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La Convenzione n 182 del 1999

2. Il lavoro minorile oggi

2.2 La Convenzione n 182 del 1999

Le difficoltà d’applicazione incontrate dalla Convenzione n. 138 , richiedono ben presto l’attuazione di un intervento decisivo in materia di lavoro infantile. Nonostante l’adozione della Convenzione sull’età minima , il problema del child labour continua a persistere e si accentua in maggior misura negli anni Ottanta. Così a partire dal 1996 il Consiglio di Amministrazione , sollecitato peraltro dalle azioni dell’OIL intraprese all’interno del programma IPEC , richiede di attivare “ an urgent and immediate action”164 , volta a rafforzare l’urgente bisogno di azioni inibitorie applicabili nei diversi contesti nazionali . A partire da questa data , infatti , l’OIL abbandona la visione “occidentocentrica” tipica della Convenzione n. 138 per concentrarsi maggiormente sullo sradicamento delle peggiori forme di lavoro . In questo contesto , il 1999 rappresenta una tappa di fondamentale importanza giuridica per la lotta contro il lavoro minorile . In occasione della sua ottantasettesima sessione , la Conferenza generale dell’OIL considerando la “

necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile quale priorità assoluta dell’azione nazionale ed internazionale , ivi incluse la cooperazione e l’assistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull’età minima per l’ammissione al lavoro del 1973”165

e che “ l’effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede un’azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell’importanza dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrare a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prende anche in considerazione i bisogni delle famiglie“166, adotta all’unanimità il 17 Giugno 1999 la Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile. È importante evidenziare peraltro , come si è già menzionato sopra che la stessa fin dal primo articolo ribadisce l’importanza di intraprendere “misure immediate ed efficaci atte a garantire la

163

Cfr. Blanpain R.- Colucci , op. cit. , pag. 123.

164 Cfr. Nesi G. , Nogler L. , Pertile M. , University of Trento, Italy, Child Labour in a Globalized World A Legal Analysis

of ILO Action.

165

Cfr. Convenzione relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile n. 182, 1999. Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 12 giugno 2000, n. 135.

166

Cfr. Convenzione relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile n. 182, 1999. Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 12 giugno 2000, n. 135.

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proibizione e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.” 167

Nello specifico l’articolo tre analizza nel dettaglio tutte le peggiori forme di impiego vietate ai soggetti di età inferiore ai 18 anni . Queste includono : “a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la

vendita o la tratta di minori , la servitù per debiti e l’asservimento , il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati , b) l’impiego , l’ingaggio l’offerta del minore a fini di prostituzione , di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici , c) l’impiego , l’ingaggio del minore ai fini di attività illecite , quali in particolare quelle per la produzione e il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti , d) qualsiasi altro tipo di lavoro che , per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.”168

Le stesse possono poi essere ulteriormente distinte

in due principali forme : le “unconditional worst forms of child labour” assolutamente vietate ai minori e individuate dagli 3a- 3c , e le forme di “hazardous work” 169 contemplate dall’articolo 3d. Queste ultime , in particolare, saranno determinate “dalla legislazione nazionale o dall’autorità

competente , previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori “170 e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione n. 190 del 1999 . Stando al dettato del paragrafo tre della sopracitata Raccomandazione , rientrano tra le attività pericolose: a) i lavori che espongono il minore a violenze fisiche, psicologiche o sessuali; b) i lavori sotterranei , in profondità ,in altezze pericolose o in spazi ristretti ; c) i lavori che richiedono l’impiego di macchinari e strumenti pericolosi , ovvero che richiedono una certa manualità o il trasporto di carichi pesanti ; d) i lavori in ambienti insalubri e che possono esporre il bambino al contatto con sostanze pericolose , a rumori , temperature o vibrazioni elevate ; e) e infine tutti quei lavori che comportano orari prolungati nonché i lavori notturni . Oltre a ciò rivestono un ruolo importante anche i meccanismi di controllo , previsti dall’articolo 5 , in base al quale ciascun membro , dopo essersi consultato con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori , devono “ istituire i

meccanismi idonei per monitorare l’applicazione dei provvedimenti attuativi della presente

167 Cfr. Convenzione relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile n. 182, 1999. Traduzione italiana

non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 12 giugno 2000, n. 135 , articolo 1.

168 Cfr. Convenzione relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile n. 182, 1999. Traduzione italiana

non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 12 giugno 2000, n. 135 , articolo 3.

169

Cfr. Nesi G. , Nogler L. , Pertile M. , University of Trento, Italy, Child Labour in a Globalized World A Legal Analysis of ILO Action.

170

Cfr. Convenzione relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile n. 182, 1999. Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 12 giugno 2000, n. 135 , articolo 4.

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Convenzione. “ 171

In aggiunta , si deve menzionare che l’effettiva eliminazione delle peggiori forme di child work non può non prescindere dalla realizzazione di concreti piani d’azione e dalla collaborazione e cooperazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori. ( articolo 6 ) Ogni stato , considerando che l’istruzione rappresenta l’unica strada percorribile per l’effettiva eliminazione del problema , si impegna ad avviare una serie di accorgimenti volti ad : “a) impedire che i minori siano coinvolti nelle peggiori forme di lavoro; b)

fornire l’assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle peggiori forme di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale ; c) garantire l’accesso all’istruzione di base gratuita e , ove sia possibile e opportuno , alla formazione professionale , a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro ; d) individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro ;e) tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti “.172