Il diritto sindacale internazionale nasce contestualmente alla disciplina giuslavorista in epoca industriale , segnando il passaggio da un’economia di tipo curtense ad un’economia incentrata sulla fabbrica. La legislazione sindacale scaturisce, infatti dall’esigenza di regolare le relazioni industriali e di fornire un livello minimo e uniforme di tutela ai lavoratori di tutto il mondo. In particolare in questa sede si cercherà di analizzare la libertà di associazione , ovverosia la facoltà riconosciuta sia ai datori di lavoro che ai lavoratori di associarsi in organizzazioni sindacali236 . Tale principio , incorporato nella Costituzione dell’OIL , viene poi riconosciuto da altri importanti
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Cfr. www.ilo.org : L’HIV/AIDS e il mondo del lavoro codice di condotta , Ufficio internazionale del lavoro Ginevra , 2005.
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Cfr. www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it : “Lavorano collegati Unhcr, Unicef, Wfp, Undp, Unfpa, Unodc, Ilo, Unesco, Who e Banca Mondiale. “
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strumenti normativi internazionali quali la CEDU , la CADU e la Carta Africana . Ciò nonostante , la libertà sindacale purtroppo non è ancora un diritto riconosciuto in tutti i paesi ; ad oggi si assiste ancora a molteplici casi di violazione della libertà sindacale . Infatti dai dati dell’Annual Survey of Violation of Trade Union Rights del 2006 , indagine svolta dall’ICTFU , risulta chiaramente che la violazione di tale libertà è spesso collegata al basso livello di istruzione dei paesi sottosviluppati. Difatti , ancora oggi in diverse parti del mondo quali America Latina , Medio Oriente e Asia si registrano numerosi assassini connessi all’attività sindacale . In Asia ed Africa inoltre numerosi lavoratori vengono incriminati e perseguitati per sciopero illegale. Nei paesi sottosviluppati e in quelli in via di sviluppo, difatti , le organizzazioni sindacali sono considerate pericolose in quanto hanno la capacità di far conoscere ai lavoratori i loro diritti e di garantire il rispetto delle normative internazionali sul lavoro , sfavorendo così il dumping sociale. La situazione risulta ulteriormente aggravata ed oppressiva in Oman , Arabia Saudita, Burma ,Cina , Egitto e Siria , paesi in cui è presente un solo sindacato di stato e non sono ammesse altre organizzazioni alternative. Tra questi il più eclatante è senza dubbio il caso della Repubblica Popolare Cinese , in cui l’ unico sindacato ammesso è l’All China Federation Of Trade Unions ( ACFTU). Fatta questa premessa di carattere generale , sarà nostro interesse analizzare la normativa internazionale elaborata dall’OIL e in particolare la Convenzione n. 87 del 1948 e la Convenzione n. 98 del 1949.
5.1 La Convenzione n. 87 del 1948.
L’adozione della Convenzione n. 87 sulla libertà di associazione non è stata immediata , bensì rappresenta il frutto di un lungo processo di negoziazione 237. Già a partire dal 1921 l’OIL adotta la Convenzione n. 11 relativa al riconoscimento del diritto all’associazionismo sindacale in agricoltura che concede ai lavoratori agricoli ed industriali il diritto di iscriversi in associazioni di loro scelta. In seguito alla Dichiarazione di Filadelfia , la terza Conferenza degli Stati membri emana una risoluzione sulla libertà di associazione238 , che rappresenta peraltro la base giuridica della Convenzione n. 87. Successivamente , l’ Economic and Social Council of United Nations ( ECOSOC) a seguito dell’accertamento della diffusione della libertà di associazione , chiede all’OIL di includere suddetta questione nella sua agenda di lavoro. A tal uopo la Conferenza Internazionale del Lavoro , riunitasi a Ginevra in occasione della sua trentunesima sessione , adotta il nove luglio millenovecento-quarantotto , la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale . Il testo presenta un articolato molto ampio ( ben 21 articoli ) , tuttavia i più rilevanti ai fini del presente lavoro sono senza dubbio i primi articoli. Dopo aver ribadito l’obbligo di ogni
237 Cfr. Blainpain R.- Colucci M., op. cit., pag. 80. 238
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stato membro dell’OIL di rispettare la presente Convenzione , l’articolo 2 stabilisce che “i
lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto , senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta , nonché di divenire membri di queste organizzazioni , alla sola condizione di osservare gli statuti di queste ultime”.239 Queste organizzazioni hanno , inoltre ai sensi dell’articolo 3 , la facoltà di “elaborare i propri statuti e
regolamenti amministrativi , di eleggere liberamente i propri rappresentanti , di organizzare la propria gestione e la propria attività e di formulare il proprio programma d’azione240.” Le stesse
inoltre non possono essere sciolte per via amministrativa ( articolo 4 ) e hanno la facoltà di costituire federazioni e confederazioni e di divenirne membri ( articolo 5) .In aggiunta a ciò , la Convenzione ribadisce che le attività pubbliche non possono restringere i diritti dei lavoratori , dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni. ( articolo 6 ) Un ulteriore principio introdotto è il principio della territorialità in quanto si afferma che le organizzazioni di datori di lavoro ,dei lavoratori come pure tutte gli altri soggetti devono rispettare la legislazione del luogo. Da ultimo si ricorda che lo stato dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per garantire la tutela del diritto di organizzazione .
