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La c.d legge Cirinnà: nodi introduttivi

CAPITOLO III: La legge c.d Cirinnà e le adozioni

3.1 La c.d legge Cirinnà: nodi introduttivi

La legge 20 maggio 2016 n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso

sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto per la prima

volta nel nostro ordinamento una disciplina parallela a quella del matrimonio per le coppie omosessuali204.

Ed infatti, il dibattito sviluppatosi intorno alle unioni omosessuali a livello internazionale, ha spinto il Legislatore italiano a dare una svolta politica all'empasse evidenziato dalla Corte di Stasburgo in cui si trovava l'Italia, ponendo la fiducia su un maxi-emendamento.

Ricordiamo che secondo i giudici della Cedu infatti, nella sentenza Oliari e altri del 21 luglio 2015, l’Italia non stava prendendo in debita considerazione gli interessi della comunità nel suo complesso. Pur tenendo conto che "è necessario del tempo per ottenere

una graduale maturazione di una visione comune nazionale per il riconoscimento di questa nuova forma di famiglia", la Corte ha

ritenuto che il Governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento attribuito ad ogni Stato in materia, e non è riuscito ad ottemperare all’obbligo di fornire una disciplina giuridica che prevede il riconoscimento e la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso, violando così la Convenzione.

Ciò ha determinato la creazione di un peculiare sistema normativo caratterizzato da una legge (la l.76/2016) composta da un unico articolo con ben 69 commi, di cui i primi 35

204

Legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, n. 118.

72 riguardano le unioni civili, mentre i commi da 36 a 65 riguardano le convivenze di fatto. 

Dei due istituti, è senz'altro più problematico quello delle convivenze di fatto, che presenta molteplici nodi da sciogliere e altrettante lacune che meritano di essere analizzati con maggiore attenzione.

Tanto per accennare a qualcuno dei profili sollevati, la legge Cirinnà lascia aperto il punto di domanda se la disciplina della convivenza di fatto si applichi anche quando gli interessati non la vogliono205. E conseguentemente, ci si domanda se il legislatore abbia lasciato ai cittadini la libertà di convivere senza sottostare alla disciplina della legge.

Inoltre, non è certo se i diritti che in via interpretativa venivano finora riconosciuti alle coppie di fatto possano ancora riconoscersi a chi non può o non vuole instaurare una convivenza ai sensi della l. 27/2016).

Quanto alle unioni civili tra persone dello stesso sesso esse costituiscono una specifica formazione sociale che di fatto ricalca la disciplina del matrimonio, salvo che per alcuni profili, come ad esempio lo scioglimento del rapporto che non è equiparabile al divorzio.

Più in generale, la legge Cirinnà, a differenza del testo originario della proposta di legge, ha apportato diverse modifiche le quali non sono state esenti da critiche e soprattutto da accuse di incostituzionalità.

205

Si ricorda una pronuncia secondo la quale: “le parti, nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una inammissibile violazione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di con i enza”. Lo stesso tipo di ragionamento pu essere fatto anche a chi oggi, di comune accordo, vuole convivere senza assumere obblighi.” Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 1998, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, I.

73 Ad esempio, è stato eliminato l’articolo 5 in materia di “stepchild adoption”, ovvero l’adozione del figlio del partner omosessuale, da sempre oggetto di critica, ed anche alcuni riferimenti al matrimonio, come l’obbligo di fedeltà.

Nel corso degli ultimi mesi quello delle unioni civili ha rappresentato un tema centrale, sia nell’opinione pubblica che in ambito giuridico, tuttavia non tutti hanno ben compreso le innovazioni apportate con la legge Cirinnà per le coppie di fatto e gli omosessuali legati da matrimonio civile.

Di seguito si cercherà, seppur brevemente, di sottolineare gli aspetti più importanti.

Per quanto concerne la regolamentazione delle unioni civili tra omosessuali, la legge Cirinnà qualifica tali coppie con l’espressione “specifiche formazioni sociali” ed attribuisce loro la possibilità di usufruire del nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato, appunto, “unione civile”.

La legge si ispira, in tal senso, agli articoli 2 e 3 della Costituzione riguardanti i diritti inviolabili dell’uomo, inteso sia come singolo che come formazione sociale, nonché al principio di uguaglianza dei cittadini, senza discriminazione sessuale.

Ai sensi del nuovo intervento legislativo, quindi, l’unione civile tra due persone maggiorenni potrà avvenire innanzi ad un ufficiale di Stato ed innanzi alla presenza di due testimoni e dovrà essere registrata nell’archivio dello stato civile.

Con riferimento alle cause impeditive della costituzione dell’unione civile, la legge Cirinnà richiama alcuni impedimenti matrimoniali:

2. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

74 4. la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela;

5. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

In seguito all’entrata in vigore della legge continua a sussistere l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, tuttavia è stata abrogato l’obbligo di fedeltà.

Tra l’altro, le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. È stata mantenuta in vigore anche l’applicazione degli articoli del codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla pensione reversibilità, estesa anche alle coppie gay.

Tra le modifiche più rilevanti apportate al d.d.l. Cirinnà spicca, senza dubbio, l’eliminazione del richiamo alla disciplina della “stepchild adoption”. Nella legge, dunque, non è stata prevista la possibilità, per uno dei partner dell’unione civile, di adottare il figlio dell’altro. Si deve, però, precisare che l’art. 3 della legge 76/2016 stabilisce che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”: si evince, dunque, che in tema di adozioni per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso, dovrà essere la magistratura a decidere, caso per caso206.

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