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Lettere di patronage e accollo di debito futuro.

Nel documento L’accollo del debito (pagine 138-142)

DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE E SOLUZIONI.

4. Accollo di debiti futuri e figure affini.

4.2 Lettere di patronage e accollo di debito futuro.

Le lettere di patronage si sono diffuse come strumento alternativo alle garanzie personali tipiche e, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale, rispondono all’esigenza di trovare nuove forme di garanzia, non riconducibili ad alcuna di quelle codificate ed idonee a tutelare i diversi interessi contrapposti che entrano in gioco nelle attuali relazioni economico-finanziarie288.

Sorte negli Stati Uniti e diffusesi in Italia intorno agli anni Settanta, tali lettere hanno trovato un ampio impiego nella prassi commerciale, in particolare nell’ambito dei gruppi societari. In breve, in occasione dell’erogazione di un mutuo, dell’apertura di credito o della stipulazione di un contratto di finanziamento, un soggetto legato

287 Per l’approfondimento di tale delicato profilo si veda il § 5. 288 Sul tema, M

AZZONI, Le lettere di patronage, Milano, 1986; ID., Le lettere di

patronage, in Dig. disc. priv. sez. comm., Torino, 1992, 562; CHIOMENTI, Le lettere

di conforto, in Riv. dir. comm., 1974, 346; SEGNI, La “lettre de patronage” come

garanzia personale impropria, in Riv. dir. civ., 1975, 126; SCOTTI CAMUZZI, Unico

azionista, gruppi, “lettres de patronages”, Milano, 1979; ID., Le lettere di

patrocinio, in Riv. dir. comm., 1980, 157; GALGANO, Lettera di patronage e

promesse unilaterali atipiche, in Contr. e impr., 1996, 9 ss. Più di recente, MESSUTI,

Le lettere di patronage, in Giur. comm., 2003, 6, 784; SOLDATI, Le lettere di

patronage, in Contr. impr., 2003, 1656; MACARIO,Le lettere di patronage, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, III, t. 3, Milano, 2009, 953-957.

da particolari rapporti con il beneficiario della somma eroganda rende dichiarazioni, in forma semil-epistolare, circa lo stato del (o dei suoi rapporti con il) debitore.

L’analisi dell’esperienza negoziale consente di suddividere le lettere di patronage in due categorie: quelle a contenuto informativo, cosiddette lettere “deboli”, e quelle a contenuto impegnativo, dette lettere “forti”.

Nella prima categoria rientrano le dichiarazioni con le quali il

patronnant informa il destinatario di fatti e circostanze inerenti allo status del debitore289, o ai suoi rapporti con quest’ultimo (vincoli di

partecipazione, contrattuali, parasociali, etc.)290.

Appartengono invece alla seconda categoria le dichiarazioni con le quali il patronnant, non limitandosi a rappresentare fatti e circostanze pregresse o attuali, assuma specifici obblighi nei confronti del destinatario della dichiarazione (quali la conservazione della propria partecipazione nella società debitrice, l’esercizio dell’attività di direzione e controllo o il mantenimento del patrimonio della società debitrice a livello tale da consentirne la solvibilità) con l’esclusivo fine di rafforzare il convincimento del creditore in ordine alla concessione del credito o al mantenimento del fido o all’estensione dell’esposizione creditoria291

.

Nell’ambito di tale seconda categoria assumono centralità, ai fini che ci occupano, le lettere di conforto con le quali il patronnant assuma obblighi di dare o, ancora, in caso di insolvenza o di inadempimento del debitore, obblighi di mantenere la società patrocinata in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, di procurarle una determinata consistenza di capitale o di evitare perdite alla banca in relazione al credito concesso.

289 Quali, ad esempio, l’organizzazione societaria, l’adozione di elevati

standard di controllo interno, l’esposizione debitoria complessiva, la situazione patrimoniale e finanziaria.

290 Si è occupato di tale tipologia di lettere Trib. Cagliari, 23 ottobre 2001, in

Riv. giur. sarda, 2002, 421, con nota critica di Mannoni.

291 Si vedano a tal riguardo Cass., 25 settembre 2001, n. 11987, in Dir. prat.

soc., 4, 2002, 62, con nota di Soldati; Cass., 3 aprile 2001, n. 4888, in Giur. it.,

Dalla breve descrizione di cui sopra è possibile trarre un elemento caratteristico di siffatto atipico negozio giuridico: con la lettera di

patronage il patronnant non si obbliga ad eseguire quanto dovuto

dalla patrocinata, ma solo ad assicurarne la solvibilità in vista del suo esatto adempimento292. Conseguentemente, il creditore potrà agire nei suoi confronti non già per conseguire la medesima prestazione rimasta inadempiuta, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni sofferti laddove si verificasse l’inadempimento del debitore o quant’altro sia sitato indicato nella lettera di patronage.

