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Decreto di attuazione: DM 24 dicembre

REDDITOMETRO 2.0 E REDDITEST 3.1 Premessa

3.2 Decreto di attuazione: DM 24 dicembre

Che dopo vent’anni i canoni e i parametri dello strumento di controllo dei redditi delle persone fisiche avessero bisogno di un radicale ripensamento è fuori discussione: la tabella ministeriale del 1992 mostra tutta la sua obsolescenza tanto in termini di significatività dei beni contemplati, quanto ad assurdità dei risultati ai quali conduce per effetto di un meccanismo assolutamente avulso dalla realtà.108

Con l’approvazione del DM 24 dicembre 2012109

ha preso ufficialmente il via il redditometro di “seconda generazione”.

Come già evidenziato nei primi capitoli del presente elaborato, tale decreto attuativo prende forma dalla rivisitazione del nuovo accertamento sintetico (in vigore per le annualità che vanno dall’anno solare 2009 in avanti) veicolato dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010; nello specifico esso si basa sul concetto di spesa da cui l’Amministrazione Finanziaria può risalire al reddito del contribuente sulla scorta, per l’appunto, delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta”, salvo prova contraria, fornita dal soggetto passivo, che le stesse sono state effettuate grazie a fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile.110

La norma primaria, nello specifico il nuovo co. 5 dell’art. 38 del DPR n. 600/73, prevede che la determinazione presuntiva del reddito può essere eseguita in via induttiva attraverso l’individuazione di un numero significativo di spese connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

E si giunge, dopo queste premesse, a fornire un’analisi sistematica dei contenuti del provvedimento in esame, la cui attesa non è stata breve, se si pensa che la presentazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta il 25 ottobre 2011, pertanto oltre un anno fa.111

Il sistema ricostruttivo impostato dal decreto parte, appunto, dal più volte citato concetto di spesa, in certi casi puntuale ed in altri invece ragionevolmente stimata, per arrivare

108

Nocera, 2012

109

Pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2013, n. 3. Per dettagli vedi in Appendice.

110

Pegorin, 2013

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alla definizione di un reddito presunto imputabile, in prima battuta, al nucleo familiare e poi, eventualmente, allo specifico contribuente.

La prima novità introdotta, pertanto, è legata, in modo apprezzabile sul piano logico, all’analisi di coerenza sulla situazione reddituale del nucleo familiare, quale centro comune di imputazione di spesa. Tuttavia, dal punto di vista dell’imposizione fiscale l’eventuale non congruità assegnata alla componente familiare deve essere poi declinata a livello di singolo contribuente, in quanto per definizione, il nostro sistema tributario è improntato sull’accertamento nei confronti della singola persona fisica.

Su questo aspetto, peraltro, gli artt. 2 e 3 del decreto dettano le linee guida da seguire al fine di attribuire al singolo soggetto passivo la quota proporzionale di spesa nella stima del reddito sintetico presunto.112

In particolare, l’art. 2 afferma che “le spese effettive sono imputate al contribuente sulla base delle effettive risultanze contabili113 e che si considerano sostenute dallo stesso anche le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”.

Come esplicita la recente Circolare n. 24/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2013, nel caso in cui siano state individuate spese indicate nella tabella A (come si vedrà in seguito), riferite a soggetti fiscalmente a carico, queste sono assegnate ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni d’imposta.

Nell’art. 3, invece, viene stabilito che “l’ammontare delle spese medie Istat riferite ai consumi del nucleo familiare di appartenenza vadano imputate ai singoli componenti con un sistema proporzionale basato sull’ammontare complessivo dei redditi riferibili al contribuente o, in mancanza di redditi, sulla base del rapporto di sostenimento delle spese effettive tra i componenti della famiglia”114, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.

Le spese mappate da redditometro sono individuate nell’allegato al decreto (Allegato A), il quale valorizza:

- una serie di voci riferibili a spese medie risultanti dalle indagini Istat; - gli incrementi patrimoniali (al netto dei disinvestimenti);

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Pegorin, 2013

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Riferimento al principio di attribuzione in base alla tracciabilità effettiva delle spese sostenute.

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- le spese relative ai dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, tracciate in maniera puntuale, in quanto presenti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria;

- altre spese anch’esse determinate in via presuntiva sulla base di analisi e studi socio economici anche di settore;

E’ altrettanto importante segnalare che il co. 6, art. 1 e la lett. e), art. 3, DM 24 dicembre 2012, dispongono che concorre a determinare il reddito accertabile sinteticamente oltre alle spese di qualsiasi genere sostenute (correnti o meno, analitiche o forfetarie), anche la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. Pertanto, anche le eventuali eccedenze positive tra la consistenza finanziaria all’1 gennaio e al 31 dicembre dell’anno oggetto di verifica, potranno essere elementi utilizzabili dall’Ufficio per procedere all’accertamento redditometrico.

Va inoltre evidenziato come il co. 6, art. 1, del menzionato decreto, consenta all’Agenzia delle Entrate di utilizzare anche altri elementi ed ulteriori indici diversi da quelli riportati nella Tabella A e inerenti a qualsiasi spesa sostenuta.

Da citare, per ultimo ma non per minore importanza, le due ulteriori tabelle di cui si compone il decreto:

 l’Allegato 1, riguardante i Kw medi delle tipologie dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base dei dati presenti nel PRA (Registro Pubblico Automobilistico);

 la Tabella B, relativa alle tipologie dei nuclei familiari e le corrispondenti aree territoriali di appartenenza.

3.3 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo: la