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Creditore accollatario e terzo accollante: il rapporto finale

Nel documento L’accollo del debito (pagine 95-99)

PROFILI FUNZIONALI ED ESECUTIVI DELL’ACCOLLO: I RAPPORTI TRA L’ACCOLLANTE E L’ACCOLLATO

3. L’accollo e i rapporti tra le parti in generale.

3.3 Creditore accollatario e terzo accollante: il rapporto finale

L’art. 1273, comma 4, prevede che “in ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”183

. All’assuntore, pertanto, è data la possibilità di eccepire l’invalidità dell’accollo, di giovarsi dei rimedi contrattuali contro l’inadempimento del debitore originario e di far valere le clausole del contratto di accollo, nei limiti delle quali egli è obbligato184.

La norma in esame, che riproporrebbe, secondo qualche autore185, quella dettata dall’art. 1413 c.c., sarebbe suscettibile di individuare il limite oggettivo dell’obbligazione dell’accollante, legittimando l’accollante alle eccezioni fondate sul contratto di cui l’accollo

183 Secondo la formula normativa in ogni caso il terzo è obbligato verso il

creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

184 La soluzione del codice tedesco, che dichiara invece inopponibili le

eccezioni relative al rapporto assuntore-originario debitore (§ 417), ha avuto riscontro in REGELSBERGER, in AcP LXVIII, 1884, 31, il quale ammetteva peraltro la rilevanza della nullità del contratto in base al quale il nuovo debitore si obbliga poiché è da tale contratto che scaturisce il nuovo vincolo obbligatorio.

185

costituisce modalità186. L’obbligazione dell’accollante, in altri termini, sarebbe delimitata dal “contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”, ossia dal contratto sinallagmatico contenente la convenzione di accollo187.

Giova soggiungere, però, che affinché il terzo assuntore possa opporre al creditore le eccezioni riguardanti il rapporto di provvista, cioè le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta, deve dimostrare i fatti posti a base delle eccezioni stesse, senza che possano assumere valore vincolante, per il creditore aderente, le dichiarazioni rilasciate o le convenzioni stipulate in epoca successiva all’accollo.

Altra parte della dottrina e della più recente giurisprudenza di legittimità188 hanno sostenuto, per contro, che la norma dettata dall’art. 1273 c.c., da ritenersi integrata dall’art. 1413 c.c., escluderebbe che l’accollante, così come il promittente, possa – in difetto di espressa convenzione con l’accollato (stipulante) – opporre al creditore accollatario le eccezioni fondate su rapporti che siano rimaste estranei alla pattuizione, ma ciò non impedirebbe comunque alle parti della convenzione di delimitare l’ambito del debito assunto facendo riferimento a rapporti diversi da quello costituente la sintesi degli interessi regolati mediante il contratto di cui l’accollo costituisce modalità.

Sotto altro e diverso punto di vista, non può sottacersi come l’accollante sia legittimato ad opporre le eccezioni relative a difetti genetici del contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta: i vizi del consenso e l’incapacità di agire dell’accollante, come le altre cause di annullamento, possono costituire oggetto di eccezione difronte alla richiesta di pagamento proveniente dal creditore accollatario, onerato,

186 Diversamente, nella prospettiva del Rescigno, questo effetto, codificato

dall’art. 1273, u. c., c.c., si produrrebbe soltanto laddove il negozio tra il debitore e l’accollante, che nella ricostruzione dell’illustre Autore è meramente preparatorio di un’espromissione, fosse posto a “fondamento negoziale” dell’assunzione del debito verso il creditore.

187 Si veda L

A PORTA, Op. cit., 240 ss.

188 L

A PORTA, Op. cit., 242; Cass., 20 marzo 2008, n. 7453, in Giust. civ.,

dunque, della verifica dei profili di validità del negozio contenente l’accollo189

.

L’accollato scambia la propria prestazione con l’assunzione del debito operata dall’accollante, vedendo in tale prestazione soddisfatto l’interesse che lo ha indotto a promettere o a dare in favore dell’accollante stesso. Il contratto cui l’ipotetico vizio genetico si riferisce, intercorso tra accollato ed accollante e contenente la clausola di deviazione al terzo creditore dell’effetto dell’assunzione, è l’unico contratto effettivamente stipulato. L’eventuale patologia genetica non può che inficiarlo nel suo complesso, travolgendo, ove sfociante in una sentenza di annullamento, l’intero regolamento negoziale, non resistendo l’accollo a siffatta pronuncia costitutiva.

La disposizione contenuta nell’art. 1273 c.c., tuttavia, non menziona l’opponibilità, da parte dell’accollante, delle eccezioni relative al rapporto di valuta intercorrente, come si è già detto, tra il debitore originario ed il creditore.

Ebbene, secondo l’opinione maggioritaria190

, che qui si condivide, per quanto non sia espressamente previsto dalla legge l’accollante ben potrebbe opporre al creditore accollatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, sulla scorta di due argomentazioni.

