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Dal Centro Servizi Amministrativi all’Ufficio Territoriale

Profondi cambiamenti sono intervenuti negli anni sull’amministrazione scolastica e nelle sue articolazioni con attribuzione di competenze dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ha portato ad un decentramento delle funzioni dei Provveditorati, anticipando il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 che ha portato alla loro soppressione. L’accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione e gli Enti locali dell’aprile del 2001 approvato le Linee guida per i provvedimenti d articolazione degli Uffici scolastici regionali. In ogni capoluogo di Regione è istituita una Direzione generale regionale, denominata Ufficio Scolastico Regionale, alla quale sono assegnate tutte le funzioni già trasferite agli uffici periferici dell’amministrazione della Pubblica Istruzione. A sua volta essa si articola in Centri servizi Amministrativi227 (CSA) e Centri servizi per le istituzioni scolastiche autonome (CIS). I Provveditorati agli studi ovvero gli Uffici scolastici provinciali, pur tra ritardi e inefficienze, hanno costituito il nerbo dell’amministrazione, applicando una legislazione molto complessa. Il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-di meamministrativo-dicina scolastica e amministrativo-di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali; c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326; d) formula al Ministro per la Pubblica Istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente; e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento; f) determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole; g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media; h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede; i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti; l) formula annualmente una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli di circolo e di istituto e dell’amministrazione scolastica periferica; m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito all’organizzazione e al funzionamento della scuola e ad altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli”.

227 DECRETODEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA 6 NOVEMBRE 2000 N. 347, “NORMEDIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERODELLA PUBBLICA ISTRUZIONE”.

contabile delle istituzioni scolastiche all’art. 61 stabilisce i compiti dell’Ufficio scolastico regionale228. Recentemente, una Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione229, dopo aver rinominato i Centri Servizi Amministrativi in Uffici Scolastici Provinciali, ha determinato i loro ruoli e le loro competenze istituzionali che consistono in:

o Iniziative di ricognizione, monitoraggio e raccolta dati sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e messa a norma degli edifici scolastici;

o attività finalizzate alla verifica dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei;

o raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico, con particolare riferimento agli alunni stranieri;

o raccordo con autonomie locali e A.s.l. per individuare le condizioni per una migliore integrazione degli alunni diversamente abili;

o assistenza, consulenza e informazione-formazione finalizzati allo sviluppo delle condizioni per la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche;

o ricognizione, per ogni opportuna azione di supporto, dell'offerta formativa realizzata dalle istituzioni scolastiche; o ricognizione e monitoraggio dello stato di assegnazione e di

utilizzazione dei finanziamenti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome.

Nel 2010 la denominazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale è stata nuovamente modificata in Ufficio Territoriale.

228 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 FEBBRAIO 2001, N. 44, “L'ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione”.

3. L’I

SPETTORATO

S

COLASTICO

:

NORMATIVA EFUNZIONI

La figura dell’Ispettore Scolastico è stata tra le prime ad apparire nell’ambito dei vari ordinamenti italiani con compiti prevalentemente di controllo sull’Istruzione primaria. La legge Casati230 affidò ai Regi Ispettori la sovraintendenza degli studi primari della provincia stabilendo inoltre che dovevano essere nominati con decreto reale, “fra le persone che per dottrina ed esercizio nell’insegnamento sono stimate più idonee a tale ufficio, per verificare che le previsioni scolastiche venissero osservate231”.

La legge Berti232 sostituì agli Ispettori Provinciali gli Ispettori Circondariali che, con la legge Coppino233 furono posti in subordine al Provveditore con il compito di visitare le scuole elementari e popolari di ogni genere, per conoscerne la condizione morale e materiale234. L’Ispettore divenne così l’organo di controllo della scuola elementare, in particolar modo sotto il profilo didattico: questo indirizzo fu conservato anche dalla legge Credaro235. L’amministrazione scolastica periferica subì una profonda trasformazione, ordinata non più rispetto al territorio della Provincia, ma della Regione236. La riforma così organizzata tendeva a sottrarre gli uffici periferici alle influenze locali ed allo stesso tempo imprimere nell’azione educativa un indirizzo unitario nell’ambito di una circoscrizione territoriale più vasta. L’organizzazione della funzione ispettiva fu soppressa dal Regio Decreto 21 dicembre 1923, n. 2986, anche se a livello centrale fu lasciato al Ministero un nucleo di tre Ispettori per l’esercizio della vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica sugli istituti medi d’istruzione e di educazione sia pubblici che privati.

Il Testo Unico ed il Regolamento Generale del 1928 modificarono l’organizzazione degli Ispettorati che divennero così organi burocratici di

230 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”.

231 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 3.

232 REGIO DECRETO 6 DICEMBRE 1866, N. 3432. 233 REGIO DECRETO 22 SETTEMBRE 1867, N. 3956. 234 BOSNA E., Ordinamento della scuola, cit., p. 82. 235 LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487.

controllo con competenze limitate alla Circoscrizione237. Nel 1967 il territorio del Provveditorato agli Studi fu organizzato in Circoscrizioni Scolastiche, ad ognuna delle quali fu preposto un Ispettore Scolastico che dipendeva gerarchicamente dal Provveditore agli Studi238. Era di competenza dell’Ispettore la vigilanza sull’operato dei Direttori Didattici sull’istruzione elementare sia pubblica quanto privata; la formulazione di proposte al Provveditore in merito al trasferimento e alla soppressione delle scuole elementari statali; la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico; il rilascio dei certificati di servizio ai maestri; la presa di posizione in merito ai ricorsi degli insegnanti in materia di rapporti informativi, supplenze, congedi, assegnazione di classi, verbali di visita. Infine riferiva al Provveditore per eventuali dispense dal servizio dei maestri e promuoveva le opere ausiliarie ed integrative sia della scuola che per l’incremento dell’assistenza scolastica239. La competenza dell’Ispettore erano relative alle scuole elementari statali e private, con esclusione delle scuole elementari annesse agli Istituti per ciechi e sordomuti e di quelle annesse ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili statali. Nell’ambito della sua circoscrizione esercitava la vigilanza sulla scuola materna statale240 .

Nel 1974 la normativa innovò quasi totalmente la figura dell’Ispettore scolastico241 che assunse competenze specifiche per cui gli vennero affidate mansioni di studio, di assistenza e consulenza:

“Gli Ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano pareri e proposte in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai Consigli Scolastici Provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore

237 MOLINARI L., Manuale, cit., p. 36.

238 LEGGE 23 DICEMBRE 1967, N. 1342, NORMESULLAPROMOZIONEDEI DIRETTORI DIDATTICIE ISPETTORI

SCOLASTICI. INCREMENTODELRUOLOORGANICODEGLI ISPETTORI SCOLASTICI. 239 COIRO G. – MATUINO F., La pubblica, cit., pp. 51-53.

240 FLORIOA., Ordinamento giuridico, cit., pp. 82-88. 241 DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417.

delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero per la Pubblica Istruzione o dal Provveditore agli Studi.

Gli Ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministero, direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i Provveditori agli Studi.

Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi242”.

4. G

LI

A

RCHIVI DEI

P

ROVVEDITORATI

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COLASTICI IN

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OSCANA