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Dall’Unità ai primi decenni del XX secolo

La legge Casati118 fece del Provveditore agli Studi la più alta autorità della provincia in materia di istruzione secondaria classica e tecnica, mentre aveva 115 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., pp. 268-269.

116 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., p. 269. 117 D’ARCONTE L., Storia, cit., p. 9.

118 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, “ORDINAMENTODELLA PUBBLICA ISTRUZIONEEDEL PERSONALE INSEGNANTE”, N. 3725.

posto l’istruzione elementare sotto la vigilanza di un Ispettore119. L’amministrazione periferica era rappresentata quindi dal Rettore dell’Università, dal Provveditore agli Studi e dall’Ispettore120. I Provveditori cessarono di essere strumenti di esecuzione di organi collegiali deliberanti e divennero dei veri capi, responsabili alla loro sfera di azione. L’articolo 30 della Legge Casati stabilì che:

“Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintendono all’Amministrazione locale della Pubblica istruzione:

Per ogni Università un Rettore;

In ogni capo-luogo di Provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e le tecniche, un Regio Ispettore per gli studi primari, ed un Consiglio per le scuole”.

L’art. 32 della citata legge specificava inoltre i criteri di nomina alla carica di Provveditore:

“I Regi Provveditori sono nominati dal Re fra persone che, per dottrina, per autorità morale e per uffici esercitati nella Pubblica istruzione sono riputate più idonee a tale carica121”.

Le funzioni dei Provveditori furono dettagliate negli articoli 34-38 della legge Casati, in cui essi appaiono come rappresentanti del Ministro122, e hanno il compito di vegliare sull’osservanza di leggi e di regolamenti relativamente a tutti gli istituti sottoposti alla loro autorità123, pronunciarsi sui richiami che possono essere fatti contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali

119 BOSNA E., Ordinamento della scuola italiana, Bari, Adriatica Editrice, 1976, pp. 56-57; DANIELE N., La pubblica istruzione, cit., p. 66.

120 CANESTRI G. – RICUPERATI G., La scuola, cit. p. 19.

121 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALE INSEGNANTE”, art. 32: “… Essi sono di tre classi; ed oltre allo stipendio fissato dalla tabella (A) hanno diritto ad una indennità per le spese d’ufficio, ed a un rimborso per le spese di visita. Essi hanno addetto al loro ufficio un Segretario retribuito pure dal Governo a norma della tabella predetta, ed oltre a questo impiegato, negli uffizi dei Provveditori di prima classe vi sarà eziandio un applicato”.

122 REGIO DECRETO13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 34: “I Rettori, i Provveditori e gl’Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo ramo, rappresentano il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini”.

123 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 35: “Vegliano perciò all’osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità”.

istituti124, promuovere presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti e gli ufficiali nei vari gradi dell’istruzione, ammonirli, in caso di negligenza, nello svolgimento delle loro funzioni ed in caso di colpe gravi riferendone al Ministero125 e visitare personalmente le scuole e gli stabilimenti posti sotto la loro vigilanza126. Gli articoli 39-42 disciplinarono la complessa organizzazione del Consiglio Provinciale per le scuole, il quale, risiedeva nel capoluogo di provincia ed era composto da almeno dieci membri127 che si riunivano almeno una volta al mese128. Esso controllava che venissero attuate le leggi e i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti sotto la sua giurisdizione129, e gli furono attribuite le seguenti funzioni:

“Spetta al Consiglio l’approvare le proposte dei Maestri e delle Maestre di scuole elementari fatte dai Consigli Comunali; il proporre l’apertura di nuove scuole, e le spese per l’istruzione primaria e secondaria all’Autorità amministrativa competente, ed il decidere le

124 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 36: “Pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che possono venir fatti loro contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali stabilimenti”. 125 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALE INSEGNANTE”, art. 37: “Promuovono presso il Ministero le ricompense per insegnanti ed ufficiali nei diversi rami dell’istruzione. Li ammoniscono in caso di negligenza nell’adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiscono al Ministro”.

126REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALE INSEGNANTE”, art. 38: “Essi corrispondono fra loro per le attinenze che esistono fra i rispettivi rami d’istruzione, e colle autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne l’istruzione pubblica. I Regi Provveditori e gl’Ispettori visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza. Un regolamento determinerà il modo secondo il quale i Rettori, i Provveditori e gl’Ispettori avranno ad esercitare le diverse attribuzioni”. 127 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 39: “Il Consiglio provinciale per le scuole residente nel Capo-luogo di provincia è composto: Dal Regio Provveditore che lo presiede; Dal Regio Ispettore che ne è il Vice-Presidente; Dal Preside (o dei Presidi) del Liceo (o Licei); Dal Direttore (o dai Direttori) di ginnasio (o ginnasi) in quella città esistente; Dal Direttore dell’istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città stessa; Da due membri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi; Da due membri scelti dal Municipio del predetto Capo-Luogo a pluralità di suffragi. Uno dei membri del Consiglio, eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo, vi compierà l’ufficio di segretario”.

