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Sulla cumulabilità dell’indennizzo assicurativo con la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale

MOTIVI DI APPELLO

2) Sulla cumulabilità dell’indennizzo assicurativo con la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale

La sentenza impugnata andrà altresì riformata per avere illegittimamente ritenuto insussistente il diritto di Mevio al risarcimento dei danni, sull’erroneo presupposto dell’impossibilità di cumulare quanto liquidato da parte dell’assicurazione privata a titolo di indennizzo dei danni alla salute subiti dai componenti del nucleo familiare, con quanto preteso dagli appellanti a titolo di risarcimento nei confronti delle amministrazioni convenute giudizialmente e responsabili ex art. 2048, comma 2, c.c..

Infatti, il Giudice di prime cure non ha ragionevolmente tenuto presente che il credito risarcitorio vantato nei confronti dell’amministrazione scolastica responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale (l’art.

2048, comma 2, c.c.), mentre il secondo ha natura contrattuale in quanto frutto di un contratto con il quale l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo accadimento.

La differente natura dei due crediti esclude, quindi, che gli stessi possano compensarsi, sulla scorta

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anche dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in tema di compensatio lucri cum damno, ritenuta ammissibile nelle ipotesi in cui il vantaggio ed il danno sono entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti.

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che la compensatio lucri cum damno operi solo quando sia il danno che il lucro scaturiscano in via «immediata e diretta» dal fatto illecito.

In applicazione di questo principio è stata esclusa la compensatio in tutti i casi in cui la vittima di lesioni personali, oppure i congiunti di persona deceduta in conseguenza dell’illecito, abbiano ottenuto il pagamento di speciali indennità previste dalla legge da parte di assicuratori sociali, enti di previdenza, pubbliche amministrazioni, come pure di indennizzi da parte di assicuratori privati contro gli infortuni. In questi casi — si sostiene — il diritto al risarcimento del danno trae origine dal fatto illecito, mentre il diritto all’indennità scaturisce dalla legge o da un contratto. Mancando la identicità della fonte, mancherebbe l’operatività della compensatio. (Cass. 15 aprile 1993, n. 4475, id., Rep.

1993, voce cit., n. 162).

Inoltre, è principio recetto quello per cui il cumulo potrebbe essere escluso solo nel caso in cui l'assicuratore privato della vittima – con la quale ha stipulato la polizza danni – manifesti la volontà di surrogarsi nei diritti di quest'ultima verso il danneggiante ex art. 1916 c.c. di talché, in caso contrario, il danneggiato “anche se ha riscosso l'indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione" (ex plurimis Cass. n° 22883/04).

Ebbene, innanzitutto non risulta agli atti che sia stata provata – o accertata dalla gravata sentenza – la sussistenza di tale volontà di surroga e, inoltre, risulta per tabulas il differente titolo dei due importi, uno percepito a titolo di indennizzo per i danni alla salute patiti dai componenti del nucleo familiare, l’altro richiesto a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Anche tale capo della sentenza andrà, pertanto, riformato in ragione dei motivi sopraesposti.

Tanto affermato, gli odierni appellanti

CITANO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore ..., e l’Istituto Scolastico Gamma, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore ..., domiciliati ex lege in Roma, alla Via ..., presso l’Avvocatura dello Stato a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Salerno per l'udienza del …, con invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza impugnata:

- in via principale, ritenere fondati i motivi di gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza

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appellata condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Scolastico GAMMA a risarcire Mevio (in persona dei propri genitori) del danno quantificato nella misura di Euro 50.000,00 dallo stesso patito per la responsabilità dell’amministrazione convenuta ex art. 2048 secondo comma c.c.;

- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € ... e pertanto il contributo unificato da versare è pari a _____.

Si depositano:

1) copia autentica della sentenza di primo grado;

2) il fascicolo di primo grado dell'appellante.

_______, lì _________

Firma Avv. _________________

PROCURA

I sottoscritti Tizia nata a __________, il __________, residente in _________ alla via _________, n.

____ (cod. fisc. ____________) e Sempronio nato a __________, il __________, residente in _________ alla via _________, n. ____ (cod. fisc. ____________), in qualità di genitori di Mevio nato a __________, il __________, residente in _________ alla via _________, n. ____ (cod. fisc.

____________) delegano l’Avv. ____________a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

Eleggono domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in ___________via __________ n.

__________.

Dichiarano di essere stati informati della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 134/2014 e di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, come da atto allegato.

Dichiarano, inoltre, di essere stati edotti sui rischi del presente contenzioso e sul grado di complessità

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dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico e, in particolare, di essere stati resi edotti, in linea di massima, sulle seguenti voci di costo: ...

Infine, dichiarano di essere stati edotti sulla polizza assicurativa professionale dell’avvocato n. ..., stipulata con la compagnia ... il ... con scadenza al ... e massimale di euro ...

Dichiarano, infine, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

La presente procura è apposta anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, DM Giustizia 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia 48/2013.

_______, lì _________

Firma _______________

Le firme sono autentiche e sono state apposte in mia presenza Avv. _______________

39 TRACCIA N. 4

Tizio, titolare di un conto corrente bancario, ordinava, alla propria banca, il trasferimento di valori mobiliari, pari ad euro 241.000,00, sul conto corrente della propria convivente Mevia. Qualche giorno dopo tale operazione bancaria, Tizio decedeva. Aperta la successione legittima, Sempronia (la figlia di Tizio) agiva in giudizio davanti al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, chiedendo, per la quota di un terzo spettante all'attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari.

In particolare, l'attrice deduceva la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione.

Mevia si difendeva rilevando che l'attribuzione doveva essere considerata, in parte, adempimento di obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato con il de cuius e dalla cura e dall'assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte; in parte, donazione indiretta.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda dell’attrice, riconducendo la fattispecie nell'ambito della donazione indiretta, considerando l'ordine dato dal disponente all'istituto di credito idoneo a veicolare lo spirito di liberalità.

Il candidato, nelle vesti del legale di Sempronia, rediga parere motivato circa la possibilità di impugnare vittoriosamente la sentenza di primo grado.

40 SOLUZIONE TRACCIA 4

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