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D.M 14 Gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzion

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Capitolo 2 Aspetti normat

2.1 La normativa sulla sicurezza strutturale delle costruzioni civil

2.1.1 D.M 14 Gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzion

Le norme tecniche per le costruzioni raccolgono in un unico testo organico le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali e “definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle

costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere”. 25

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Le NTC del 2008 raggruppano, per la prima volta in un unico testo, i criteri di verifica della sicurezza per tutte le tecnologie costruttive (stabilità dei terreni, muratura, cemento armato, legno, acciaio) unificando criteri di valutazione, livelli di sicurezza, modalità di progettazione, certificazione dei materiali, collaudi, norme per gli edifici esistenti. Le principali novità rispetto alle norme precedenti riguardano l'obbligatorietà delle verifica sismica per tutto il territorio nazionale e l'obbligo dei calcoli strutturali col metodo semiprobabilistico agli Stati Limite (SL) basato sugli Eurocodici, limitando a pochi casi, e solo nelle zone a bassa sismicità, la possibilità di utilizzo delle verifiche alle Tensioni Ammissibili (TA). Secondo la nuova "filosofia" di approccio introdotta dalle NTC 2008, inoltre, lo studio delle strutture di un edificio va effettuato obbligatoriamente nel suo complesso e non più "per parti", rendendo di fatto indispensabile l'utilizzo di programmi automatici di calcolo. L’obiettivo delle norme è quello di disciplinare sia la progettazione e la costruzione di nuovi edifici sia la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento e miglioramento su edifici esistenti prefiggendosi come scopo che in caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Viene riconosciuta come obiettivo fondamentale il conseguimento di una protezione adeguata nei confronti di due condizioni limite: uno stato di danno strutturale accentuato, che prelude al collasso, ed uno stato di danno agli elementi non strutturali, le cui conseguenze sono di natura essenzialmente economica. La progettazione del nuovo e gli interventi sul costruito si basano su un concetto prestazionale nel quale si riconosce il valore della vita umana e allo stesso tempo l’importanza dei termini economici del problema della progettazione. Viene inoltre definitivamente abbandonata la dicotomia tra zone sismiche e zone non sismiche fornendo una classificazione dell’intero territorio nazionale sulla base di indagine statistiche sull’attività sismica svolte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), fornendo tuttavia criteri estremamente semplificati per la progettazione nelle zone a più bassa pericolosità sismica. Gli strumenti che le norme indicano per raggiungere gli obiettivi indicati sono:

– L’utilizzo del metodo agli stati limite nella verifica;

– L’utilizzo di analisi lineare o non lineare, statica o dinamica, a seconda della regolarità della struttura nella progettazione;

L’utilizzo del metodo della gerarchia delle resistenze (capacity design) nella concezione strutturale.

Quest’ultimo presente soltanto in forma implicita nei dettagli costruttivi di alcune tipologie strutturali nelle normative precedenti assume nel nuovo corpo normativo un ruolo fondamentale al fine di raggiungere una risposta duttile della struttura.

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2.2

La normativa sull’efficienza energetica dei sistemi di illuminazione

In Europa gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia e, anche se la crisi economica generalizzata ne ha ridotto i tassi di crescita, il settore edilizio è tuttora in espansione e quindi i consumi energetici degli edifici sono destinati ad aumentare in valore assoluto. Le riserve mondiali di fonti energetiche non rinnovabili26sono limitate e il numero di anni di permanenza di tali riserve al tasso di sfruttamento attuale è molto basso. In un’ottica di sostenibilità e considerando che gli edifici, non essendo soggetti a una frequente riqualificazione, finiscono per condizionare a lungo termine gli effetti di qualsiasi politica di contenimento dell’uso delle risorse energetiche di origine fossile, è andato formandosi negli ultimi anni un apparato normativo teso alla drastica riduzione dei consumi energetici del patrimonio edilizio esistente. I capisaldi della politica europea, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile e di ridurre la dipendenza energetica da altri paesi, sono dunque:

– La diminuzione dei consumi energetici degli edifici di nuova costruzione;

– Il contenimento della domanda energetica degli edifici esistenti attraverso il miglioramento della loro prestazione energetica;

– La sostituzione dei combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili.

In tema di interventi di contenimento della domanda energetica del patrimonio edilizio esistente in Italia, cosi come in altri paesi europei, sono presenti leggi nazionali e dispositivi integrativi a carattere regionale che comportano un miglioramento delle prestazione energetica e una riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti non rinnovabili. La Direttiva Europea Energy Performance of Building [EPBD] del 16 Dicembre 2002 fu emanata con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, con attenzione primaria al problema ambientale, ed è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs. n°192 del 19/08/2005 integrato e modificato dal D.Lgs n°311 del 29/12/2006, dalla legge 6 Agosto 2008 n°133, dal D.Lgs 29 Marzo 2010 n°56 e dal D.Lgs. 3 Marzo 2011 n°28. Il D.Lgs. n°192, come modificato dal D.Lgs. n°311/2006, contiene i principi generali e le norme transitorie che sono state in parte confermate e in parte modificate dai due decreti applicativi:

– D.P.R. n°59 del 02/04/2009: contenente i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica del sistema edificio-impianto;

26 Si considerano fonti energetiche non rinnovabili quella parte delle risorse che, alla luce delle conoscenze geologiche

e ingegneristiche correnti, si ritiene di poter convenientemente sfruttare nelle condizioni tecnico-economiche attuali. Sono fonti energetiche non rinnovabili il petrolio, il gas naturale e il carbone.

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– D.M. 26/06/2009: contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Le disposizioni legislative nazionali hanno validità fintantoché le Regioni e le Provincie autonome non recepiscono direttamente la direttiva europea con proprie leggi regionali e con relativi regolamenti di attuazione, pur rimanendo in linea con i principi generali della direttiva e della legislazione nazionale, come evidenzia lo schema del corpo normativo attuale (v.fig.2.1).

Figura 2.1 Schema del corpo normativo attuale.

In particolar modo per le specifiche sui requisiti prestazionali inerenti l’efficienza luminosa degli apparecchi illuminanti e l’efficienza energetica dei produttori di acqua calda sanitaria sono state consultate le seguenti norme.

65 2.2.1 UNI EN 15193:2008 – “Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per

illuminazione”

La presente norma europea specifica la metodologia di calcolo per la valutazione del consumo energetico degli impianti di illuminazione in interni di edifici e fornisce un indicatore numerico, l’indice LENI (Lighting Energy Numeric Indicator), dei requisiti energetici per l’illuminazione da utilizzare per la certificazione energetica. Questa norma può essere utilizzata per gli edifici esistenti e per la progettazione di edifici nuovi o ristrutturati, inoltre fornisce schemi di riferimento su cui basare i valori limite di energia previsti per l’illuminazione e una metodologia per il calcolo dell’energia istantanea consumata per l’illuminazione da usare per la stima dell’efficienza energetica totale dell’edificio. La presente norma europea inoltre fornisce consigli in merito alle tecniche per la misurazione separata dell’energia utilizzata per l’illuminazione che forniscono commenti regolari sull’efficacia dei controlli di illuminazione. La metodologia della stima energetica non fornisce soltanto valori per l’indicatore numerico ma anche informazioni sull’impatto dei carichi di riscaldamento e raffreddamento sulla prestazione energetica totale combinata dell’indicatore edificio.

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