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L’evoluzione più significativa in merito all’organizzazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione è da attribuirsi al Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1679 che dispose che entro il 30 giugno 1923 dovevano essere istituiti i singoli Provveditorati agli Studi Regionali fondendosi e trasformandosi in essi gli Uffici Scolastici Provinciali esistenti164. Così, con la Riforma Gentile165 i Consigli Scolastici Provinciali e le Deputazioni Scolastiche furono definitivamente soppresse e tutte le loro attribuzioni furono assegnate al Regio Provveditore agli Studi regionale166:

“Gentile sostituì i 73 provveditorati con 19 provveditorati regionali. Le decisioni del ministro furono certamente dettate da motivi di economia: si pensi soltanto allo stuolo di impiegati e all’esercito di segretari che comportavano 73 provveditorati167”.

Furono a questo punto una serie di decreti a regolarizzare dettagliatamente la nascita del nuovo istituto, la scelta delle sedi, le circoscrizioni e le nuove norme per la gestione dell’amministrazione scolastica168. In questo modo non cambiava solo l’ambito territoriale di 164 DANIELE N., La pubblica istruzione, cit., p. 67; INZERILLO G., Natura e compiti, cit., pp. 12-13. 165 REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 374; OSTENC M., La scuola italiana, cit., pp. 15-26. 166 MORO R., Il consiglio, cit., pp. 72-77: “Dal giorno di istituzione del provveditorato agli studi regionale si intenderanno soppressi i Consigli scolastici provinciali, le Deputazioni scolastiche provinciali, le Giunte provinciali per le scuole medie, le Delegazioni governative ed ogni altro collegio o commissione che con carattere permanente o transitorio sia costituita presso gli uffici scolastici provinciali compresi nell’ambito del Provveditorato agli studi regionale”; OSTENC M. La scuola italiana, cit., pp. 19-20: “La riforma dell’amministrazione locale fu anch’essa caratterizzata dall’autoritarismo ministeriale e portò alla riduzione del numero dei funzionari. Ma essa prevedeva anche il decentramento amministrativo. Dalla Legge Casati del 1859 in poi, ciascun capoluogo di provincia era sede di un provveditorato. Il provveditore di nomina regia, aveva la responsabilità dell’istruzione media mentre un ispettore regio, assistito da un consiglio che si occupava di edifici scolastici, esercitava la propria autorità sulla scuola primaria”; CANESTRI G. – RICUPERATI G., La scuola, cit. p. 139.

167 OSTENC M., La scuola italiana, cit., p. 20.

168 REGIO DECRETO 27 MAGGIO 1923, N. 1209; REGIO DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1922, N. 1679; RAGAZZINI D., L’amministrazione, cit., p. 294: “In ambito locale la Riforma Gentile abolì i Consigli Scolastici Provinciali e istituì 19 provveditorati regionali. In tal modo non si cambiava solo l’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione periferica del ministero, ma anche la sua struttura, poiché al Consiglio provinciale subentra un funzionale regionale”.

competenza dell’amministrazione periferica del Ministro ma anche la sua struttura poiché al Consiglio Provinciale subentrava un funzionario regionale169. Il territorio di ciascun Provveditorato fu diviso in circoscrizioni scolastiche, rette da Ispettori scolastici e le circoscrizioni, a sua volta, organizzate in circoli, gestite da direttori didattici170. Nella normativa gentiliana ogni Provveditore era affiancato da un Consiglio Scolastico e da un Consiglio di disciplina, entrambi da lui presieduti, di totale nomina ministeriale e dall’incarico gratuito. Al Provveditore ed ai suoi uffici spettava l’amministrazione delle scuole elementari (quelle non gestite in proprio dai Comuni) mentre al Consiglio Scolastico la funzione di organizzare la distribuzione delle scuole che dipendevano dal Provveditorato, di approvare le deliberazioni comunali inerenti l’istruzione elementare; al Consiglio di disciplina la responsabilità disciplinare di maestri e direttori171. L’art. 8 del Testo Unico172 emanato nel 1928 dispose che alla dipendenza del Provveditore agli Studi fosse posto l’Ufficio Scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d’ordine, specificando che l’ufficio fosse un organo di amministrazione attiva e che i funzionari risultavano essere impiegati dello Stato appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione analogamente ai funzionari dello stesso Ministero173.

L’arrivo del Ministro De Vecchi174 nel 1936 portò nuovi cambiamenti, i quali raggiunsero la vetta dell’accentramento amministrativo della storia della scuola italiana175: il governo della scuola e del personale venne avocato al Ministro, tutti gli organi collegiali furono soppressi, ogni provvedimento delle autorità scolastiche periferiche, fornito ormai soltanto in delega, poteva essere annullato. La legislazione De Vecchi soppresse i Provveditorati Regionali

169 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., p. 294. 170 D’ARCONTE L., Storia, cit., p. 40.

171 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., pp. 294-297. 172 TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577.

