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Profili patologici L’invalidità dell’obbligazione nuova e di quella originaria.

Nel documento L’accollo del debito (pagine 110-113)

PROFILI FUNZIONALI ED ESECUTIVI DELL’ACCOLLO: I RAPPORTI TRA L’ACCOLLANTE E L’ACCOLLATO

6. Profili patologici L’invalidità dell’obbligazione nuova e di quella originaria.

A chiusura del corrente capitolo occorre soffermarsi sull’art. 1276 c.c., che disciplina l’ipotesi dell’invalidità dell’obbligazione assunta dal nuovo debitore, disponendo che “se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi”215

.

Il tenore della disposizione su richiamata sottolinea la ratio del negozio di accollo: essa pone in evidenza come l’introduzione di un terzo soggetto nel rapporto obbligatorio, da un lato, consenta al debitore originario di scaricare la propria responsabilità, in tutto o in parte e, dall’altro lato, attribuisca al creditore un’ulteriore garanzia per la realizzazione della propria pretesa. E’ chiaro, allora, che l’atto di liberazione del debitore originario non possa che essere subordinato all’efficacia dell’impegno assunto dal terzo, non realizzandosi, nel caso contrario, la funzione tipica del negozio di assunzione216.

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adottare un atteggiamento improntato a estrema cautela perché – secondo quanto attualmente noto – l’adesione del creditore determinerebbe senz’altro l’estinzione della garanzia, sia di quella concessa da soggetti terzi, sia di quella concessa dal debitore medesimo.

215 Il verbo utilizzato dal legislatore (“l’obbligazione rivive”) è parso la

migliore conferma della validità generale della categoria dogmatica, nella quale vengono ad essere inquadrati tutti i casi in cui “uno degli elementi del rapporto non venga meno certamente o definitivamente, ma ne sia incerta la sussistenza o comunque possibile il ripristino”, in modo che “il rapporto non rimane intatto, ma neppure si estingue”, “diventa inoperoso”, e poi “riprende vigore”. Testualmente, SANTORO PASSARELLI, Dottrine, cit., 83. Sulla reviviscenza dell’obbligazione estinta per novazione soggettiva passiva, si veda CHICCO, In tema di risoluzione della

novazione e di reviviscenza delle obbligazioni, in Ann. dir. comp., 2a serie, XII, 2,

212. Per un approfondimento sulla reviviscenza, si veda in particolare GIACOBBE, voce Reviviscenza e quiescenza, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 189 ss., nonché RICHERI, Quiescenza, in Noviss. dig. it., XIV, 1967, 699 ss. ed altresì, ASTONE,

Reviviscenza e quiescenza nel diritto civile, Roma, 2008.

216 Così G

IACOBBE, Della delegazione, cit., 128, il quale richiama BIANCA,

La disposizione in esame, in particolare, sancisce la “reviviscenza” dell’obbligazione originaria nell’ipotesi di invalidità della nuova obbligazione seguita da liberazione dell’originario debitore217, rendendo evidente, all’interprete, la sussistenza – da un lato – della duplicità delle obbligazioni nelle fattispecie assuntive e, dall’altro, la possibile estinzione di una di esse a seguito della liberazione del debitore originario.

Non può sottacersi, tuttavia, come nell’ipotesi di reviviscenza dell’obbligazione del debitore originario l’obbligazione stessa avrebbe una causa diversa, ravvisabile in particolare in una sorta di fideiussione dell’obbligazione del terzo assuntore che permetterebbe al debitore, una volta risorta la sua obbligazione, di adempiere esclusivamente la parte residua del debito sussistente con il creditore218.

La responsabilità del debitore, rivivendo, si limiterebbe alla parte residua del debito. Egli risponderebbe per un titolo diverso dalla causa primitiva: all’atto dell’adesione liberatoria è divenuto un fideiussore del nuovo obbligato per il caso di insolvenza attuale del nuovo debitore o di insolvenza successiva (se il creditore si è riservato

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La reviviscenza, secondo l’insegnamento della dottrina più classica, opera, di regola, in quelle ipotesi nelle quali, estintosi il rapporto senza che si sia attuata la situazione di interesse che ne costituiva il fondamento, sono ipotizzabili fattispecie di ripresa del rapporto – rectius reviviscenza – che la vicenda estintiva non aveva consentito. Così GIACOBBE, voce Reviviscenza, cit., 192, il quale sottolinea che la reviviscenza esprime il riemergere della situazione giuridica estinta, in funzione dell’attuazione di un interesse che l’effetto estintivo non aveva consentito di realizzare.

218 In tal senso, R

ESCIGNO, ult. op. cit., 131 ss. Alla luce delle considerazioni espresse dall’Autore può ben ritenersi, allora, che la reviviscenza menzionata dall’art. 1236 c.c. non riporti in vita la medesima obbligazione che aveva originariamente costituito oggetto di accollo, né determini il ripristino del rapporto originario, quanto piuttosto la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio, in relazione al quale è giustificata la mancata “reviviscenza” delle garanzie prestate da terzi. In proposito si può osservare come la Relazione al codice civile (nn. 565 e 584) ritenga che l’effetto estintivo sulle garanzie prestate dai terzi, di cui all’articolo in commento, sia coerente con il principio già affermato in tema di datio in solutum. La predetta estinzione sarebbe giustificata in considerazione del fatto che, in caso contrario, la posizione dei terzi garanti “risulterebbe aggravata se la loro responsabilità dovesse durare quanto quella del debitore”.

espressamente l’azione) e per il caso che la nuova obbligazione sia annullata. In ogni caso il creditore ha diritto a ritenere la prestazione eseguita dal nuovo debitore219.

Ancora, ad avviso della dottrina più autorevole, le ipotesi di invalidità previste dall’art. 1276 c.c. non si limitano all’annullabilità e alla nullità, ma comprendono anche le fattispecie della rescissione, risoluzione e della revocatoria220. Sarebbe invece escluso dalle cause di invalidità il verificarsi della condizione risolutiva apposta all’assunzione del debito in confronto del creditore, dal momento che, in tale ipotesi, il negozio concluso risulterebbe divenire, al verificarsi della condizione, meramente inefficace per effetto di una causa sopravvenuta221.

219 In tal senso, R

ESCIGNO, ult. op. cit., 132.

220 Per tutti, R

ESCIGNO, ult. op. cit., 132.

221

CAPITOLO QUARTO

Nel documento L’accollo del debito (pagine 110-113)