• Non ci sono risultati.

Criticità emergenti dalla disciplina dell’immunità giudiziale in Israele

CAPITOLO 4. PROFILI COMPARATISTICI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

2. La judicial liability nell’ordinamento giuridico israeliano: un inquadramento generale

2.2. Criticità emergenti dalla disciplina dell’immunità giudiziale in Israele

Com’è intuibile, la disciplina israeliana in tema di responsabilità civile dei magistrati suscita numerose perplessità. In primo luogo, la questione dell’applicabilità o meno dell’immunità ai casi di dolo è tuttora oggetto di discussioni720, ma l’opinione maggioritaria ritiene che la malafede dovrebbe senz’altro escludere la possibilità di invocare l’immunità. In particolare, una parte della dottrina (Tedeschi) ha fatto leva sul diritto a non essere trattati in modo contrario a giustizia e a buona fede, per esprimere l’auspicio che l’immunità giudiziale da responsabilità civile sia abolita. Questo perché “è inverosimile che la previsione di un’immunità giudiziale favorisca un maggiore rispetto per il governo e l’amministrazione della giustizia”721. Addirittura, un simile privilegio sarebbe “incompatibile con l’idea di una buona democrazia”722. La stessa dottrina ha osservato, infine, che un’eventuale eliminazione dell’immunità giudiziale non dovrebbe affatto suscitare il timore di una crisi nel sistema, perché l’esperienza di altri Stati ha dimostrato che ciò non accadrebbe723.

La lettura delle considerazioni di Tedeschi fornisce un elemento utile per la comprensione del ruolo svolto dall’immunità giurisdizionale nella forma mentis del giurista

717 SHETREET, Justice in Israel: a study of the Israeli judiciary, cit., p. 203. 718 Ibid.

719 Ibid.

720 SHETREET, Justice in Israel: a study of the Israeli judiciary, cit., p. 203, che cita G.TEDESCHI, The law of

tort, 2nd edition, Jerusalem, 1976, p. 395, il quale ha tentato di formulare alcune distinzioni in merito all’applicazione dell’immunità ai casi di dolo. Si veda, inoltre, A.RUBINSTEIN, Jurisdiction and illegality: a

study in Public Law, Oxford University Press, 1965, pp. 56 e ss., 224–227, citato dal medesimo Autore.

721 G. TEDESCHI, The Law of Torts and Codification in Israel, in The International and Comparative Law

Quarterly, Vol. 27, N. 2 (Apr., 1978), p. 328.

722 Ibid. 723 Ibid.

162

israeliano. In particolare, l’Autore esprime un certo scetticismo in merito all’idoneità della previsione dell’immunità giudiziale a favorire un maggiore rispetto per il governo e l’amministrazione della giustizia. Da una lettura a contrario di quest’ultima osservazione, emerge come l’ordinamento israeliano — almeno dal punto di vista dell’Autore — abbia un modo singolare di concepire la ratio dell’immunità giudiziale. Stando alle sue parole, l’immunità sarebbe funzionale a favorire il rispetto per il governo e per l’amministrazione della giustizia (sebbene lo stesso Autore si dimostri scettico circa l’idoneità di tale previsione al raggiungimento del suo scopo). Questa ratio dietro l’immunità pone l’ordinamento israeliano su un piano diverso rispetto ad altri ordinamenti, che adducono a fondamento delle limitazioni alla responsabilità civile dei magistrati ben altre ragioni, quali la salvaguardia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura.

Tedeschi ha affermato, con sicurezza, che un’eventuale eliminazione dell’immunità giudiziale non determinerebbe una crisi nel sistema, per il semplice motivo che ciò non si è verificato nell’esperienza degli ordinamenti che, diversamente da quello israeliano, non contemplano una simile immunità. Questa osservazione suscita interesse, ma al tempo stesso si espone ad una critica attinente alla leggerezza con cui viene presunto che soltanto perché una determinata soluzione funziona in un dato ordinamento, allora automaticamente dovrebbe funzionare in un altro ordinamento. Se cosi fosse, non ci si spiegherebbe la diversità delle soluzioni adottate nei vari ordinamenti per la risoluzione dei medesimi problemi. Nel caso di specie, il problema attiene al modo di assicurare un adeguato bilanciamento tra la salvaguardia dell’indipendenza del giudice e la tutela del cittadino di fronte ad errori di quest’ultimo: a questo problema, gli ordinamenti di tutto il mondo hanno dato risposte differenti, che si collocano tra gli estremi della previsione di una immunità assoluta, come accade in Israele, e di una responsabilità personale e diretta del giudice, come accadeva in Spagna fino al 2015724. Soprattutto considerando la storia e le peculiarità dello Stato di Israele (come ad esempio, la moltitudine di conflitti interni nell’ambito dello stesso gruppo religioso), dare per scontato che la rimozione dell’immunità totale dei giudici non condurrebbe ad esiti sconvolgenti per il sistema, appare una supposizione alquanto incauta e priva di dati concreti che ne costituiscano il fondamento. Non è escluso che la previsione di una sfera più ristretta di immunità possa dar

724 Lo ammettono chiaramente anche i giudici V. Ziler, D. Cheshin e Y. Tzur, della Corte distrettuale di Gerusalemme, nella sentenza 0002315/00, State of Israel v. A. Friedman, che osservano come non tutti gli ordinamenti prevedono un’immunità giudiziale. Le loro considerazioni sul punto si fondano sulla tesi di dottorato del Giudice Avnieli, che a sua volta ha osservato come in Germania, Francia e Italia è possibile agire contro lo Stato per il fatto del giudice, e come, anche in questi ordinamenti, le soluzioni particolari incontrino delle varianti. Si suggerisce, per un utile approfondimento, la lettura di uno degli studi più importanti condotti sui profili comparati della responsabilità civile dei magistrati: M. CAPPELLETTI, Who watches the watchmen? A comparative study on judicial responsibility, in The American journal

of comparative law, Vol. 31, n. 1 (Winter, 1983), Published by the American Society of Comparative Law,

163

luogo ad un circolo virtuoso, ad una giurisprudenza più cauta nelle proprie decisioni e, in ultima, ad una tutela più robusta del cittadino (si pensi alla maggiore giustizia che comporterebbe l’esclusione dell’immunità nei casi di malafede del giudice): tuttavia, occorrerebbero dati concreti a sostegno di questa osservazione, nonché una riflessione ponderata sulle caratteristiche intrinseche del sistema giuridico israeliano che lo differenziano dagli altri sistemi, in luogo di incaute esclamazioni quali “così fan gli altri Paesi”.

Altre perplessità che emergono dalla normativa israeliana sull’immunità giudiziale riguardano la natura dell’immunità stessa: non è chiaro se essa costituisca un istituto di diritto sostanziale o di diritto processuale. La dottrina, basandosi sulla scelta dei termini di cui all’ottava sezione (“no action shall be filed”) propende per la natura processuale dell’immunità725.

2.3 . L’assetto attuale della responsabilità civile dei magistrati in