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ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C.

Per la società Beta (C.F.________; P.Iva______), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _______, alla via ________ n.___, rappresentata e difesa dall’Avv._________

(C.F.___________), presso il cui studio sito in ... alla via .... elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio di appello al seguente indirizzo PEC ... ovvero al seguente numero di fax ...;

– appellante – Contro

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del l.r.p.t., e la Scuola allievi Carabinieri di Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in. Roma, via dei Portoghesi n.12,

– appellati – per la riforma della sentenza n. 31661/2020, depositata il 13 ottobre 2020, non notificata, resa

inter partes dal Tribunale di Roma, Giudice …., nel procedimento iscritto al n. di R.G. … SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- Con atto di citazione del 21.01.2016, la società Beta conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e la Scuola Allievi Carabinieri di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata ratifica, ai sensi di Legge, del contratto regolarmente concluso inter partes in data 23.10.2008.

- In particolare, l’attrice rappresentava di aver stipulato con la Scuola allievi Carabinieri di Roma un contratto per la fornitura di proiettili a salve, da utilizzare durante le esercitazioni. Al fine di perfezionare il contratto, la Scuola carabinieri di Roma inviò lo stesso al Ministero della Difesa per ottenerne l’approvazione, così come prescritto dalla Legge. Nonostante non ci fossero reali motivi per bocciare l’accordo, per mera inerzia del Ministero non veniva mai ratificato l’accordo.

- Con comparse di costituzione e risposta si costituivano le PP.AA. convenute eccependo la mancanza del requisito di validità (approvazione ministeriale) necessario ai fini del perfezionamento di un effettivo vincolo contrattuale e l’estinzione per prescrizione del credito risarcitorio vantato dall’attrice.

- In maniera del tutto inaspettata, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 31661/2020, depositata il 13 ottobre 2020, rigettava la domanda, ritenendo che il contratto non si fosse mai perfezionato

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e che l’eventuale credito risarcitorio fosse comunque estinto per prescrizione, ai sensi dell'art.

2947 c.c..

Con il presente atto si intende appellare la predetta sentenza in ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato il rigetto delle argomentazioni della società Beta, in particolare, nella parte in cui ha erroneamente statuito che:

1) il contratto stipulato, in data 23.10.2008, tra la società Beta e la Scuola allievi Carabinieri di Roma per la fornitura di proiettili a salve, non si era perfezionato a causa della mancata approvazione ministeriale dello stesso, ritenendo conseguentemente prescritto il diritto azionato in applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.;

2) il diritto di credito fosse comunque prescritto in applicazione del termine quinquennale ex art.

2947 c.c., non rilevando la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale azionata (da pag. _____ a pag. ____);

Si richiede pertanto che Codesta Illustrissima Corte voglia riformare la sentenza impugnata alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DAGLI ARTT. 19 DEL R.D. N.2440 DEL 1923 E 337 DELLA L. N.2248/1865 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.1218,2043,2346 E 2347 C.C..

La sentenza è anzitutto errata e va riformata nella parte in cui, non ritenendo definitivamente perfezionato il contratto tra le parti pur in assenza dell’approvazione ministeriale, ha erroneamente ritenuto prescritto il diritto azionato in applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c..

In proposito, giova premettere che i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione devono essere sottoposti alla c.d. “approvazione ministeriale” disciplinata dagli artt. 19 del R.D. n. 2440 del 1923 e 337 della L. n. 2248/1865 all. F..

La ratio alla base di quest’adempimento è la stessa comune ad altri requisiti richiesti dallo stesso R.D. 2440 del 1923 nell’ipotesi in cui la P.a. sia parte di un rapporto contrattuale e agisca iure privatorum; essi riguardano, ad esempio, la manifestazione di volontà, che deve provenire da un organo al quale è attribuita la rappresentanza, e la forma, la quale deve essere scritta, a pena di nullità.

Dette condizioni rispondono all’esigenza di garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, essendo espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost..

Sebbene accomunati dalla stessa ratio, però, appare chiaro come i requisiti menzionati non possano comportare tutte le medesime conseguenze nel caso in cui non siano presenti, incidendo

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Se da un lato, infatti, quelli attinenti alla forma e alla manifestazione di volontà sono propriamente dei requisiti di validità e che attengono al momento ontologico, in loro assenza non può dirsi di essere in presenza di un contratto vero e proprio, sussistendo solo un comportamento di fatto privo di rilievo giuridico (v. ex multis Cass. n. 15197/2000); dall’altro lato, la ratifica ministeriale non attiene al momento genetico del negozio ma ad una fase successiva di autorizzazione interna all’Amministrazione.