128 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 40: “Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato dal Presidente, ed ogni volta che il medesimo lo giudichi necessario, o sulla proposta di tre membri”.

129 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

controversie tra queste Amministrazioni e gli insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche130”.

In esecuzione della legge Casati, il Regolamento per l’amministrazione centrale e locale dell’Istruzione Pubblica131, agli articoli 61-77 furono precisate le attribuzioni dei Provveditori132. Il sistema di amministrazione locale previsto dalla legge Casati era applicato nelle Marche e, con qualche variazione in Umbria e nell’Emilia. In Sicilia era stato previsto un sistema analogo, che concentrava però nell’Ispettore Scolastico le attribuzioni spettanti al Provveditore agli Studi. Un ordinamento difforme era stato previsto invece per la Toscana, dove il governo locale della scuola era attribuito ai Consigli Scolastici presieduti dal Prefetto133. I Provveditorati agli Studi non svolsero quindi, durante i primi anni dell'Unità d’Italia, rilevanti compiti di amministrazione attiva, perché era il Ministero degli Interni che, attraverso le Prefetture, si occupava della maggior parte delle questioni riguardanti l'istruzione pubblica a livello locale.

Con il Regio Decreto 26 marzo 1863, n. 1198 in ogni provincia della Toscana venne costituito un Consiglio Scolastico con lo scopo di regolare sia l’istruzione primaria che secondaria. Il Consiglio era composto dal Prefetto della Provincia, che svolgeva anche la mansione di presidente, da due Deputati della Provincia, da due Deputati del Municipio, dall’Ispettore Scolastico del Compartimento per le scuole primarie, dal Direttore del Liceo, e dal Direttore per la Scuola normale per allievi maestri. In questo ordinamento risulta mancante la figura del Provveditore agli Studi, che verrà reinserita nel 1865134.

Con il Regio Decreto 1 settembre 1865, n. 247 fu approvato il Regolamento organico per i Consigli Provinciali Scolastici (noto anche come legge Natoli) il 130 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 42.

131 REGIO DECRETO 23 DICEMBRE 1859, N. 3807.

132 INZERILLO G., Natura e compiti del Provveditorato agli Studi, Roma, NIS, 1980, p. 10. 133 D’ARCONTE L., Storia, cit., pp. 19-20; FRIED R. C., Il Prefetto in Italia, Milano, Giuffrè, 1967, p. 120: “Il Prefetto deve essere il mandatario di tutta l’Amministrazione centrale”. 134 MORO R., Il consiglio, cit., pp. 19-21, “L’ufficio del Consiglio ha il compito di vegliare sull’osservanza di tutte le discipline vigenti per l’istruzione secondaria classica e tecnica, normale e magistrale e primaria; servire da organo intermedio tra le Amministrazioni locali e il Governo centrale; esercitare, per delega, tutte le attribuzioni che per la legge organica 10 marzo 1860 del R. Governo di Toscana erano demandate al Ministro della P.I. della Toscana. Erano a disposizione del Consiglio l’Ispettore scolastico compartimentale delle scuole primarie ed i Sotto-ispettori delle scuole stesse, là dove erano istituiti; dipendevano pure dal Consiglio tutte le potestà preposte agli Istituti di istruzione secondaria e primaria” .

quale dettagliava ed espandeva le competenze previste dalla legge Casati, ritoccando la composizione del Consiglio e prevedendo la presenza del Prefetto in qualità di presidente. La riconferma della presenza del Prefetto in qualità di presidente è una particolarità molto importante, poiché è da considerare che egli era un funzionario del Ministero degli Interni; mentre il Provveditore sedeva sì nel Consiglio ma come uno degli altri membri, siano stati essi rappresentanti del Consiglio Provinciale o di quello Comunale135.

Con la Riforma Berti136 furono soppresse le figure del Provveditore agli Studi e dell’Ispettore Provinciale e le loro mansioni furono svolte dal Presidente del Consiglio Provinciale per la scuola. La legge aveva per oggetto il Nuovo ordinamento dell’Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e degli uffici dipendenti.