173 BOSNA E., Ordinamento della scuola, cit., pp. 66-67.

174 REGIO DECRETO LEGGE 9 MARZO 1936, N. 400, “RIORDINAMENTODEI PROVVEDITORATIAGLISTUDI” convertito con la LEGGE 10 APRILE 1936, N. 768, “CONVERSIONEINLEGGEDEL REGIODECRETOLEGGE

9 MARZO 1936, N. 400”; DANIELE N., La pubblica istruzione, cit., p. 67. 175 INZERILLO G., Natura e compiti, cit., p. 13.

sostituendoli nuovamente con Provveditorati Provinciali176 affiancati solo da un Consiglio di disciplina. Il Provveditore diventò, adesso, un delegato stretto e formale del Ministro, una sorta di “Prefetto della scuola177”. Con questa legislazione il Provveditore agli Studi fu posto a capo dell’Ufficio Scolastico Provinciale denominato Provveditorato agli Studi ubicato nei capoluoghi di provincia178: ne furono istituiti179 94. Alle dipendenze del Provveditore furono così assegnati i Presidi ed i Direttori delle scuole d’istruzione secondaria, gli Ispettori Scolastici, i Direttori Didattici, i Professori ed i Maestri elementari.

Secondo tale normativa il

“R. Provveditore non è più il capo di un organismo che, sulle precise disposizioni legislative e regolamentari, vigilate e controllate dal dicastero centrale, ha una sua diretta, se pur limitata, iniziativa e facoltà di condotta nell’amministrazione della scuola, ma diviene un delegato stretto e formale del Ministro, fonte unica di ogni attività, che egli rappresenta solo come organo di stretta esecuzione e di cui traduce letteralmente le volontà e le disposizioni in tutti i provvedimenti da adottarsi180”.

Poco dopo, in ambito locale il Ministro Bottai ridefinì le attribuzioni dei Provveditori istituendo accanto a loro il Consiglio di disciplina e il consultivo Consiglio provinciale dell’educazione. Le funzioni del Provveditore a seguito del decentramento amministrativo dovuto alla progressiva espansione scolastica si ampliarono sempre di più. A tal fine, il Regio Decreto Legge 21 novembre 1938, n. 2163, indicava le nuove attribuzioni del Provveditore agli

176 REGIO DECRETO LEGGE 9 MARZO 1936, N. 400; OSTENC M., La scuola italiana, cit., p. 214, “Cesare De Vecchi non aveva nulla in comune con il mondo della scuola e della cultura, ma portò in essa lo stile militarista del «vero fascismo»”.

177 RAGAZZINI D., L’amministrazione, cit., pp. 300-301 “Nel 1936 De Vecchi soppresse i provveditorati regionali e li sostituì con provveditorati provinciali, affiancati solo dal Consiglio scolastico di disciplina. Secondo tali normative «il R. provveditore non è più il capo di un organismo che, sulle precise disposizioni legislative e regolamentari, vigilate e controllate dal dicastero centrale, ha una sua diretta, se pur limitata, iniziativa e facoltà di condotta nell’amministrazione della scuola, ma diviene un delegato stretto e formale del Ministro, fonte unica di ogni attività, che egli rappresenta solo come organo di stretta esecuzione e di cui traduce letteralmente la volontà e le disposizioni in tutti i provvedimenti da adottarsi»”; COIRO

G., La pubblica istruzione, Milano, Giuffrè, 1974, p. 28; OSTENC M., La scuola italiana, cit., p. 20, “Lombardo-Radice auspicava che il provveditore avesse anche una personalità originale, che fosse un trascinatore di uomini, un apostolo della scuola”.

178 REGIO DECRETO LEGGE 9 MARZO 1936, N. 400, “RIORDINAMENTODEI PROVVEDITORATIAGLISTUDI”. 179 COIRO G. – MATUINO F., La Pubblica Istruzione in Italia, Milano, Giuffrè, 1976, p. 40. 180 Dalla Riforma Gentile alla Carta della Scuola, Firenze, Vallecchi, 1941, p. 32.

Studi181. Tra le sue prerogative in materia di scuola elementare, le più importanti erano quelle relative alla sovrintendenza sull'insegnamento elementare pubblico e privato182, alle nomine ed ai trasferimenti dei maestri ed alla chiusura, in casi urgenti e gravi, delle scuole, al conferimento degli incarichi di insegnamento183, alla tenuta degli albi professionali degli insegnanti della scuola secondaria e alla possibilità di irrogare sanzioni disciplinari ai medesimi184. L’art. 1 stabilì che:

“Il Provveditore agli studi sopraintende in ogni Provincia, alla dipendenza del Ministero dell’Educazione Nazionale, alla educazione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, vigila sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti d’istruzione e di educazione pubblica e privata della Provincia, promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi, cura i rapporti con la Gioventù Italiana per l’assistenza e l’educazione fisica degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti”.