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L’esecuzione del contratto di accollo.

Nel documento L’accollo del debito (pagine 99-103)

PROFILI FUNZIONALI ED ESECUTIVI DELL’ACCOLLO: I RAPPORTI TRA L’ACCOLLANTE E L’ACCOLLATO

4. L’esecuzione del contratto di accollo.

L’analisi dell’istituto dell’accollo non può prescindere da una breve riflessione relativa ai profili esecutivi del medesimo e alla loro

195 In tal senso, G

RASSO, ult. op. cit., 101 ss.

196 Così L

A PORTA, Op. cit., 267.

197

efficacia nei rapporti tra le parti. I contributi della letteratura, a tal riguardo, risultano assai scarsi. Per tale ragione l’odierno lavoro si propone il fine, tra gli altri, di esprimere qualche riflessione eventualmente prescindendo dalla tradizionale posizione della dottrina o della giurisprudenza.

Occorre muovere, in primo luogo, dall’analisi degli aspetti esecutivi nell’accollo interno.

Invero, se l’accollante adempie nei confronti del creditore, adempie in nome proprio, non già in nome del debitore originario, come farebbe qualsiasi terzo (art. 1180, comma 1, c.c.); l’accollo interno, infatti, contiene un’autorizzazione ad agire con efficacia per il debitore originario, non una procura198.

Se il terzo, nell’esecuzione della prestazione, non avesse fatto riferimento al debito altrui, potrebbe ripetere quanto ha pagato nell’erronea convinzione d’essere debitore (art. 2036 c.c.) o di aver assunto il debito.

Una conseguenza importante si verifica nel caso di risoluzione dell’accollo semplice: se il debitore originario non dovesse eseguire la controprestazione eventualmente dedotta nell’accollo interno, l’accollante che abbia pagato potrà ripetere dal creditore ciò che ha pagato anziché agire in regresso contro il debitore liberato199.

Se poi il rapporto tra il creditore e il debitore originario fosse sottoposto a condizione risolutiva e la condizione si verificasse dopo che l’accollante ha soddisfatto il creditore, l’accollante avrebbe regresso contro il debitore originario.

E’ utile rilevare, ancora, che l’accollo interno può essere stipulato in luogo di adempimento o pro solvendo di un debito dell’accollante verso il debitore. Nel dubbio, secondo la regola generale dell’art. 1197 c.c., l’accollo semplice deve ritenersi concluso pro solvendo e perciò “l’obbligazione [dell’accollante verso il debitore] si estingue quando

198 Sulla costruzione dell’adempimento di terzo come negozio su diritto altrui

(e non come negozio rappresentativo), HETSCH, Die Erfullunf fremder Schulden, in

Diss. Marburg, 1930, 25 ss.

199

La ripetizione è esclusa non solo quando il creditore si sia privato del titolo (art. 2036, comma 1, c.c.), ma anche quando l’azione del creditore contro il debitore originario si sia prescritta; in tal senso, LOUSSOUARN, La condition d’erreur du

la diversa prestazione [cioè l’adempimento al creditore estraneo all’accollo] è eseguita”.

L’invalidità del rapporto debitore-creditore si riflette sull’obbligo dell’accollante, ma ciò non abilita il terzo ad opporre al creditore le eccezioni derivanti da quel rapporto. L’accollante non può costringere il creditore a compensare con il credito che a lui spetta contro il creditore medesimo, perché egli è un terzo rispetto all’obbligazione che vuole estinguere, né può compensare con il credito che spetti al debitore contro il creditore200.

Alcuni problemi possono sorgere in dipendenza

dell’inadempimento eventualmente perpetrato dall’accollante. In tal caso si assisterebbe ad una ipotesi di inadempimento di un contratto intercorrente tra l’accollante e l’accollato che determina, al contempo, anche l’inadempimento dell’obbligazione che l’accollato aveva nei confronti del creditore originario. Quest’ultimo, non potendo agire contro l’accollante, potrà invece agire ex art. 1218 c.c. nei confronti del debitore originario, il quale – a sua volta – potrà avvalersi del medesimo strumento nei confronti dell’accollante ed esercitare, altresì, l’azione di risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivargli dalla proposizione, nei suoi confronti, di azioni giudiziali da parte del creditore.

