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COSA PUÒ FARE IN AUTONOMIA UN RAGAZZO/A VITTIMA DI CYBERBULLISMO?

Nel documento Piano Triennale dell'offerta Formativa (pagine 24-31)

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

IN COSA CONSISTE IL PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento del Questore, prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E’

bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

VIOLAZIONE. SANZIONE. PROCEDURA E ORGANI COMPETENTI.

Nella tabella sottostante sono indicati i principali tipi di violazione, le sanzioni , i provvedimenti e gli organi competenti alla loro irrogazione.

INFRAZIONE SANZIONE PROCEDURA E ORGANI

COMPETENTI Uso non autorizzato del

telefono cellulare in classe (chiamate, sms, chat, giochi)

Richiamo verbale e annotazione sul libretto personale

Ascolto motivazioni dello studente/ssa da parte del Docente che ha rilevato

l’infrazione e comminazione l’infrazione e comunicazione al coordinatore di classe

Ammonizione scritta da parte del Coordinatore di classe - Convocazione della famiglia o di chi esercita la violano il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà personale altrui (diffusione non autorizzata di immagini, filmati, registrazioni di suoni e dati altrui, ect)

(D.M. del 30/11/07 n. 104).

Ammonizione scritta Intervento Educativo

Relazione scritta

dell’accaduto da parte di chi rileva l’infrazione

Deferimento al Dirigente Scolastico

Ascolto motivazioni dello studente/ssa e convocazione della famiglia per colloquio – ammonizione da parte de D.S.

Se il fatto costituisce reato è prevista la segnalazione alle autorità competenti

In caso di reiterazione

Sospensione fino a 5 giorni

Intervento Educativo

Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico ––

convocazione C. di classe – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico –

comunicazione ai genitori e/o allo studente/ssa

Se il fatto costituisce reato è prevista la segnalazione alle autorità competenti

Atti di bullismo/cyberbullismo di lieve/media entità

Sospensione fino a 5 giorni

Intervento Educativo

Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico ––

convocazione C. di classe – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – prevista la segnalazione alle autorità competenti

convocazione C. di classe – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta –

Sospensione da 16-30 giorni di sospensione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico –

comunicazione allo

studente/ssa e/o ai genitori e

Intervento Educativo consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.

Segnalazione alle autorità competenti

Le infrazioni di cui sopra si intendono riferite anche ad eventuali comportamenti tenuti in occasione di uscite didattiche, visite di istruzione, scambi ed attività laboratoriali esterne, sia in Italia che all’estero.

La responsabilità disciplinare è personale.

Tutte le sanzioni sono pubbliche, motivate e adottate secondo criteri di efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 249/98 come modificato dal DPR n235/07 e dell’art. 1 co. 1 della L. n. 241/90.

Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/ssa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente/ssa è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica

La coesistenza di più infrazioni e/o la presenza di circostanze aggravanti possono comportare l’applicazione di un provvedimento di livello superiore, mentre la presenza di circostanze attenuanti può comportare l’applicazione di un provvedimento di livello inferiore.

Per esempio possono costituire specifiche circostanze aggravanti l’abitualità del comportamento illecito e una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualunque diversità.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle proprie opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità e del rispetto altrui.

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno una funzione prevalentemente rieducativa e si propongono di far acquisire agli studenti la consapevolezza dei propri comportamenti devianti e la capacità di correggerli, educandoli ad interagire correttamente con gli altri sia all’interno che all’esterno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari notificati ai destinatari secondo la normativa vigente (art.

3 co. 4 della L. 241/90 e successive modifiche) devono indicare il termine e l’autorità cui è possibile presentare ricorso.

In tutti i casi in cui sia necessario comminare una sanzione il Consiglio di classe insieme alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo dello studente/ssa, volto a permetterne l'inclusione, la responsabilizzazione e il reintegro, nella comunità scolastica.

Le sospensioni che prevedono allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico e/o con esclusione dallo scrutinio finale possono essere irrogate, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dei commi 4 e 5, art. 7, del presente regolamento, solamente qualora risultino non esperibili interventi per un proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l’anno in corso.

In tutti i casi di allontanamento in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/ssa è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

CLIL

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera.

Viste le sue caratteristiche, il CLIL sviluppa nello studente:

• Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target

• competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche

• Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro

Presso il LAS Caravaggio, nelle classi quinte sono previsti moduli didattici CLIL di Matematica, di Fisica e di Filosofia. Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di stato, si fa riferimento ancora alla Circolare Ministeriale MIURAOODGOS prot. n.

4969 del 25 luglio 2014, (art. 5) “Le nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato

riguarderanno le classi quinte dei licei ed istituti tecnici nell’ a.s. 2014-15. In generale l’accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico. Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera. Invece, la DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d’esame nella terza prova scritta e nella prova orale come di seguito precisato:

• TERZA PROVA SCRITTA: La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto della modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.

• PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.”

Referenti per le classi quinte: proff. Francesca Bulgarini e Federico Ferri

 

Nel documento Piano Triennale dell'offerta Formativa (pagine 24-31)