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COSTITUZIONE DI UNA SERVITU’ PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

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caso, il comportamento si trasformerebbe in titolo costitutivo del contenuto del diritto.

DIVIETO DI AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DELL’ESERCIZIO DI UNA SERVITU’

Cassazione civile, sez. II, 20/04/2018, n. 9877

In tema di servitù prediali, costituiscono innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1067 c.c. quelle che rendono più gravosa la condizione del fondo servente, ivi compresa la soprastante colonna d'aria, tali essendo l'ampliamento di finestre o la loro sostituzione con balconi in aggetto o altri analoghi manufatti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravamento di una servitù di veduta consistita nella trasformazione di due finestre in porte e nella realizzazione di un balcone in quanto invasive della proiezione verso l'alto del sottostante capannone del proprietario del fondo servente).

DIRITTO DI PASSAGGIO DEL VICINO E OBBLIGAZIONI PROPTER REM Cassazione civile, sez. II, 02/03/2018, n. 5012

Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.

COSTITUZIONE DI UNA SERVITU’ PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

Cassazione civile, sez. II, 01/03/2018, n. 4872

A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.

COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI E ACQUISTO DI BENI PERSONALI Cassazione civile, sez. II, 24/10/2018, n. 26981

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L'art. 179, comma 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai 'beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio": il riferimento ai

"beni sopraelencati", cioè quelli specificati alle lett. a) -e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta (significativo, infatti, che la norma parli di "scambio', non potendosi ipotizzare un tal fenomeno per il possesso del denaro tout court) di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e), diversamente, infatti, lo scopo della norma (impedire elusioni del regime della comunione, assicurando, ad un tempo, l'esclusività dei beni che siano effettivamente personali, nel rispetto della griglia di ipotesi di cui alle lett. a) - c) del comma 2 dell'articolo in esame) resterebbe irrimediabilmente frustrato.

POSSESSO DI BUONA FEDE DI BENE MOBILE Cassazione civile, sez. II, 02/10/2018, n. 23853

L'accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell'acquisto del possesso del titolo e dell'intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata - ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma - su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall'ipotesi di usucapione di cui all'art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato).

PRESUPPOSTI DELLA ACCESSIONE NEL POSSESSO Cassazione civile, sez. II, 13/08/2018, n. 20715

In tema di accessione nel possesso, di cui all'articolo 1146, comma 2, del codice civile, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal

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trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. L'accessione del possesso, di cui all'articolo 1146 del codice civile, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e in tali limiti può avvenire la traditio.

USUCAPIONE DEL COMPROPRIETARIO Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2018, n. 3238

In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.

CARATTERI DELLE OBBLIGAZIONI PROPTER REM Cassazione civile, sez. II, 15/10/2018, n. 25673

Le obbligazioni "propter rem", al pari dei diritti reali, dei quali sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, su tale punto, aveva confermato quella di primo grado, ravvisando nell'obbligazione di recintare un terrazzino con una ringhiera in ferro, prevista nel contratto di compravendita di un immobile, i caratteri dell'accessorietà e ambulatorietà, propri delle obbligazioni reali).

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