Si può rilevare, a tal proposito, da un lato, come l’accollo realizzi pur sempre una fattispecie di successione nel debito di tal che, se l’accollante subentra nello stesso rapporto di cui era titolare il debitore originario, non si vede come non possa opporre le stesse eccezioni che quest’ultimo avrebbe potuto opporre al creditore; dall’altro lato, si osserva che comunque troverebbe applicazione analogica la disciplina sull’espromissione.

189

L’eccezione sollevata avverso la richiesta di pagamento del creditore condurrebbe, ove accolta, all’annullamento dell’intero contratto, imponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’accollato, che del rapporto sinallagmatico si vede gravato del lato passivo, restando creditore dell’accollante in ordine al facere rappresentato dall’assunzione dell’obbligazione verso il creditore.

190

Per tutti si veda BIANCA, Op. cit., 682, il quale, nel riconoscere l’opponibilità, da parte dell’accollante, delle eccezioni di provvista e di quelle di valuta, giustifica la conclusione osservando che per l’accollante “una più grave posizione debitoria” andrebbe al di là del contenuto dell’accollo.

Dall’altro lato, sempre a sostegno dell’ammissibilità delle eccezioni relative al rapporto di valuta, è stato sottolineato che, nonostante il silenzio della legge al riguardo, costituendo il primitivo rapporto il fondamento logico giuridico dell’accollo, esso non possa non assumere rilevanza giuridica191.

Infine, riprendendo quanto accennato in precedenza, in applicazione analogica delle norme sull’espromissione, ed in particolare dell’art. 1272, comma 3, c.c., l’assuntore non può opporre le eccezioni personali al debitore originario192, né quelle basate su fatti sopravvenuti all’accollo, né possono essere opposte in compensazione i crediti del debitore originario verso l’accollatario193

.

Ulteriormente proseguendo, occorre domandarsi cosa potrebbe accadere nel caso di accollo di obbligazione corrispettiva, ossia nel caso in cui, a fronte dell’obbligazione originaria accollata vi fosse una controprestazione dovuta all’accollato dall’accollatario. Di quali rimedi disporrebbe, l’accollante, per agire nei confronti dell’accollatario?

In proposito si osserva che successione dell’accollante nel debito di valuta gli consente di opporre all’accollatario tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili dall’accollato, anche ove fondate sul rapporto sinallagmatico di valuta. Invero, come sostenuto in dottrina194, la deviazione soggettiva di uno dei lati del rapporto corrispettivo non altera la dipendenza funzionale oggettiva della prestazione obbligatoria originaria dalla controprestazione gravante sull’accollatario, consentendo - pertanto - all’accollante di far valere contro l’accollatario gli stessi rimedi originariamente spettanti all’accollato.

Se, come già si è detto, l’accollante può opporre all’accollatario l’eccezione di inadempimento dell’obbligazione corrispettiva di valuta

191 M

ANCINI, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, IX, Torino, 1984, 515.

192 L’accollante, in particolare, non potrebbe avvalersi dei rimedi contrattuali

specifici (azione di annullamento, risoluzione giudiziale, ecc.), spettanti al debitore originario.

193 Per approfondimenti, D

I FUSCO, L’eccezione di compensazione nei rapporti

tra accollante e accollatario, in Rass. dir. civ., 1996, 101 ss.

194

nell’ipotesi in cui quest’ultimo pretenda l’adempimento, non può invece ritenersi che l’accollante possa esperire i rimedi sinallagmatici contro l’accollato, che richieda l’adempimento all’accollante, nel caso in cui l’accollatario non adempia la propria controprestazione195

. Nell’ipotesi in cui l’accollato chieda l’adempimento all’accollante, la corrispettività che si intende attuare è quella propria del rapporto di provvista, alla quale l’inadempimento dell’accollatario verso l’accollato resta estraneo, in quanto vicenda attinente esclusivamente al rapporto di valuta.

Peraltro, se la successione dell’accollante nel debito di valuta lo legittima ad opporre all’accollatario anche i rimedi sinallagmatici, lo stesso non può affermata in relazione ai rimedi che l’accollante può esperire verso l’accollato. La legittimazione dell’accollante all’utilizzo dei rimedi sinallagmatici, infatti, è giustificata non già da una successione nell’intera posizione di “parte contrattuale”, ma soltanto nella successione nel debito di valuta. La legittimazione all’esperimento dei rimedi sinallagmatici deve essere affermata proprio perché, a difesa della corrispettività dell’obbligazione di valuta, l’accollante tutela la corrispettività attuata con l’accollato, che farà restare a carico del suo patrimonio, in via definitiva e senza regresso, la prestazione eseguita a mani dell’accollatario196

.

L’accollatario, dal canto suo, a fronte dell’inadempimento dell’accollato, obbligato in solido con l’accollante nell’ipotesi di accollo cumulativo, non potrà evitare di pagare all’accollante ove questi, non inadempiente, gli chieda il pagamento. Nello stesso modo egli non potrà sollevare alcuna eccezione relativa all’inadempimento dell’accollante per il caso in cui, a chiedergli il pagamento, sia l’accollato non inadempiente197

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Nel documento L’accollo del debito (pagine 95-99)