Le lettere di patronage, per quanto rispondano a funzioni diverse da quelle proprie della fideiussione293, assolvono comunque ad una funzione di garanzia in senso proprio, in quanto contengono promesse volte a tutelare il creditore, seppur in modo indiretto, contro i rischi connessi all’operazione di finanziamento.

Ciò premesso, analizzate sinteticamente le caratteristiche delle figure in esame che le distinguono, sotto il profilo funzionale, dalla fideiussione, si ritiene opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulle eventuali analogie e sulle differenze ravvisabili tra le lettere di

patronage forti e l’accollo del debito futuro.

Le prime, così come il secondo, possono essere utilizzate rispettivamente a garanzia e ad assunzione del debito altrui, non ancora sorto. L’accollo, come si è già visto, ben può avere ad oggetto un debito futuro, e ad analoghe conclusioni può addivenirsi con riferimento alla lettera di patronage forte.

292 Per approfondimenti sul profilo funzionale delle lettere di patronage, si

veda MACARIO, Garanzie personali, in Tratt. Dir. Civ., Torino, 2009; FRATINI,

Garanzie reali e personali, Milano, 2010, 558. Contra, DE NICTOLIS, Nuove

garanzie personali e reali, Padova, 1998, 579.

293 La giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha affermato che l’impegno

del patronnant ha ad oggetto prestazioni di fare o di dare a contenuto diverso da quello gravante sul debitore principale, ed hanno come effetto quello di far sorgere non un obbligo di rimborso del credito concesso al patrocinato inadempiente (come farebbe il fideiussore), bensì, in caso di inadempimento di quest’ultimo, un obbligo risarcitorio nei confronti del destinatario della lettera di conforto. Si richiamano Cass., 27 settembre 1995, n. 10235, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II, 396 e Cass., 3 aprile 2001, n. 4888, cit.

Tuttavia, sotto il profilo oggettivo, i due istituti non appaiono in alcun modo sovrapponibili: nell’accollo l’assuntore è chiamato ad eseguire la stessa prestazione cui era tenuto l’accollato inadempiente; in tal caso l’adempimento da questi posto in essere ha valenza satisfattoria delle ragioni fatte valere dall’accollatario.

Viceversa, con la lettera di patronage, il patronnant può essere chiamato esclusivamente a disporre un versamento, in favore del beneficiario, a titolo di risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti per effetto dell’inadempimento ascrivibile al debitore originario. In tal caso, la prestazione eseguita dal patronnant sarà caratterizzata da una funzionalità riparatoria, non già satisfattoria.

Ebbene, se l’analisi del profilo oggettivo e funzionale dei due istituti appare sufficiente, per l’interprete, per qualificare in concreto le varie fattispecie, non può sottacersi, tuttavia, come la giurisprudenza, anche di recente, al fine di distinguere in concreto la lettera di patronage dall’accollo di debito futuro abbia utilizzato non già un criterio oggettivo, bensì un criterio soggettivo294.

La Suprema Corte, invero, ha affermato testualmente che “la differenza saliente tra i due istituti risiede nella diversità dei soggetti nei cui confronti il terzo assume l’impegno: in caso di accollo, direttamente col debitore, mentre, in caso di lettera di patronage, direttamente con il creditore”, occupandosi di una vicenda in cui una società si era impegnata, nei confronti di una banca finanziatrice, a mantenere inalterate le partecipazioni nella società mutuataria e ad assicurare a questa la liquidità necessaria ad onorare il futuro debito.

Infine, con riferimento alle analogie tra gli istituti in esame, se per la fideiussione e (come proposto) per l’accollo, deve essere indicato l’importo massimo “garantito” o “assunto”, anche per la lettera di patronage non può che valere la stessa regola a tutela del patronnant, che deve dunque indicare l’importo massimo cui si riferisce l’impegno assunto con la dichiarazione. In una recente pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione295 ha esteso anche alle lettere di patronage e alle altre garanzie atipiche l’applicazione dell’art. 1938 c.c., il quale – pur riferendosi alla disciplina tipica dell’istituto della fideiussione –

294 Si veda Cass., 4 febbraio 2008, n. 431, in Il merito, 2008, 10, 34. 295

introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale296.

5. L’assunzione del debito altrui e la garanzia personale.

Nel documento L’accollo del debito (pagine 138-142)