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Cross-examination ed “esame filtrato”.

CAPITOLO III L' incidente probatorio

1. Cross-examination ed “esame filtrato”.

Nella fase dibattimentale, il nostro processo penale è regolato dal principio del contraddittorio, nell'ambito del quale uno dei principali mezzi di acquisizione della prova testimoniale è rappresentato dall'utilizzo della tecnica della cross-examination, considerata la più efficace, atta a separare la verità dalla menzogna e a conferire affidabilità e garanzia di tenuta ai contributi narrativi. Essa consiste nell'esame incrociato, ovvero un serrato alternarsi di domande e risposte su specifici fatti in un dialogo condotto dalle parti, dove lo stesso tema è vagliato da opposte prospettive: in questo modo, si ottiene il massimo contributo probatorio da testi ed imputati, con il

più basso rischio di false dichiarazioni, dal momento che la verità verrebbe a manifestarsi, indipendentemente dal volere delle parti. Si ha, così, un esame incrociato a formazione progressiva, poiché si articola nell'esame diretto, nel controesame e nel riesame, che prevede l'assegnazione al pubblico ministero e all'avvocato (o agli avvocati) della facoltà di porre direttamente le domande al teste, senza l'intermediazione del giudice, il quale deve soltanto operare un controllo di legalità dell'esame (oltre a vedersi riconosciuti dei poteri di intervento di carattere residuale)93.

Ovviamente, si è consapevoli della complessità dell'ingranaggio processuale, che, con la virulenza dialettica, mira da una parte a indurre in contraddizione il teste mendace, mentre dall'altra mette alla prova quello poco attendibile; le persone coinvolte, anche se maggiorenni, subiscono grande pressione psicologica: infatti nella maggior parte dei casi, l'esperienza è fonte di ansia, stress e disorientamento, oltre al fatto che la pressione psicologica può, altresì, comportare l'erosione delle capacità psichiche.

La presa d'atto di tutte queste considerazioni ha portato a «chiedersi se il metodo del contraddittorio fosse compatibile con la fragilità di un dichiarante dalla personalità ancora incerta e in lotta per assumere una configurazione stabile»94, le caratteristiche del

quale sono la vulnerabilità e la facile suggestionabilità. La risposta a tali preoccupazioni, a ben guardare, si trova nella lettura dell'art. 111 comma 4 Cost., che fissa il principio del contraddittorio nella formazione della prova come regola del nostro processo penale. 93 C.Cesari, La “campana di vetro”: protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenne, in A.A.V.V, Il

minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di C. Cesari, Giuffrè, Milano, cit., pag. 222- 223; F. Callari, L'assunzione della testimonianza sulla scena del processo penale:individuazione dei ruoli, tra giudice e parti, nella conduzione dell'esame dibattimentale, in Riv. it. d. proc. pen., fasc. 4, 2013, pag. 1834-1835

Tale articolo, in realtà, afferma solamente che la prova si forma nel contraddittorio, non definendo un modello comportamentale unico e rendendo, in tal modo, flessibile il metodo del contraddittorio, modulabile da parte del legislatore secondo canoni differenziati, che assicurano la partecipazione paritetica dei contendenti alla formazione delle prove giudiziale ma temperando gli aspetti più traumatizzanti delle metodologie di formazione della prova.

Il metodo dialettico del contraddittorio, dunque, non sarebbe incompatibile di per sé con la testimonianza del minore, ma diventerebbe lesivo per la serenità e l'attendibilità del teste minorenne solo quando assumesse la sua massima estensione nella forma dell'esame incrociato95.

Il legislatore è, quindi, intervenuto in merito, disponendo una deroga alle modalità aggressive dell'esame incrociato, attraverso la trasformazione dell'esame dibattimentale del minore in un esame filtrato, in cui vi è un arretramento del ruolo proprio delle parti, in ragione della prioritaria necessità di tutelare la serenità del testimone. L'articolo di riferimento è il 498 comma 4 c.p.p., in cui si stabilisce che l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente del Collegio giudicante o dal Giudice monocratico procedente, il quale ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile.

La differente soluzione dell'esame mediato viene adottata indipendentemente dalla situazione concreta del minore, poiché la lesività della serenità del teste minorenne si ritiene presunta e si garantisce così una tutela preventiva della personalità di questo96.

L'art. 498 comma 4 c.p.p., comunque, non esclude definitivamente

95 F. Cassibba, La tutela dei testimoni, cit., pag. 310-311; C. Cesari, La “campana di vetro” cit., pag. 223 ; R. Casiraghi, La prova dichiarativa, cit., pag. 514

l'uso in dibattimento dell'esame diretto, poiché nel penultimo periodo viene affidato al giudice il potere di disporre con ordinanza che si “prosegua” con le forme ordinarie, a patto che queste non siano reputate nocive della serenità del minore e dopo aver sentito le parti. Quest'ultima ordinanza potrà essere revocata, ritornando alla modalità iniziale, non appena i toni si facciano di nuovo aspri e ci sia il rischio di una compromissione della serenità del minore; «l'espressa revocabilità di tale provvedimento nel corso dell'esame risponde all'estrema poliedricità delle situazioni prospettabili (le caratteristiche del reato per cui si procede, il minorenne sufficientemente adulto sotto il profilo anagrafico e psicologico,il coinvolgimento nel reato del minore stesso o dei familiari, il concreto andamento dell'escussione) e all'opportunità di limitare il contraddittorio solo nei margini della stretta necessità»97.

L'utilizzo del verbo “proseguire” sembrerebbe stabilire che, per il solo fatto che il teste sia minorenne, l'esame debba in ogni caso incominciare con le modalità filtrate previste dal comma 4 dell'art. 498 c.p.p. e l'ordinanza presidenziale debba essere resa necessariamente solo ad escussione iniziata, tesi98, questa,

ulteriormente avvalorata dall'impossibilità di rendere una valutazione compiuta di non dannosità per il sereno sviluppo della personalità del minore prima dell'inizio dell'esame stesso.

Tuttavia, secondo un'autorevole dottrina, la locuzione « prosegue» presuppone, sì, che l'escussione testimoniale inizi con le modalità dell'esame filtrato, ma è altresì vero che, l'inciso « se ritiene », contenuto nello stesso comma 4 dell'art. 498 c.p.p., induce a 97 L. Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, cit., pag. 318 98 F. Rizzo, L'esame del minorenne, in Dig. disc. pen., tomo I, Agg. 3º, Utet Giuridica, Torino, 2005, pag. 446 ; C. Pansini, Le dichiarazioni del minore, cit., pag. 114; G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., A.A.V.V, Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 219; B. Romano, La tutela penale della sfera sessuale, cit., pag. 206; C. Cesari, La “campana di vetro”, cit., pag. 226

pensare che al presidente sia consentito “gestire” liberamente la necessità di contemperamento tra la tutela della serenità del minore e la salvaguardia del diritto delle parti di condurre personalmente l'esame. Dunque l'esame incrociato potrebbe essere disposto sin dall'inizio della deposizione, fatta salva la possibilità di revocare l'ordinanza nel corso della testimonianza nel caso in cui appaia evidente che il minore non è in grado di sottoporvisi senza ricorrere in un pregiudizio99.

2. Il giudice come garante della corretta assunzione della