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ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C.

Nell’interesse di Sempronia (C.F. ...), nata a ... il ... e residente in ... alla via ...., rappresentata e difesa dall’avv. ... (C.F. ...) presso il cui studio sito in ... alla via .... elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio di appello al seguente indirizzo PEC ... ovvero al seguente numero di fax ...

– appellante – Contro

Mevia, nata a... il ... e residente in ... alla via ..., rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall’avv. ... , presso il cui studio sito in ... , alla via ... n. .... ha eletto domicilio,

– appellato – per la riforma della sentenza n. … depositata in data …, non notificata, resa inter partes dal

Tribunale di Trieste, Giudice …., nel procedimento iscritto al n. di R.G. … SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - Con atto di citazione ritualmente notificato in data ..., Sempronia, nella qualità di erede di Tizio, dopo l’apertura della successione legittima, conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste la Sig.ra Mevia al fine di ottenere la restituzione, nella misura di un terzo, dei valori mobiliari che il padre Tizio aveva trasferito all’odierna appellata.

- In particolare, l’attrice rappresentava che, qualche giorno prima di morire, il genitore, titolare di un conto corrente bancario, aveva ordinato alla propria banca il trasferimento di valori mobiliari, pari ad euro 241.000,00, sul conto corrente della propria convivente Mevia.

- Pertanto, l'attrice deduceva la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione, con conseguente obbligo della beneficiaria alla restituzione delle somme spettanti all’appellante.

- Con comparsa di costituzione e risposta del ...Mevia si difendeva rilevando che l'attribuzione doveva essere considerata, in parte, adempimento di obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato con il de cuius e dalla cura e dall'assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte; in parte, donazione indiretta.

- In maniera del tutto inaspettata, con sentenza del ... il Tribunale di Trieste, riconducendo

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la fattispecie nell'ambito della donazione indiretta, considerava l'ordine dato dal disponente all'istituto di credito idoneo a veicolare lo spirito di liberalità e conseguentemente rigettava la domanda di parte attrice.

Con il presente atto si intende appellare la gravata sentenza in ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato l’accoglimento delle argomentazioni sostenute dalla Sig. ra Mevia e, in particolare, nella parte in cui ha statuito che:

1) l’ordine dato dal disponente all’istituto di credito fosse idoneo a veicolare lo spirito di liberalità (da pag. _____ a pag. ____);

2) la fattispecie deve essere ricondotta nell’ambito della donazione indiretta (da pag ___ a pag _____).

Si richiede pertanto che Codesta Illustrissima Corte voglia riformare la sentenza impugnata alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) Error in iudicando et in procedendo - Violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782 e 809 c.c.– Sull’erronea riconduzione della fattispecie nell’ambito della donazione indiretta.

La sentenza appellata è errata e va riformata nella parte in cui ha ritenuto che il mero trasferimento di valori mobiliari, non avente fondamento in alcun negozio causale sottostante, sia ad ogni effetto una donazione indiretta e, come tale, sottratta al vincolo della forma.

L’assunto è evidentemente illegittimo, in considerazione del fatto che la liberalità attuata a mezzo bonifico non può essere considerata una donazione indiretta, ma una donazione diretta, che richiede dunque la forma dell'atto pubblico a pena di nullità.

In altre parole, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare come l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769 c.c., non potendo essere inquadrata tra le liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 c.c., ossia tra gli atti (molti dei quali aventi una propria disciplina) che possono essere impiegati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione.

In proposito è bene ricordare come il contratto tipico di donazione, definito dall'art. 769 c.c., è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche), contemplate dall'art. 809 c.c., sono liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le

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quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perchè l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

Evidentemente la riconduzione all'uno o all'altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782.

In particolare, il regime della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, nei quali, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è proprio della sola donazione tipica in quanto risponde a finalità di tutela del donante: il legislatore, infatti, ha scelto di circondare di particolare cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni al fine di evitargli scelte affrettate e poco ponderate.

Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., ossia la disposizione che prescrive l'atto pubblico per la donazione (su punto si veda Cass. Civ., Sez. 1a, 5 giugno 2013, n. 14197).

Sulla specifica questione decisa dal giudice di primo grado, relativa all’inquadramento nell’una o nell’altra categoria del trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario, l'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge evidentemente una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.

Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta.

In altri termini, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall'altra il trasferimento si realizza, non attraverso un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un'attività di intermediazione gestoria dell'ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un

43 soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.