Quest’ultima condizione, inoltre, non può essere considerata anch’essa requisito di validità, non essendo specificamente prevista tale conseguenza in sua assenza.

Nel caso di specie, non c’è dubbio sul fatto che l’accordo sia promanato da un organo avente la legale rappresentanza e che sia stato soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam.

E’ perciò evidente che il contratto concluso tra la società Beta e la Scuola Allievi Carabinieri in data 23.10.2008 sia da considerarsi valido ed efficace alla luce del fatto che sono stati soddisfatti i requisiti di validità di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1923.

Essendo, dunque, chiamate le amministrazioni convenute a rispondere dell’inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto stipulato, l’obbligazione risarcitoria azionata in primo grado dall’odierna appellante è sottoposta certamente al regime di prescrizione decennale di cui all’art.

2946 c.c..

Alla luce di quanto detto, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma è errata e deve essere riformata nella parte in cui rigetta la domanda semplicemente sulla scorta del fatto che il contratto non si fosse perfezionato e che, rientrando il credito risarcitorio nell’ambito extracontrattuale, lo stesso fosse prescritto per l’inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art.

2946. Al contrario la domanda risarcitoria, inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale, deve essere accolta integralmente, sussistendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi e non essendo decorso, al momento dell’introduzione del giudizio (21.01.2016), il relativo termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..

II) “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1337,1338,1218 E 2043 C.C.–VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.2946 E 2947 C.C. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere corretta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto efficacia al contratto privo della ratifica ministeriale, la medesima risulterebbe comunque errata e meritevole di riforma là dove ha qualificato come extracontrattuale la responsabilità precontrattuale delle amministrazioni appellate e ha dichiarato la conseguente prescrizione del diritto di credito fatto valere dall’appellante ai sensi dell’art. 2947 c.c..

Al riguardo appare opportuno compiere una digressione sulla natura dell’eventuale responsabilità

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configurabile in capo alla P.A. nella fase delle trattative, tutelata e protetta dalle norme codicistiche di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., configuranti la c.d. responsabilità precontrattuale.

Detto tipo di responsabilità viene in rilievo in ipotesi di violazione dell’altrui libertà negoziale realizzata con un comportamento doloso o colposo, ovvero mediante l’inosservanza del dovere di buona fede.

L’ordinamento giuridico, infatti, impone alle parti di condurre le trattative contrattuali in maniera

“corretta”, al punto che la violazione dell’obbligo di buona fede non assume rilievo solo nel caso di rottura ingiustificata delle stesse o di mancata conclusione del contratto, ma anche quando il contenuto dell’accordo sarebbe stato differente senza detta violazione (Cass. n. 5762/2016).

I principi innanzi esposti trovano concreta applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, parte nelle trattative sia una Pubblica Amministrazione.

In virtù di ciò, sia che la Pubblica Amministrazione agisca iure privatorum, sia nell’ipotesi in cui agisca nella dimensione propriamente pubblicistica, essa deve comunque rispettare l’obbligo di

“trattare” secondo buona fede e correttezza. Non può porsi una deroga ai canoni di cui agli artt.

1175, 1375, 1337 e 1338 c.c. per il solo fatto che una parte delle trattative sia una Pubblica Amministrazione; ragionando diversamente verrebbe a crearsi un’illegittima disparità di trattamento che contravverrebbe ai più basilari principi sanciti dalla Carta Costituzionale.

Dunque, non vi sono ragioni che ostino all’applicazione delle norme attinenti alla responsabilità precontrattuale nel caso in esame. È pacifico, peraltro, che il Ministero della Difesa, con il suo comportamento inerte, abbia impedito il perfezionamento del contratto e sia venuto meno all’obbligo di trattare secondo buona fede e correttezza, ledendo la libertà negoziale della controparte società Beta.

Detto ciò, risulta dirimente per il presente giudizio fornire un inquadramento ontologico alla responsabilità precontrattuale.

I problemi, in proposito, nascono proprio dal fatto che il codice civile non inquadra detto tipo di responsabilità né all’interno di quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c., né all’interno della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..

L’art. 1338 c.c. stabilisce soltanto l’obbligo della parte “a risarcire il danno” risentito, ma nulla dice circa la disciplina applicabile.