5.2 Il Comitato sulla Libertà di Associazione .
Conseguenza fondamentale dell’adozione della Convenzione n. 87 è stata la creazione di una procedura a garanzia del diritto d’associazione . Nel 1951 viene creato il Comitato sulla Libertà di Associazione 241( Committee on Freedom of Association , CFA ), un organismo indipendente interno al Consiglio di Amministrazione. Esso è composto di 9 membri a rappresentanza delle tre parti sociali , rispettivamente governi, datori di lavoro e lavoratori e dal 1978 è presieduto da un soggetto indipendente estraneo al Consiglio di Amministrazione . Il compito principale di questo organismo è la verifica dell’attuazione delle Convenzioni sulla libertà sindacale sia dal punto di vista normativo che pratico. Inoltre , in quei casi di mancata ratifica delle Convenzioni in esame , il CFA potrà informare il Direttore Generale e promuovere in tal modo la libertà di associazione. È bene però precisare che il suo ruolo è essenzialmente di natura politica242 e non giudiziaria . L’apertura di un esame , infatti , dà avvio ad un lungo processo che si conclude , in caso di accertamento della violazione , con la promulgazione di una Raccomandazione non vincolante .
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Cfr. Koyanec G., Convenzioni e raccomandazioni della organizzazione internazionale del lavoro 1919-1969, Padova , 1969 , Convenzione n.87 articolo 2.
240Cfr. Koyanec G., Convenzioni e raccomandazioni della organizzazione internazionale del lavoro 1919-1969, Padova ,
1969 , Convenzione n.87 articolo 3.
241
Cfr. Blainpain R.- Colucci M., op. cit., pag. 87.
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L’iter della procedura inizia con la denuncia delle violazioni da parte di un’organizzazione sindacale o di un altro soggetto interno allo stato e in seguito il governo può decidere di presentare o meno le proprie osservazioni o le informazioni aggiuntive richieste dal CFA. In tale ipotesi il CFA esaminerà il caso sulla base degli allegati forniti dal soggetto denunciante 243. Tale metodo , un tempo utilizzato solamente per valutare l’esecuzione delle Convenzioni all’interno degli stati membri dell’OIL , dal 1971 è stato esteso anche all’elaborazione delle Raccomandazioni .
5.3 La contrattazione collettiva.
La contrattazione collettiva rappresenta il vero e proprio fulcro delle relazioni sindacali. Essa , infatti, oltre ad essere utile per la fissazione delle retribuzioni risulta essere uno strumento utile anche per il raggiungimento di accordi e concessioni sul tema delle condizioni di lavoro e di impiego. Al riguardo la contrattazione può dar luogo a due tipi di interpretazioni : un’interpretazione generale e una stretta. In senso generale la contrattazione collettiva è un processo di composizione di interessi , nel senso più stretto invece è un processo di negoziazione tra datore di lavoro con i sindacati dei lavoratori che firmano il contratto collettivo , che determina la retribuzione e le condizioni minime di lavoro. 244 Oggigiorno la contrattazione collettiva si è sviluppata ulteriormente ,tanto che alla classica contrattazione collettiva si sono affiancate altre tematiche quali l’inquadramento professionale, la cessazione del rapporto di lavoro , l’assunzione , bonus e benefit , indennizzo della malattia. Dal punto di vista più prettamente giuridico , sono diversi gli strumenti elaborati nel corso degli anni ; tuttavia i più significativi sono senza dubbio la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva n. 98 del 1949 con la connessa Raccomandazione n. 91 sui contratti collettivi del 1951; la Convenzione n. 151 sui rapporti di lavoro ( pubblico servizio ) e la connessa Raccomandazione n. 159 del 1978 ; la Convenzione sulla contrattazione collettiva n. 154 e la relativa Raccomandazione n. 163 del 1981
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. Tuttavia in questa sede sarà nostra premura analizzare solamente la principale Convenzione n. 98 del 1949 e la relativa Raccomandazione n.91 .
5.4 La Convenzione n. 98 del 1949.
La Conferenza Internazionale del lavoro , riunitasi a Ginevra riunitasi l’8 Giugno 1949 in occasione della sua trentaduesima sessione , adotta il primo Luglio 1949 la Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. Quest’ultima prevede anzitutto l’obbligo di tutela dei lavoratori da ogni “atto di discriminazione tendente a compromettere la libertà sindacale in
243
Cfr. Blainpain R.- Colucci M., op. cit., pag. 88.
244 Cfr. Blainpain R.- Colucci M., op. cit., pag. 32. 245
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materia di impiego246 “.Nella pratica ciò si traduce nel divieto di subordinare l’assunzione di un lavoratore alla non adesione ad un sindacato , ma altresì nel divieto di licenziamento a causa della sua affiliazione sindacale o partecipazione ad attività sindacali . Oltre ciò , ai sensi dell’articolo 2
“le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di ingerenza delle une verso le altre, dove per atti di ingerenza devono intendersi tutte le misure tendenti a provocare la creazione di organizzazioni di datori di lavoro , o a sostenere delle organizzazioni di datori di lavoro con mezzi finanziari o in altro modo , allo scopo di porre queste organizzazioni sotto il controllo del datore di lavoro.” 247 Va peraltro
ricordato che la ratifica della presente Convenzione si basa sul rispetto di alcuni specifici obblighi. In particolare dalla lettura degli articoli 3 e 4 emerge che ogni stato membro è obbligato ad istituire un meccanismo di negoziazione adatto alle condizioni naturali del luogo. Lo stesso principio viene ulteriormente confermato dalla Raccomandazione n. 91 del 1951 . Essa, infatti, afferma che ciascun paese dovrebbe adottare un meccanismo adatto alle sue condizioni mediante l’adozione di un accordo tra le parti ovvero di una legge nazionale. Una volta adottati i contratti collettivi assumono efficacia legale : essi diventano vincolanti per i firmatari , mentre le clausole contrarie alle previsioni contrattuali sono da considerarsi nulle.