In tal senso, d’altronde, si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”

(Cassazione civile, Sez. Un., 27/07/2017, n. 18725).

In conseguenza di quanto sin qui esposto e della chiara presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione, la gravata sentenza andrà riformata per aver erroneamente escluso, in violazione degli artt. 769,782 e 809 del codice civile, la nullità del negozio attributivo dei valori mobiliari compiuto da Tizio ed il conseguente diritto alla restituzione in favore dell’appellante del valore di un terzo del valore dei predetti strumenti finanziari.

Tanto affermato, l’odierna appellante Sempronia, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa CITA

La Sig.ra Mevia, nata a il________, rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dall’Avv._______ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ___________,a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Trieste per l'udienza del …, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.

166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Trieste n. ______ del_______, depositata il_______, ed in accoglimento del presente appello:

- accertare e dichiarare la nullità del negozio attributivo posto in essere da Tizio in favore di Mevia, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione, e per l’effetto condannare la beneficiaria Mevia alla restituzione delle somme spettanti all’appellante, nella misura di un terzo del valore complessivo di Euro 241.000,00;

- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € ... e pertanto il contributo unificato da versare è pari a _____.

Si depositano:

44 1) copia autentica della sentenza di primo grado;

2) il fascicolo di primo grado dell'appellante.

_______, lì _________

Firma Avv. _________________

PROCURA

La sottoscritta Sempronia nata a __________, il __________, residente in _________ alla via _________, n. ____ (cod. fisc. ____________) delega l’Avv. ____________a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. _____

del ______,ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in ___________via __________ n.

__________.

Dichiara di essere stata informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 134/2014 e di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt.

17 e 20 del decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, come da atto allegato.

Dichiara, inoltre, di essere stati edotta sui rischi del presente contenzioso e sul grado di complessità dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico e, in particolare, di essere stati resi edotti, in linea di massima, sulle seguenti voci di costo: ...

Infine, dichiarano di essere stati edotti sulla polizza assicurativa professionale dell’avvocato n.

..., stipulata con la compagnia ... il ... con scadenza al ... e massimale di euro ...

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

La presente procura è apposta anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, DM Giustizia 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia 48/2013.

_______, lì _________

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Firma _______________

Le firme sono autentiche e sono state apposte in mia presenza Avv. _______________

46 TRACCIA N. 5

Dopo oltre venti anni di matrimonio e circa quattro anni di separazione, Caio, ricco imprenditore del settore farmaceutico, e Mevia, ex dirigente del Comune Alfa, adivano il Tribunale di Milano al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.

Il principale motivo di conflitto tra i due era rappresentato dalla spettanza e/o dalla quantificazione di un eventuale assegno divorzile in favore di Mevia.

In particolare Mevia, oramai cinquatacinquenne, oltre a rappresentare di essere stata abituata dal marito a frequentare, quasi quotidianamente, i migliori ristoranti di Milano e a soggiornare nei più rinomati hotels di lusso in tutto il mondo, evidenziava altresì come avesse dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante all’interno della famiglia.

Subito dopo il matrimonio, infatti, per assecondare la crescita professionale del marito, costretto per lavoro a viaggiare molto e per lunghi periodi, Mevia aveva dovuto abbandonare il proprio impiego da dirigente presso il Comune Alfa, dedicandosi alla libera professione di architetto.

Mentre, dunque, il marito aveva visto accrescere a dismisura il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare (con case a Parigi, Monaco e New York), arrivando a guadagnare circa 20.000,00 euro al mese, Mevia aveva mantenuto unicamente l’immobile rurale lasciatole dalla madre in eredità e poteva contare su un reddito mensile di circa 1.600,00 euro derivante dall’attività professionale svolta.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda di Mevia volta al riconoscimento di un assegno divorzile, escludendo la rilevanza del parametro dell’elevato tenore di vita condotto insieme a Caio ed evidenziando il possesso di un reddito ed un patrimonio tali da garantirle l’autosufficienza economica.

Mevia amareggiata dalla sentenza del Tribunale di Milano, si rivolge al vostro studio legale al fine di:

a) ottenere, premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti, un parere motivato sulla possibilità di proporre vittoriosamente appello;

b) proporre appello avverso la suddetta sentenza.

47 SOLUZIONE TRACCIA 5

CORTE D’APPELLO DI MILANO

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