Nel 1867 il Ministro Coppino emanò un decreto nel quale ripristinava l’amministrazione scolastica provinciale137. Disciplinò l’organizzazione della Pubblica Istruzione articolandola attraverso le seguenti istituzioni: il Consiglio per le Scuole (in ogni Provincia); il Provveditore agli Studi; gli Ispettori di Circondario; i Delegati scolastici mandamentali138. In ambito locale venivano così ripristinati sia gli Ispettorati che i Provveditorati e a questi ultimi fu assegnata anche la competenza delle scuole elementari139. Il Consiglio Provinciale Scolastico sarà composto, dopo l’emanazione di questa legge, dal Prefetto che continuò a svolgervi le veci di Presidente, dal Provveditore che ne divenne Vice Presidente, da sei membri eletti sia dalla Deputazione Provinciale che dalla Giunta municipale del capoluogo e dal Ministro. In ogni provincia fu istituito il Provveditorato agli Studi avente come sede gli uffici della Prefettura140. L’innovazione fu ampiamente criticata poiché da un lato toglieva al Provveditore ogni funzione di autonomia e dall’altro venivano subordinate a

135 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., p. 272.

136 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1866, N. 3432, “NUOVO ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

CENTRALEDELLA PUBBLICA ISTRUZIONEEDEGLIUFFICIDIPENDENTI”; RAGAZZINI D., L’amministrazione

della scuola, cit., p. 273; BOSNA E., Ordinamento della scuola, cit., p. 57.

137 REGIO DECRETO LEGGE 22 SETTEMBRE 1867 N. 3956, “ORDINAMENTODELL’AMMINISTRAZIONEDELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE”.

138 REGIO DECRETO 20 OTTOBRE 1867, N. 4008, SN. 139 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., p. 274.

principi politici questioni che dovevano invece essere decise in modo tecnico141.

La metamorfosi delle complesse competenze del Provveditore subì nuovamente delle modifiche l’anno successivo, nel 1868, quando il Ministro Broglio emanò un altro Regolamento dell’Amministrazione scolastica provinciale ridimensionando questa volta la figura del Provveditore e rafforzando quella del Prefetto e trasferendo, così, altre competenze alla sfera di potere centrale. Successivamente il Regolamento per l’Amministrazione Scolastica Provinciale142, noto anche come legge Coppino, al Capo I, relativamente alla Presidenza e alla Composizione dei Consigli provinciali scolastici e alle loro adunanze, precisò che:

art. 1:

“Il Prefetto della Provincia sopraintende l’amministrazione delle scuole classiche, tecniche, normali, magistrali e primarie, così pubbliche come private. Esso presiede: il Consiglio provinciale scolastico e ne firma gli atti”;

art. 2:

“Il Provveditore agli Studi cura tutto quanto riguarda le cose dell’istruzione della Provincia, ed ha la vigilanza immediata sopra tutte le scuole poste nella circoscrizione che gli è affidata. Riferisce al Consiglio giovandosi anche della cooperazione de’ Consiglieri, intorno allo stato delle medesime, promovendo i provvedimenti che sono per esse necessari, invigila sugli esami e sulla parte didattica dei diversi istituti, e firma gli atti intesi ad informare il Consiglio od il Governo sull’andamento scolastico e didattico dell’istruzione secondaria e

141 BOSNA E., Ordinamento della scuola, cit., p. 57: “Ma l’innovazione era in parte giustificata dal fatto che la legge Casati aveva affidato la gestione e la stessa istituzione delle scuole ai sindaci dei comuni, i quali riconoscevano l’autorità del Prefetto e non quella del Provveditore”; D’ARCONTE L., Storia, cit., p. 856.

142 REGIO DECRETO 3 NOVEMBRE 1877, N. 4152, “REGOLAMENTO PERL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

PROVINCIALE”; GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore agli Studi: raccolta delle

legge e dé decreti emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione dal 1859 fino ad oggi sul R. Provveditorato , coi doveri e le funzioni principali di questo ufficio, e colle proposte più importanti di trasformazione e di adattamenti, Palermo, Tip. A, Giannitrapani, 1909, pp.

19-20; MORO R., Il consiglio, cit., pp. 49-56; DOLCE G. – PREDIERI A., Scuola e stato, Firenze, La Nuova Italia, 1972, pp. 106-107.

primaria. Egli tiene la presidenza del Consiglio Scolastico e ne firma gli atti nei casi di momentanea assenza del Prefetto”.

