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La Corte di cassazione

2. La Cassazione civile

2.2. Dati statistici

La pendenza complessiva dei procedimenti civili in Cassazione è diminuita, nel periodo 31 dicembre 2010 - 31 dicembre 2011, da 97.653 a 95.594, con una diminuzione percentuale nell’anno solare di - 2,14%, ma nella misura di – 5,86%, se rapportata al solo periodo 16 settembre-31 dicembre 2011, corrispondente al periodo di effettiva attività giudiziaria, alla ripresa dalla pausa estiva, successivo all’entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 201, che, all’art. 37, ha previsto per il 2011 l’obiettivo di riduzione delle pendenze dei procedimenti civili nella misura del 5%.

Tale obiettivo - a cui il legislatore ha subordinato la corresponsione di incentivi in favore del personale amministrativo - è stato conseguito. Deve infatti ragionevolmente ritenersi che esso vada calcolato con riferimento al periodo di svolgimento dell’attività giudiziaria e di funzionamento degli uffici successivo all’entrata in vigore della normativa che l’obiettivo medesimo ha stabilito. Questa lettura della norma, rappresentata al Ministero della giustizia (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria) sin dal settembre 2011, è l’unica compatibile con il carattere incentivante della disposizione e con l’obiettiva propensione al futuro del programma di lavoro.

L’apprezzamento per l’obiettivo raggiunto è rafforzato dalla costatazione che la pendenza del 2011 è la più bassa a far data dal 2006.

Nel periodo 31 dicembre 2010 - 31 dicembre 2011 si è verificato anche un aumento della sopravvenienza da 30.383 procedimenti a 30.889, pari ad un incremento del 2%, ed un aumento del numero dei procedimenti definiti (con pubblicazione del provvedimento), che passano da 28.963 a 32.948, con un incremento del 14%.

In serie storica, nell’ultimo decennio, il numero dei definiti del 2011 risulta essere inferiore soltanto a quello del 2008 (quando furono definiti 33.928 procedimenti).

L’indice di ricambio dei procedimenti sopravvenuti, ossia l’indice di definizione dei procedimenti, rispetto al numero delle sopravvenienze, è stato di 106,07 (ossia ogni 100 procedimenti sopravvenuti se ne sono definiti poco meno di 107), in forte incremento rispetto al 2010, quando detto indice è risultato del 95,3.

La produttività media dei consiglieri è aumentata del 2%, passando per ogni singolo consigliere, da 273 nel 2010 a 278 nel 2011, in coerenza con l’incremento complessivo di produttività e con l’aumento del numero medio dei consiglieri estensori da 105 a 119, nonché del numero delle udienze nell’anno, passate da 1.076 nel 2010 a 1.130 nel 2011.

Il risultato conseguito può ritenersi davvero eccezionale sia per le dimensioni dell’incremento di produttività conseguito, sia per le difficoltà logistiche e organizzative in cui magistrati e personale amministrativo ancora nel 2011 sono stati costretti ad operare. Segnalo in particolare che, per il conseguimento dell’obiettivo della riduzione della pendenza civile nel 2011, tutte le Sezioni civili, con encomiabile senso di responsabilità e con lodevole spirito di servizio da parte di tutti i magistrati, hanno fissati negli ultimi mesi dell’anno udienze straordinarie in aggiunta a quelle già stabilite secondo il calendario ordinario e la dirigenza amministrativa, con efficiente tempestività, ha predisposto un piano organizzativo straordinario delle cancellerie, protrattosi fino al 31 dicembre 2011, volto ad incrementare il numero delle pubblicazioni dei

provvedimenti depositati grazie al decisivo e parimenti encomiabile impegno del personale addetto.

Al raggiungimento del positivo risultato conseguito ha contribuito in maniera rilevante anche la decisione di destinare al settore civile buona parte dei quarantacinque consiglieri che hanno presso possesso delle funzioni in cassazione alla fine del 2010, secondo un criterio oggettivo che ha tenuto conto, non delle soggettive aspirazioni personali degli interessati, ma della specializzazione da loro conseguita nel corso dell’attività professionale svolta, e sulla base di un progetto organizzativo volto proprio a incentivare la produttività delle sezioni civili e a ridurne la pendenza. La destinazione alle sezioni dei nuovi consiglieri ha costituito quindi un vero e proprio strumento di organizzazione, funzionale al soddisfacimento di specifiche esigenze dell’ufficio.

