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Interventi legislativi dal 2003 e al 2013.

CAPITOLO III L' incidente probatorio

4. Interventi legislativi dal 2003 e al 2013.

Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità alle problematiche dei minori, le quali sono accresciute anche dall'accessibilità di chiunque ad internet: la conseguenza di questo sviluppo tecnologico è la facilità con cui i minori possono entrare in contatto con soggetti agenti. Si sono dunque resi necessari interventi normativi di vario tipo, tra cui quelli atti ad aumentare le ipotesi di acquisizione della prova dichiarativa in incidente probatorio:

-La legge 11 agosto 2003 n. 228 rubricata “Misure contro la tratta di persone” che reca modifiche al codice penale agli artt. 600 c.p. 68 Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 16 giugno 2005, causa C- 105/03 Pupino, consultabile su www. curia.europa.eu; e in Dir. pen. proc., 2005, o in Foro it . 2006, 4, pag. 585 e segg.

69 Ricordiamo che le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), e ne prevede l'inserimento a livello processualistico nell'art. 392 comma 1-bis c.p.p, nell'art. 398 comma 5-bis e negli artt. 472 e 498 comma 3-t e r c.p.p. Viene, così, ampliato l'ambito di applicabilità dell'incidente probatorio in procedimenti che di regola non violano la sfera sessuale.

-La legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” inasprisce le pene e amplia la nozione di pedo-pornografia. Tra le novità principali della legge c'è l'introduzione della pedo-pornografia virtuale, reato che viene inserito negli artt. 392 comma 1-bis, 190-bis comma 1-bis c.p.p. e nell'art. 398 comma 5-bis c.p.p., aggiungendo le parole « anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater n. 1 c.p.».

-La legge 23 aprile 2009 n. 1170 “Disposizioni in materia di pubblica

sicurezza” ha varato norme sulla tutela della sicurezza individuale e collettiva contro le minacce della criminalità, non dimenticandosi però di riservare un ambito di tutela anche ai minori, soggetti deboli, che più frequentemente sono vittime di forme di criminalità diffusa. La legge introduce, oltre a una serie di circostanze aggravanti comuni e speciali contro coloro che commettono delitti verso fanciulli, anche nuove fattispecie delittuose nel novero dei reati di cui l'art. 392 comma 1-bis c.p.p., tra cui i delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e quello degli atti persecutori(art. 612-bis c.p.). Di questi due solo l'art. 612- bis c.p. viene altresì inserito nella previsione dell'art. 398 comma

70 Con questa viene convertito in legge e modificato il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

5-bis c.p.p.

Di fondamentale importanza è la possibilità di far ricorso all’incidente probatorio “al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1” dell'art. 392 c.p.p anche per i testimoni di età compresa tra i 16 e i 18 anni, e persino alla persona offesa maggiorenne: tale previsione è stata inserita, altresì, nell'art. 398 comma 5-bis c.p.p, recependo le indicazioni provenienti dalle fonti comunitarie e internazionali71, secondo le quali il sostantivo “minorenne” fa

riferimento al minore di anni diciotto e non di anni sedici.

-La legge n.172 del 2012 di attuazione della Convenzione Lanzarote, ha inserito nell’elenco di cui all’art. 392 comma 1-bis c.p.p. il reato di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), e l’ipotesi di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), ponendo rimedio con quest'ultimo a una lacuna inspiegabile, dato che la norma processuale conteneva già il riferimento all’art. 600-quater.1 c.p. L'intervento sull'art. 392 comma 1-bis c.p.p. ha comportato anche l'eliminazione delle ipotesi aggravate di violenza sessuale(art. 609-ter c.p.), ipotesi, invece, che permane nell'art. 398 comma 5-bis c.p.p. Con riferimento a quest'ultimo (la disciplina processuale relativa alle particolari modalità di audizione protetta del minore in incidente probatorio) l’art. 5 comma 1, lett. h) della legge in esame inserisce la sola ipotesi di adescamento di minorenni (art. 609- undecies c.p.).

Si sostiene72 che, con questa legge, si sia persa l'occasione per

un coordinamento di questa disciplina con i singoli casi nei quali è

71 Art. 1 Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta contro la tratta degli esseri umani(2002/629/GAI); art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2004/68/GAI); la Carta europea dei diritti del fanciullo(risoluzione del Parlamento europeo A3- 0172/92)

72 S. Recchione, Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della convenzione di Lanzarote, cit., pag. 3

possibile presentare richiesta di incidente probatorio, a norma dell’art. 392 comma 1-bis c.p.p.: sarebbe stato, invece, opportuno includere nel catalogo dei reati menzionati nell’art. 398 comma 5- bis c.p.p. anche le fattispecie di cui agli artt. 572, 600-quater e 609- quinquies c.p.

Per altro verso73, c'è anche chi ritiene comprensibilmente la scelta

del legislatore di non aver ritenuto necessario introdurre nell’art. 398 comma 5-bis c.p.p. altre disposizioni relative alle modalità di audizione del minore, in forza del rinvio, di cui all’art. 401 comma 5 c.p.p., alle forme dibattimentali di acquisizione della prova. Risulta, infatti, già operativa, anche in sede incidentale, la disciplina che conferisce al giudice la facoltà di avvalersi «dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile» (art. 498 comma 4 c.p.p.), nonché la norma relativa all’esame del minore mediante l’uso di un vetro specchio unidirezionale, unitamente ad un impianto citofonico (art. 498 comma 4-ter c.p.p.).

All'inserimento della fattispecie delittuosa dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.p.) nell'art. 398 comma 5-bis c.p.p., provvede il Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”74.

73 A. M. Capitta, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, cit., pag. 10

74 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).

5. Limiti delle riforma: mancato coordinamento tra l'art