concetto espresso dalla Convenzione sul paesaggio di Firenze (2000), infatti per paesaggio si intende:

“il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”73.

Più precisamente vengono definiti beni paesaggistici attraverso il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136):

71 Cfr. Art. 10.

72 Cfr. Artt. 12-15. La dichiarazione dell’interesse culturale non è richiesta per i beni di cui

all’art. 10 comma 2 che rimangono in ogni caso sottoposti al regime di tutela previsto dalla legge. Invece per i beni di cui al comma 1 si escludono le cose immobili e mobili che siano opera di autore vivente o la cui morte risalga a meno di cinquanta anni.

“le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”74.

Il patrimonio culturale è sottoposto alle attività di tutela e valorizzazione. La tutela secondo l’art. 3 consiste “nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”. Le attività di tutela sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali che può rimetterne l’esercizio alle regioni; tuttavia tutti gli enti pubblici territoriali sono chiamati a collaborare con lo Stato al fine di garantire un’efficiente e un’efficace azione di tutela.

74 Oltre alle categorie appena citate, la legge precisa all’art. 142 che rientrano sotto il

regime di tutela, senza la necessità che venga avviato il procedimento amministrativo di cui sopra, anche: “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla

linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; i vulcani; le zone di interesse archeologico”.

La valorizzazione “consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”75 inoltre comprende le attività

dirette a promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio. Per ciò che riguarda il paesaggio, la valorizzazione si esprime anche attraverso la “riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”76.

In seguito alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione per la

salvaguardia del patrimonio culturale intangibile del 200377 e la

Convenzione per la promozione e la promozione della diversità culturale del

200578 il Codice aggiunge l’art. 7-bis79.

La normativa si limita ad affermare che le espressioni di identità culturale

collettiva tutelate dalle due Convenzioni Unesco sono soggette al suddetto

Codice se si presentano le condizioni di cui all’art. 10 e quindi se rientrano a fare parte delle categorie di beni che sono definiti come beni culturali. Nonostante nella maggioranza dei casi tale patrimonio si esprima attraverso beni “intangibili”80, purtroppo, la normativa sembra non

accogliere a pieno l’idea di questa forma di patrimonio culturale, rimanendo ancorata alla materialità del bene81. Tuttora quindi non tutte le espressioni

del patrimonio immateriale entrano direttamente a far parte della materia del Codice ex art. 7-bis, ma possono essere specificamente tutelate dalle

75 Art. 6 comma 1.

76 Ibidem

77 È entrata in vigore nella legislazione italiana con la legge n. 167 del 27 settembre 2007. 78 Recepita dall’ordinamento nazionale con la legge n. 19 del 19 febbraio 2007.

79 Articolo inserito con D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62; pubblicato in GU n. 84 del 9 aprile

2008.

80 A.CROSETTI,D.VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Torino, Giappichelli, 2014, p. 36. 81 A.GUALDANI, I beni culturali immateriali: ancora senza ali?, in Aedon, Rivista di arti e diritto

normative di settore82. A questo proposito le regioni hanno adottato delle

misure di tutela per sopperire alla mancanza di una legge statale: alcune mediante la creazione di ecomusei83, altre attraverso lo sviluppo di politiche

di protezione dei borghi antichi e dei centri storici, altre ancora attraverso la sensibilizzazione e l’educazione di lingue e dialetti locali84.