Dei 32.948 procedimenti definiti nel 2011, 21.244 sono stati oggetto di decisione con sentenza e 10.978 sono stati decisi con ordinanza, di cui 6.117 presso la Struttura unificata e 3.682 in Sesta sezione.

La Struttura unificata e la Sesta sezione - destinate funzionalmente, oltre che all’esame preliminare dei ricorsi, anche all’applicazione dei filtri di ammissibilità e alle pronunce di fondatezza o infondatezza manifeste - hanno definito insieme 11.638 dei complessivi 32.948 procedimenti definiti, per una percentuale di 35,3% [7.297 la Struttura (22,1%), 4.341 la Sesta sezione (13,2 %)]. Le definizioni della Struttura e della Sesta, anche considerate separatamente tra loro, hanno superato quelle delle altre sezioni civili, ad eccezione del dato riguardante la Sezione lavoro, che ha definito da sola 5.644 procedimenti, meno della Struttura, ma più della Sesta.

Significativi sono anche i dati relativi alle Sezioni unite civili, le quali hanno definito 1.050 ricorsi, dei quali 531 rigettati, 166 dichiarati inammissibili e 333 accolti.

Il 26% delle definizioni (8.581) ha riguardato ricorsi iscritti nel 2009, il 22% (7.410) ricorsi iscritti nel 2010 e solo il 2% (642) ricorsi iscritti nel 2011. Elevata è stata anche la definizione dei procedimenti iscritti nel 2006 (5083, pari al 15%) e nel 2007 (5.426, pari al 16%).

Le Sezioni unite hanno in particolare definito 678 ricorsi iscritti nel 2010, 146 ricorsi iscritti nel 2011 e 118 ricorsi iscritti nel 2009.

Quanto alle modalità di definizione, il 42% dei ricorsi (13.981) è stato rigettato, mentre il 18% (5.905) è stato dichiarato inammissibile. Considerando che ben il 60% dei ricorsi proposti non ha trovato accoglimento, viene confermata la tendenza ad un eccesso nell’utilizzo dello strumento del ricorso per cassazione, nei casi in cui esso non è consentito o in relazione a motivi privi di fondatezza.

Nel periodo dal 2006 al 2011 risulta un aumento costante delle dichiarazioni d’inammissibilità. Nel 2006 i procedimenti dichiarati inammissibili costituivano appena l’8% del totale dei processi definiti. Il dato è in crescita anche con riferimento al 2010, in cui è stata registrata una percentuale di inammissibilità del 17%.

I ricorsi definiti con pronunce di accoglimento sono stati 11.216 (pari al 35% del totale delle definizioni), di cui 6.113 con annullamento con rinvio (19%), 1.235 con annullamento senza rinvio (4%) e 3.868 con annullamento senza rinvio con decisione nel merito (12%). Si conferma elevato, come già rilevato per il 2010, il numero degli annullamenti senza rinvio con decisione nel merito. Tali annullamenti costituiscono un tipo di provvedimento definitorio che fornisce un rilevante contributo alla riduzione dei tempi di svolgimento del processo nella fase successiva al giudizio rescindente e testimonia ulteriormente il generoso impegno dei magistrati addetti alle sezioni civili della Corte sul versante dell’incremento di produttività, finalizzato al contenimento dei tempi di durata dei processi, ma che comporta certamente un maggiore impegno di elaborazione della decisione finale e un aggravio di lavoro per ciascun consigliere, di cui non sempre e non adeguatamente si tiene conto nel valutare la complessiva attività della Corte di cassazione.

Rilevanti sono altresì i dati relativi ai provvedimenti pubblicati. Al 31 dicembre 2011 sono stati pubblicati 30.800 provvedimenti. Rispetto al 2010 è stato pubblicato un maggior numero di sentenze (18.949, pari al 62% del totale delle pubblicazioni contro 14.883 del 2010 pari al 56%). Nel periodo dal 2000 al 2011, il 2011 è stato l’anno in cui sono stati pubblicati più provvedimenti in assoluto; solo nel 2008 si sono superate le 30.000 pubblicazioni raggiungendo però un tetto massimo (pari a 30.688) inferiore a quello del 2011.

