CAPITOLO SECONDO NOZIONE, STRUTTURA E
4. L’accollo esterno
4.1.2 L’accollo esterno cumulativo
L’accollo esterno cumulativo, diversamente dall’accollo esterno liberatorio, presuppone non solo l’adesione del creditore, ma anche la permanenza del vincolo obbligatorio in capo al debitore originario, con la conseguenza che il peso dell’obbligazione grava tanto sul terzo accollante, quanto sul debitore accollato, che dunque non viene liberato in forza dei meccanismi sopra esaminati.
Effetto naturale dell’assunzione del debito altrui in confronto del creditore è il cumulo di responsabilità: il creditore acquista un nuovo debitore senza perdere quello originario.
Il codice civile qualifica la responsabilità del debitore originario come solidale nell’accollo cumulativo (art. 1273, comma 3, c.c.) e nell’espromissione cumulativa (art. 1272, comma 1, c.c.) e come sussidiaria nella delegazione cumulativa (art. 1268, comma 2, c.c.).
In passato, dunque, stando al tenore letterale delle disposizioni normative de quibus, si riteneva che la responsabilità del debitore
96 Per una panoramica dottrinale sull’opinione riportata, D
ISTASO, Le
obbligazioni in generale, in Giur. sistem. civ. e comm., diretto da Bigiavi, Torino,
1970, 751
97 Cfr. C
ICALA, voce Accollo, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 283.
98
originario fosse, rispetto alla responsabilità del terzo, sussidiaria nella sola delegazione e solidale nell’espromissione e nell’accollo.
Emerse, tuttavia, l’autorevole opinione secondo cui la solidarietà nell’espromissione o nell’accollo dovesse intendersi non nel senso che il creditore possa rivolgersi indifferentemente al debitore originario o all’assuntore (art. 1292 c.c.), bensì nel senso di ritenere che il creditore abbia l’onere di chiedere l’adempimento all’assuntore prima di rivolgersi al debitore originario, senza però procedere esecutivamente contro di lui99.
In tal modo, anche per l’espromesso e per l’accollato la responsabilità sarebbe sussidiaria, similmente a quanto l’art. 1268, comma 2, c.c. dispone per il delegante. Detta sussidiarietà, peraltro, è ritenuta compatibile con la nozione di solidarietà, in quanto “la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse” (art. 1293 c.c.)100
.
La giurisprudenza, però ha manifestato notevoli incertezze circa l’atteggiarsi della solidarietà tra debitore originario e terzo assuntore101. Il richiamo alla solidarietà tout court intesa ha infatti indotto sovente i giudici a riconoscere al creditore la libera electio tipica della solidarietà passiva e, dunque, la facoltà di chiedere l’adempimento dell’obbligazione all’uno o all’altro dei debitori in solido, senza alcun onere di ordine o di attesa, riprendendo l’autorevole posizione di chi ha sostenuto che la diversità di cause fondanti i vincoli degli obbligati in solido non si riverberi sul rapporto tra ciascuno degli obbligati ed il creditore, rendendo l’obbligazione ad
99 R
ESCIGNO, ult. op. cit., 68 ss. Parte della dottrina è ricorsa alla locuzione “preventiva attesa”, in luogo di quella “beneficio d’ordine”; così GRASSO,
Assunzione cumulativa del debito e beneficium ordinis, in Scritti in onore di Angelo Falzea, Milano, 1991, 143.
100 C
ICALA, voce Accollo, cit., 288-289. Per l’accollo siffatta soluzione sarebbe desumibile, stando agli orientamenti più risalenti, dalla disciplina normativa di alcune specifiche ipotesi di accollo cumulativo (artt. 2356, 2481, 1408, comma II, c.c.)
101 Nel senso dell’uguaglianza di posizione del debitore originario e
dell’assuntore espromittente, verso il creditore, Cass., 11 dicembre 1991, n. 13385, in Foro it. mass., 1991.
attuazione solidale sempre uguale a se stessa verso il soggetto attivo del rapporto giuridico102.
L’opinione più sopra riportata, secondo cui la responsabilità del debitore originario, rectius dell’accollato, degraderebbe a
responsabilità sussidiaria è stata fatta propria, di recente, anche dalla Corte di Cassazione la quale, accogliendo ormai solide acquisizioni dottrinali di cui si è dato conto poco sopra, ha applicato all’accollo - per analogia - la norma dettata dall’art. 1268, comma 2, c.c., affermando la compatibilità tra i concetti di solidarietà e sussidiarietà, ed attribuendo a quest’ultima la rilevanza del beneficio di preventiva richiesta103.
I passaggi della decisione in commento meritano di essere riportati testualmente nei termini che seguono: “ autorevole dottrina da tempo ritiene che nell’accollo cumulativo, che […] richiede l’adesione del creditore, deve ricevere applicazione analogica la regola stabilita per la delegazione dall’art. 1268, comma 2, c.c., che degrada l’obbligazione del delegante ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante”.
Il Collegio ha dunque recepito l’orientamento dottrinale e ha dato soluzione affermativa alla questione negativamente risolta dai Giudici di merito, considerando che, se il creditore aderisce all’accollo, accetta implicitamente il nuovo debitore nel ruolo di obbligato principale, con la conseguenza che l’applicazione della regola della degradazione dell’obbligazione dell’accollato ad obbligazione sussidiaria risulta pienamente giustificata.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è quello secondo cui “nell’accollo cumulativo il creditore non può rivolgersi indifferentemente all’accollante o all’accollato o ad entrambi, ma prima di rivolgersi all’accollato ha l’onere di chiedere l’adempimento all’accollante senza essere tuttavia tenuto ad escuterlo, agendo in
executivis, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può
rivolgersi all’accollato”.
102
In tal senso, RUBINO, Delle obbligazioni. Obbligazioni alternative –
obbligazioni in solido – obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. Cod. civ., a
cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1957, 190 ss.
103
La sentenza, pur ricorrendo all’analogia104
, contribuisce ad individuare nell’art. 1268, comma 2, c.c., la regola di disciplina propria ed ineliminabile dell’assunzione del debito quale fenomeno unitario105.
E’ stata così correttamente suffragata l’opinione di chi, da tempo, riconosce autonomia alla solidarietà c.d. diseguale106, caratterizzata dalla rilevanza esterna della diversità di cause tra i vincoli obbligatorio ad attuazione solidale, con la conseguente compatibilità tra la solidarietà e sussidiarietà107.