Le attribuzioni dei Provveditori furono poi descritte al Capo II della sopracitata legge143 agli articoli 39-51:

art. 39:

“Il Provveditore agli studi riferisce anche avvalendosi della collaborazione dei consiglieri, sugli affari che si trattano dal Consiglio Provinciale e dà esecuzione alle delibere prese”;

art. 40:

“Riferisce al Consiglio ed al Ministero intorno all’andamento delle scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, delle elementari ed altresì dei convitti … Col consenso del Ministero visto gli anzidetti istituti visita delegato dal Consiglio gli istituti provinciali, comunali e quelli appartenenti ad altri corpi morali che sono nella sua giurisdizione”;

art. 41:

“Corrisponde per lettera col Ministro e con tutti gli ufficiali dell’istruzione pubblica che sono nella giurisdizione del Consiglio provinciale per le scuole”;

art. 42:

“Riceve ed esamina le domande di coloro che intendono aprire istituti privati d’istruzione … pubblica in un giornale della provincia la licenza data indicando il nome degli insegnanti”;

art. 43:

“Presiede alle giunte esaminatrici a cui leggi e regolamenti lo richiedono”;

art. 44:

“Determina l’ordine degli esami: di promozione nelle scuole secondarie nella sessione estiva; di ammissione o riparazione nella sessione autunnale; il conferimento della patente di maestro elementare e normale; di concorso ai posti gratuiti nei convitti”;

art. 49:

“Sottoscrive gli attestati di licenza e promozione e pubblica in un giornale della provincia i risultati di ciascuna scuola”;

art. 50:

“Compila il calendario scolastico e vi pubblica l’elenco dei libri di testo approvati dalle scuole”.

A partire dal 1877 le competenze del Provveditore agli Studi furono quindi nuovamente delimitate. I suoi compiti si circoscrissero alla sola gestione delle scuole primarie, non tanto a causa del testo formale del Regolamento quanto nella considerazione e nella pratica del lavoro. Con i compiti ed i poteri a lui attribuiti grandi erano le sue difficoltà tra le quali una scarsa autorità, l’impossibilità di destreggiarsi tra compiti burocratici e aspirazioni pedagogiche, difficoltà di rapporto con il Ministro della Pubblica Istruzione. Tale regolamento affidava nuovamente al Prefetto il compito di soprintendere l’amministrazione delle scuole classiche, tecniche, normali, magistrali e primarie, così pubbliche come private e di presiedere al Consiglio Provinciale Scolastico mentre al Provveditore veniva affidato il compito di curare e vigilare le cose riguardanti l’istruzione nella provincia144.

Fino al 1885 risulta che furono incaricati 66 Provveditori, divisi in cinque classi di stipendio145, mentre dall’anno scolastico 1886-1887 fu previsto un Provveditore per ogni provincia facendo così salire il loro numero a 69. Ma, poiché il Provveditorato e il Consiglio Scolastico Provinciale apparivano inadeguati alle necessità della scuola, con il Disegno di legge del Ministro Villari furono accorpati alle Prefetture146. Allo stesso tempo i Prefetti furono messi a capo del Consiglio Scolastico al posto dei Provveditori, alterando così 144 DANIELE N., La pubblica istruzione, cit., p. 67; BOSNA E., Ordinamento della scuola, cit., pp. 57-58.

145 GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore, cit., p. 8. 146 GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore, cit., p. 116.

la composizione e restringendo le attribuzioni dei legittimi detentori di tale competenza. In questo modo l’azione del Governo sui Comuni divenne più energica, ma l’autonomia e l’importanza del Provveditore diminuì. Il programma del Ministro Villari, che non vide però attuazione, auspicava di mantenere in ogni Provincia del Regno il Consiglio Scolastico ed il Provveditore ma attribuendo ad essi compiti relativi alla scuola primaria.

L’ufficio del Provveditore rimase immutato nonostante gli affari aumentassero continuamente: nella massima parte attinenti all’istruzione elementare, alle relazioni per il Consiglio Scolastico, all’ingente lavoro per la stesura delle varie statistiche richieste, alla interminabile corrispondenza con i maestri, con i Comuni, con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Ministero per il Monte delle Pensioni147. Il Decreto Ministeriale noto con il nome di Legge Nasi (16 aprile 1902) approvò il Regolamento per i servizi interni all’Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione. Esso stabilì che, in conseguenza del Regio Decreto 8 novembre 1901, n. 467 gli impiegati dovessero essere assunti tramite concorso, a differenza di quanto precedentemente affermato dalla legge Casati che li voleva di nomina regia148. Inoltre, nel 1902 fu indetto il primo concorso per titoli ad un posto di Reggente-Provveditore agli Studi149 ed era richiesto, come titolo di accesso, il Diploma di Laurea in Lettere o in Giurisprudenza, o i titoli di studi equipollenti compiuti in Istituti superiori150.