A fronte dei 32.948 procedimenti definiti con la pubblicazione del provvedimento, sono stati portati a decisione in udienza 30.137 procedimenti di cui 19.899 nelle sezioni ordinarie, 5.951 nella Struttura centralizzata e 4.287 nella Sesta sezione. Nell’ultimo decennio il dato dei provvedimenti portati a decisione nel 2011 è inferiore soltanto a quello del 2005 (32.242), del 2008 (30.389) e del 2009 (30.914), ma è di gran lunga superiore a quello del 2010 (26.746).

Dei 30.800 provvedimenti pubblicati nel 2011, 2.907 (9,4%) sono stati redatti con motivazione semplificata: 1.780 nelle sezioni ordinarie, 792 nella Struttura e 335 in Sesta sezione.

Dei 32.948 procedimenti definiti nel 2011, 6.700 hanno riguardato ricorsi in materia tributaria (pari al 20,3% dei procedimenti definiti), 6.235 ricorsi in materia di lavoro (18,9%), 1.318 ricorsi in materia di previdenza (4%) e 3.709 ricorsi in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata dei processi (11,3%). Soltanto 79 definizioni hanno riguardato

controversie societarie (0,2%); 153 definizioni hanno riguardato controversie in materia di rapporti bancari (0,5%); 780 definizioni hanno riguardato ricorsi in materia di fallimento e di procedure concorsuali (2,4%). Di conseguenza deve concludersi che gran parte dell’attività svolta dalla Corte di cassazione civile (pari al 54,5%) è stata assorbita dalla definizione di controversie in materia di lavoro e previdenza, di tributi e di equa riparazione, mentre le definizioni in altri settori del diritto privato, pur rilevanti nella regolamentazione giuridica dei rapporti economici anche con riferimento alle problematiche relative al diritto di impresa, hanno impegnato la Corte in misura molto più contenuta.

Le definizioni riguardanti ricorsi in materia contrattuale hanno impegnato la Corte nella misura del 10,8% e quelle in materia di diritto di famiglia nella misura dell’1,7%.

Colpisce l’elevata entità dei ricorsi definiti in materia tributaria (più il quinto del totale) che lascia una pendenza di 30.359 ricorsi (pari al 31,8 della pendenza totale). A tale situazione concorre anche il fatto che l’Amministrazione finanziaria si mostra ricalcitrante a rivalutare le sue posizioni alla stregua degli orientamenti a lei sfavorevoli assunti dalla Cassazione. Ciò si traduce, alla fine, in un aggravio del funzionamento della Corte di cassazione, ma anche in un costo del processo per l’amministrazione finanziaria che insiste in posizioni che l’hanno già vista soccombere. Il che potrebbe determinare più frequenti condanne alle spese e, forse, anche responsabilità per danno erariale.

2.3 Innovazione organizzativa e riduzione del numero dei procedimenti pendenti. Nel 2011 tutto lo sforzo di innovazione organizzativa compiuto nel settore civile è stato finalizzato al conseguimento del duplice obiettivo dell’incremento di produttività complessiva e dei singoli consiglieri e della riduzione del numero delle pendenze.

Nella relazione inaugurale dell’anno 2011 - tenendo fede all’impegno preso all’atto del mio insediamento, con il quale mi sono proposto di affrontare in maniera compiuta il problema dell’arretrato civile e della durata del processo civile in cassazione, tenuto conto degli effetti negativi dell'eccessiva durata del processo civile sullo svolgimento della vita economica del Paese - osservai che il progetto organizzativo predisposto prevedeva come obiettivo strategico l’incremento della percentuale di definizione dei ricorsi iscritti e la riduzione delle pendenze, attraverso l’elaborazione di orientamenti interpretativi e soluzioni organizzative adeguate.

Tale obiettivo, come già anticipato, è stato raggiunto in attuazione dei principi organizzativi enunciati nella precedente relazione inaugurale.

In particolare nelle sezioni ordinarie l’arretrato è stato trattato con criteri sistematici, attraverso la previsione, all’interno di ciascuna sezione, di collegi (in numero variabile a seconda delle condizioni di copertura dell’organico e di carico di lavoro), che si sono dedicati in via esclusiva alla definizione dei ricorsi di più risalente iscrizione, secondo moduli procedimentali ispirati ad autonomia organizzativa e in base a criteri di migliore e più flessibile funzionalità. Sono state seguite due modalità operative di base, una incentrata sulla istituzione del ruolo del

giudice (nel senso che ciascun consigliere componente dei collegi destinati alla

trattazione dell’arretrato è stato destinatario dell’assegnazione di un certo numero di procedimenti, affidati alla sua responsabilità per quanto riguarda l’esame preliminare e la successiva destinazione a trattazione, secondo il rito della camera di consiglio o in pubblica udienza), e l’altra affidata al ruolo del collegio, nel senso che l’assegnazione dei fascicoli ai relatori e la fissazione dei ruoli di udienza sono state stabilite dal presidente del collegio secondo i consueti e tradizionali criteri.