Sebbene sul punto si siano contesi diversi orientamenti, ad oggi la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere natura contrattuale alla responsabilità precontrattuale.

Totalmente superata appare l’opinione della giurisprudenza che inquadrava la predetta responsabilità quale responsabilità extracontrattuale. In proposito si sosteneva che i soggetti durante la fase delle trattative erano da considerarsi tra loro estranei, non essendo sorto ancora alcun vincolo contrattuale tra gli stessi. Perciò il dovere di buona fede imposto dall’art. 1337 c.c.

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altro non sarebbe che espressione del più generale principio del neminem laedere stabilito dall’art.

2043 c.c., valevole per tutti i consociati anche durante la fase delle trattative.

Tale posizione è stata però superata dall’attuale giurisprudenza maggioritaria che qualifica la responsabilità precontrattuale quale responsabilità contrattuale da inadempimento. Punto di partenza di tale pacifico orientamento è che i soggetti che intraprendono delle trattative non potrebbero dirsi estranei tra loro; al contrario, si creerebbe una relazione di fatto qualificata, dalla quale nascerebbero delle obbligazioni, tra cui quelle di buona fede, la cui fonte si rinverrebbe nella norma cardine che elenca le fonti delle obbligazioni, ossia l’art. 1173 c.c..

Per vero, le obbligazioni non nascono solo da fatto illecito o da contratto, ma anche da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento. È così che il fatto giuridico delle trattative negoziali ossia il “contatto sociale” fa sorgere un rapporto obbligatorio che vincola le parti al rispetto del principio di buona fede (art. 1337 c.c.) che, a sua volta, si specifica in obblighi di informazione e protezione.

Ulteriore conseguenza, quindi, è che l’inadempimento dell’obbligazione di buona fede che discende dal contatto sociale genera una responsabilità ex art. 1218 c.c., con tutte le conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova, quantificazione del danno, ecc…

Tale ultimo orientamento trova una recente conferma proprio in una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 14188/2016), la quale ha statuito che la responsabilità precontrattuale deve essere inquadrata nella responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, il quale è fatto idoneo a produrre obbligazioni, tra cui quella di buona fede, con la conseguenza che la prescrizione dell’obbligazione risarcitoria è decennale ex art. 2946 c.c.

Alla luce di quanto detto, la sentenza impugnata merita di essere riformata.

Invero, le amministrazioni coinvolte hanno violato, con il loro comportamento inerte, l’obbligo di buona fede e correttezza che rinviene la sua fonte nel rapporto qualificato istaurato tra le parti.

Ne consegue che l’obbligazione risarcitoria, derivante dall’inadempimento dell’obbligazione di protezione, può essere fatta valere nel termine di prescrizione decennale che, stante il fatto che le trattative sono avvenute nell’ottobre del 2008, non era ancora spirato al momento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.

Tanto affermato, l’odierna appellante società Beta, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa CITA

Il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, in persona del legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi nel primo grado di giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Roma per l'udienza del …, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite

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dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma n. 31661/2020, depositata il 13 ottobre 2020, ed in accoglimento del presente appello:

- accertare e dichiarare il diritto della società Beta al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ratifica da parte del Ministero dell’accordo sottoscritto con la Scuola Allievi Carabinieri di Roma;

- per l’effetto condannare le PP.AA. al risarcimento, in favore dell’appellante, dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € ... e pertanto il contributo unificato da versare è pari a _____.

Si depositano:

1) copia autentica della sentenza di primo grado;

2) il fascicolo di primo grado dell'appellante.

_______, lì _________

Firma Avv. _________________

PROCURA

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante p.t. della società Beta S.r.l. (C.f. e P.iva) delega l’Avv. ____________a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in ___________via __________ n.

__________.

Dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 134/2014 e di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è

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condizione di procedibilità della domanda, come da atto allegato.

Dichiara, inoltre, di essere stato edotto sui rischi del presente contenzioso e sul grado di complessità dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico e, in particolare, di essere stati resi edotti, in linea di massima, sulle seguenti voci di costo: ...

Infine, dichiara di essere stato edotto sulla polizza assicurativa professionale dell’avvocato n. ..., stipulata con la compagnia ... il ... con scadenza al ... e massimale di euro ...

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

La presente procura è apposta anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, DM Giustizia 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia 48/2013.

_______, lì _________

Firma _______________

Le firme sono autentiche e sono state apposte in mia presenza Avv. _______________

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