Il Ministro della Pubblica Istruzione Orlando nel suo Disegno di legge151 sullo Stato giuridico degli insegnanti delle scuole secondarie regie e pareggiate affermò:

“L’istituzione del Provveditorato poi, essendo agli ispettori interdetta ogni funzione amministrativa vera e propria, non perderà la sua ragione d’essere, anche perché la circoscrizione territoriale che le è propria, non comprendendo circoli vasti come quelli dell’Ispettorato, sarà

147 GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore, cit., p. 117.

148 REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, “ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL

PERSONALEINSEGNANTE”, art. 32.

149 BOLLETTINO UFFICIALE 28 AGOSTO 1902, N. 35, p. 1562.

150 GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore, cit., p. 118.

151 LEGGE 8 LUGLIO 1904, N. 407, “STATOGIURIDICODEGLIINSEGNANTIDELLESCUOLESECONDARIEREGIEE PAREGGIATE”.

più adatta per quelle attribuzioni che richiedono una maggiore vicinanza con gli istituti di istruzione152”.

Il Comune tramite questa legge fu considerato come il perno dell’intervento per l’istruzione elementare e popolare153. In quegli anni molti furono i giudizi rilasciati dai Ministri della Pubblica Istruzione sull’attività svolta dai Provveditorati Scolastici e dai Provveditori nell’esercizio delle loro funzioni154, ma nulla di ciò approdò ad una concreta riorganizzazione del sistema. Nel 1908 lo stato giuridico dei Regi Provveditori era comune a quello di tutti gli altri funzionari ministeriali155.

Solo la legge Daneo-Credaro156 del 1911 restituì, anche se solo sulla carta, al Provveditore l'antico potere e la sua inconfondibile autonomia157. Questa legge ampliò notevolmente il numero dei membri del Consiglio Provinciale Scolastico158 portandoli fino a 15. La norma sganciò, per la prima 152 GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore, cit., pp. 119-120.

153 CIVES G. (ACURADI), La scuola italiana, cit., p. 286.

154 GRASSI PRIVITERA G. B., Manuale del R. Provveditore, cit., pp. 120-123: “Affermò il Ministro della Pubblica Istruzione Prof. Leonardo Bianchi il 27 giugno 1905 alla tornata antimeridiana del Senato. «Ho la convinzione che i Provveditori scolastici, non per inefficienza loro, ma per insufficienza dei loro uffici, non compiano tutte quelle funzioni che dovrebbero assicurare il buon andamento degli studi, nell’ambito della provincia, la quale è affidata alla loro vigilanza. In vista della riforma della scuola secondaria nel disegno di legge sul miglioramento economico dei professori delle scuole medie è stato introdotto un corpo di ispettorato, il quale sarà presieduto, per ciascuna regione, da un professore ordinario di università di lettere e di scienze, che durerà in ufficio tre anni. Per la scuola primaria il Provveditorato sarà sostituito dall’Ispettorato»”; “Nella circolare n. 67 del 23 settembre 1906 il Ministro Rava scriveva: «Parecchi Provveditori agli Studi hanno fatto presente al Ministero il molto lavoro, che in questi ultimi tempi si è venuto accumulando nei loro uffici, e la difficoltà che ne consegue, di potervi attendere con sollecitudine e puntualità. E però essi fanno intendere essere ormai divenuta urgente ed improrogabile le necessità di provvedimenti, che valgano a ridare un normale andamento agli uffici medesimi. Il Ministero ha dovuto costantemente rispondere che, fino a quando non venga attuata la desiderata riforma dell’Amministrazione scolastica provinciale, esso non può provvedere di personale agli uffici scolastici, non senza però rilevare che alle RR. Prefetture spetta di fornirli di un conveniente numero di impiegati di concetto e d’ordine»”.

155 REGIO DECRETO 28 AGOSTO 1908, N. 527, SN.

156 LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487, “PROVVEDIMENTIPERLAISTRUZIONEELEMENTAREEPOPOLARE”. 157 DANIELE N., La pubblica istruzione, cit., p. 67; RAGAZZINI D., Storia della scuola italiana, cit., p. 36.

158 PAZZAGLIA L. – SANI R., Scuola e società, cit., pp. 232-233: “Il Consiglio scolastico provinciale, presieduto dal provveditore e composto da quindici membri, per metà eletti da enti amministrativi locali e per metà di nomina ministeriale, diventava il principale organo del governo della scuola. Esso classificava le scuole, sorvegliava sulla corretta applicazione della