E’ stato dato particolare impulso all’attività preparatoria volta all’intercettazione dei ricorsi seriali o inerenti a questioni affini ed alla conseguente trattazione di udienze tematiche.

Lo spoglio dei fascicoli è stato effettuato quanto più possibile secondo modalità diacroniche sulle diverse annualità di arretrato, per poter più agevolmente e in maggior numero intercettare questioni seriali o fattispecie analoghe.

All’esito di tale sforzo organizzativo nel 2011 sono stati definiti 2.802 procedimenti iscritti nel 2005 (9% dei procedimenti definiti nell’anno), 5.083 procedimenti iscritti nel 2006 (15%), 5.426 procedimenti iscritti nel 2007 (16%), 2.954 procedimenti iscritti nel 2008 (9%). Tali elevati dati di definizioni sono stati conseguiti, oltre che con l’attività svolta presso le sezioni ordinarie, anche tramite il rilevante apporto fornito dalla Struttura centralizzata.

Sono stati altresì definiti 8.581 ricorsi iscritti nel 2009 (26%), con il determinante apporto della Struttura che ne ha definiti 3.629.

Specifico impulso è stato dato all’attività della Sesta sezione civile. Tale attività, sin dalla costituzione della Sezione - istituita dal Primo Presidente con decreto del 30 settembre 2009, in attuazione della riforma introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - è stata preordinata, da un lato, a individuare, attraverso l’attività di spoglio, questioni di diritto nuove o di particolare importanza e urgenza da affidare alla sollecita decisione delle sezioni ordinarie per un più efficiente esercizio della funzione di nomofilachia, e, dall’altro, a predisporre con sollecitudine le relazioni ex art. 380-bis c.p.c., la cui acquisizione era necessaria per poter avviare la trattazione immediata con il rito della camera di consiglio.

Si è in tal modo predisposto, anche attraverso l’utilizzazione di supporti di carattere informatico specificamente concepiti per l’attività della Sesta sezione, un

primo apparato organizzativo che ha consentito l’avvio dell’attività della Sezione ed ha costituito il nucleo iniziale di un modello di funzionamento successivamente implementato e perfezionato in seguito alla nomina del Presidente titolare della Sesta sezione e all’esito di numerose riunioni collegiali con tutti i presidenti delle sezioni civili e con i coordinatori delle sottosezioni della stessa Sesta sezione, secondo linee programmatiche meglio e più specificamente descritte nel programma per la gestione dei procedimenti civili predisposto ai sensi dell’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella l. 15 luglio 2011, n. 111 e allegato alla presente relazione.

Fondamentale, anche nel 2011, come specificamente illustrato dai dati statistici in precedenza esaminati, è stato l’apporto fornito dalla Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, istituita nel 2005 ed ancora funzionante, ma con ruolo ad esaurimento, per i procedimenti soggetti alla disciplina di cui al d. lgs 2 febbraio 2006, n. 40.

Il livello di produttività della Sesta sezione non ha ancora raggiunto quello della Struttura centralizzata. Ciò è dipeso - oltre che dalla permanenza in funzione per tutto il 2011 della stessa Struttura, che ha certamente depotenziato in termini di magistrati, personale di cancelleria e di risorse materiali la Sesta sezione - dalla diversa configurazione del filtro di ammissibilità previsto dall’art. 360-bis c.p.c. [introdotto dall’art. 47, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e applicabile ai procedimenti trattati dalla Sesta sezione] rispetto a quello previsto dall’art. 366-bis c.p.c. [introdotto dall’art. del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e applicabile nei procedimenti trattati dalla Struttura centralizzata], che ha determinato una sostanziale attenuazione della potenzialità selettiva del filtro stesso ai fini della rapida individuazione e definizione dei ricorsi a pronta e manifesta soluzione da trattare con il procedimento in camera di consiglio. Deve inoltre darsi atto che il mutamento del quadro normativo di riferimento ha nel corso del tempo modificato i criteri operativi a cui era stata inizialmente ispirata l’attività della Sesta sezione, determinando una ripensamento anche dei correlati criteri organizzativi, che ha comportato certamente un rallentamento delle procedure di spoglio e di definizione dei procedimenti e quindi nel tempo una resa quantitativa di definizioni inferiore a quella conseguita negli anni precedenti dalla Struttura.

