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Le unioni civili nella legge n 76/2016

CAPITOLO III: La legge c.d Cirinnà e le adozioni

3.2 Le unioni civili nella legge n 76/2016

Le unioni civili, rispetto a quanto accade per il matrimonio, si differenziano in quanto non è prevista la disciplina delle pubblicazioni. Infatti, un’unione civile si intende costituita nel momento in cui si rilascia una dichiarazione innanzi all’ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni.

75 Un’altra differenza con il matrimonio riguarda il fatto che per le unioni civili non sono previste formule particolari.

L’ufficiale di stato è tenuto a compilare un certificato nel quale devono essere indicati i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto da queste ultime, la loro residenza, i dati anagrafici dei testimoni207.

Compiute tali formalità, l’unione civile dovrà essere registrata nell’archivio di stato civile.

In presenza di eventi determinati, quali ad esempio una malattia, un ricovero, o, nei casi più gravi, un decesso, la disciplina è stata equiparata a quella dei coniugi di un matrimonio tradizionale.

In quest'ultimo caso, a differenza di quanto accadeva prima dell’introduzione della legge 76/2016, il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio208.

Anche per quanto concerne l’aspetto economico, ai soggetti che costituiscono un'unione civile sono riconosciuti gli stessi diritti spettanti alle coppie unite in matrimonio: infatti ai partner uniti civilmente dovrà essere applicato il regime della comunione dei beni, a meno che non siano loro a decidere per la separazione dei beni.

Tra i diritti e i doveri vi è anche quello di contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa (professionale o casalinga).

207

PARENTE G., Unioni civili e convivenze, cosa cambia dal 5 giugno, in Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2016, consultabile sul sito internet: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-21/unioni-civili-e- convivenze-ecco-cosa-cambia-prossimo-5-giugno-

155722.shtml?uuid=ADJXZxM 208

MENNILLO F., DI CICCO I., Le unioni civili. Lettura apolitica e tecnica

76 In caso di fine dell’unione i partner potranno ottenere subito il divorzio senza passare per il lungo iter della separazione209. Infatti, per porre fine all’unione civile sarà sufficiente che anche uno solo dei due partner presenti una comunicazione all’ufficiale di stato civile, in cui sia espressa la volontà di sciogliere l’unione210

.

Dopo un periodo di tre mesi a partire dal momento in cui la comunicazione verrà presentata si potrà richiedere lo scioglimento vero e proprio: la richiesta può avvenire sotto forma di tre modalità, per via giudiziale, mediante la negoziazione assistita o mediante un accordo sottoscritto in presenza dell’ufficiale di stato civile.

Qualora vi sia il divorzio, il d.d.l. Cirinnà ha previsto che al partner più debole spetterà il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa.

In relazione alla convivenza di fatto, questa riguarda sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali211.

Il primo passo da compiere per rendere la convivenza “istituzionalizzata” consiste nella richiesta di iscrizione all’anagrafe: in sostanza uno dei due conviventi può presentare il modello di dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafico del Comune in cui si intende fissare la propria residenza oppure può inviarlo per raccomandata, via fax o mail, specificando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”212

.

209

PERCIBALLI L., Felice “con i enza”, come accordarsi, Roma, Key editore, settembre 2015

210

CASABURI G., GRIMALDI I., Unioni civili e convivenze. Legge 20

maggio 2016, n. 76. Lettura operativo e possibili soluzioni, Milano, Pacini

editore, 2016. 211

DE MICCOLIS ANGELINI A., Unioni Civili e Convivenze di Fatto, Milano, Lulu.com, 2016.

212

FIGONE A., OBERTO G., BLASI M., MECENATE F., CAMPIONE R.,

La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n.76, Torino, Giappichelli, 2016.

77 La persona che compila il modulo rappresenta il “soggetto che dirige la convivenza” e allo stesso dovranno essere allegati i documenti di identità di entrambi i partner.

Anche i conviventi possono regolare i rapporti economici e patrimoniali: in tal caso, essi possono decidere di optare per la comunione dei beni attraverso un “contratto di convivenza”213

. Il contratto di convivenza contiene l'indicazione dell' indirizzo di ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

a. l'indicazione della residenza;

b. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c. il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;

d. la designazione dell'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

e. l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.

Per la sottoscrizione o la modifica oppure la risoluzione di tale contratto occorre che lo stesso sia redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne

213

Nuovi diritti e doveri per conviventi. Cosa cambia con il contratto di

convivenza?, 20 luglio 2016, consultabile sul sito internet http://www.leggioggi.it/2016/07/20/unioni-civili-coppie-di-fatto-nuovi- diritti-e-doveri-per-conviventi-cosa-cambia-col-contratto-di-convivenza/

78 attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Per legge, tale contratto non deve prevedere alcun termine e non deve essere vincolato al rispetto di particolari condizioni. Spetterà al professionista incaricato il compito di iscrivere il contratto all’anagrafe di residenza dei conviventi: questo è un passaggio fondamentale affinché il contratto abbia valore anche nei confronti dei terzi.

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