Più complicata risulta l’analisi degli aspetti esecutivi nell’accollo esterno, dovendo distinguersi quello liberatorio da quello cumulativo.

Nell’accollo esterno liberatorio, se l’accollante dovesse adempiere nei confronti del creditore accollatario, siffatto adempimento determinerebbe la contestuale estinzione satisfattoria sia dell’obbligazione originaria sia di quella per il cui soddisfacimento l’accollante ha assunto la nuova obbligazione nei confronti dell’accollatario. Laddove il rapporto di provvista non fosse stato sorretto da una causa onerosa, l’adempimento o, più in generale, la prestazione resa dall’accollante a titolo gratuito o liberale determinerebbe esclusivamente l’estinzione dell’obbligazione originaria.

200 K

LANG-WOLFF, Kommentar zum Allg. Burg. Gesetzbuche, VI, Wien, 1951, 342 ss.

Ulteriormente proseguendo, può osservarsi come l’art. 1274 c.c. disciplini le conseguenze dell’insolvenza del nuovo debitore nei confronti del creditore, statuendo l’impossibilità per il creditore di agire nei confronti del debitore originario laddove vi fosse stata liberazione di quest’ultimo.

La norma in oggetto distingue due differenti ipotesi di insolvenza, a seconda che questa sia successiva o precedente all’assunzione dell’obbligazione. Se l’insolvenza è successiva all’assunzione, il creditore perde l’azione nei confronti del debitore originario; diversamente, se l’insolvenza si era già manifestata al tempo dell’assunzione dell’obbligazione, il debitore originario non sarebbe liberato della propria obbligazione.

Il terzo comma della disposizione in commento, infine, regola l’ipotesi dell’insolvenza del terzo assuntore nelle fattispecie di accollo condizionato espressamente alla liberazione del debitore originario.

Alcuna disposizione è invece prescritta per il caso in cui l’insolvenza riguardi la fattispecie della liberazione espressa con atto successivo rispetto all’adesione del creditore.

Ebbene, secondo una parte della dottrina, mentre sarebbe giustificabile l’esclusione, dalla fattispecie dell’accollo non condizionato alla liberazione, dell’applicazione del comma 2 dell’art. 1274 c.c., non vi sarebbero ragioni tali da giustificare la mancata estensione, alla fattispecie in oggetto, del disposto del comma 1 dell’art. 1274 c.c., con conseguente conclusione in ordine alla necessaria integrazione del comma 3 nel senso della possibile applicazione alla fattispecie dell’accollo incondizionato con liberazione espressa del debitore originario anche del comma 1 dell’art. 1274 c.c.201

.

Altra parte della dottrina, invece, non condivide tale soluzione, affermando che la volontà della norma di assimilare la fattispecie di accollo seguito da espressa liberazione all’espromissione deve essere assecondata, non mancando tuttavia di rilevare la disarmonia del sistema202.

201 In tal senso, B

ARBERO, op. cit., 199.

202

Più semplice risultano, invece, le riflessioni conclusive sui profili esecutivi nell’accollo esterno cumulativo: se l’accollante adempie, siffatto adempimento comporta la liberazione del debitore originario, l’estinzione dell’obbligazione sottesa al rapporto di valuta ed eventualmente l’estinzione del rapporto di provvista se sorretto da causa diversa da quella gratuita o liberale.

Al contrario, se l’accollante fosse inadempiente, il creditore potrà agire certamente nei confronti del debitore originario accollato, che non è stato liberato. Caso per caso dovrà poi essere valutata l’eventuale azione di cui dispone l’accollato nei confronti dell’accollante, potendo fin da ora ammettersi l’esperibilità dell’azione ex art. 1218 c.c. e di quella risarcitoria.

Nel documento L’accollo del debito (pagine 99-103)