In particolare l’attività della Sesta sezione civile è stata notevolmente modificata dai più recenti interventi legislativi in materia processuale, e segnatamente dal citato art. 37 del decreto-legge 2011, n. 98.

Il conseguimento degli obiettivi posti dalla norma ora richiamata ha reso necessaria una rimeditazione del ruolo assegnato alla Sesta sezione, in modo da valorizzarne la funzione di rapida definizione dei procedimenti che non implicano l'esercizio della nomofilachia, senza però pregiudicarne la funzione, parimenti rilevante, di selezione delle questioni di maggiore interesse.

Avendo il legislatore posto la propria attenzione sul dato quantitativo, si è reso necessario concentrare l'attività della Corte sulla definizione delle controversie di più agevole decisione e per le quali l'adozione di una motivazione sintetica consentirebbe di accelerare i tempi di redazione della sentenza o dell'ordinanza.

In tale prospettiva, è stata valorizzata la funzione di selezione dei procedimenti assegnata alla Sesta sezione ed è stata privilegiata la trattazione dei procedimenti da parte della stessa sezione non solo in camera di consiglio, ma anche in pubblica udienza, ove ciò possa contribuire ad accelerare la definizione delle controversie più semplici.

Anche per quanto riguarda la composizione della Sesta sezione, mentre l’originario modello organizzativo era ispirato alla regola che ad essa dovessero essere coassegnati tutti i consiglieri delle Sezioni civili, al fine di assicurare che l'attività di spoglio dei ricorsi risultasse utile anche per l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle Sezioni ordinarie, i più recenti interventi legislativi hanno imposto l’adozione di un modello organizzativo diverso, mediante la coassegnazione alla Sesta sezione di consiglieri dotati di particolari attitudini e in particolare della capacità di individuare prontamente i ricorsi da definire con sollecitudine e di motivare sinteticamente le relative decisioni. Si tratta d'altronde di un modello organizzativo già adottato con risultati positivi presso la Struttura Centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi.

2.4. La durata dei procedimenti.

Nel 2011 la durata media dei procedimenti definiti con pubblicazione in Corte di cassazione è stata pari a 36,7 mesi, contro il dato di 35,4 mesi nel 2010.

Si è registrato pertanto un aumento della durata media dei procedimenti rispetto al dato dell’anno precedente, con un sostanziale assestamento sul dato del 2009 (36,8).

La durata media maggiore si è registrata in quelle sezioni (come la Seconda sezione e la Sezione tributaria) che hanno definito in maggior numero procedimenti iscritti nel 2005 e/o nel 2006, mentre ha visto ridurre la durata media la Terza sezione che nel 2011 ha definito un maggior numero di procedimenti del 2009 e pochissimi procedimenti anteriori al 2006.

La durata media dei procedimenti definiti in Sesta sezione è di 14,1 mesi, mentre per la Struttura la durata di 23,5 mesi, con indici di durata media di gran lunga inferiori a quelli delle sezioni ordinarie.

Per la sensibile riduzione della durata media sarebbe necessario l’abbattimento di un numero elevato di processi iscritti negli anni più recenti (2010-2011) e nel 2012, ma ciò comporterebbe la permanenza di un forte arretrato relativo agli anni più risalenti.

Si è ritenuto pertanto, quanto alla durata dei procedimenti, di perseguire, più che l’obiettivo della immediata riduzione dei tempi di durata media dei processi pendenti, quello più realistico di definire i ricorsi iscritti negli anni più risalenti (2005 e 2006) e di ridurre sensibilmente il numero di quelli iscritti nel 2007, ferma restando la prosecuzione della trattazione dei procedimenti arretrati iscritti negli anni 2008 e 2009, anche in ragione dell’esigenza di ricercare e fissare in udienza filoni tematici che prescindano dallo stretto rispetto dell’ordine cronologico dei ricorsi, mentre la decisione dei ricorsi iscritti negli anni dal 2010 al 2012, è stata affidata prevalentemente all’attività della Sesta sezione.