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Meccanismo di calcolo sulla base degli indici di capacità contributiva

(5) Procedura di accertamento Facoltà per l’Amministrazione

2.5 Meccanismo di calcolo sulla base degli indici di capacità contributiva

Lo scopo del meccanismo di calcolo sottostante il redditometro è quello di rapportare la disponibilità di determinati beni e servizi ad un certo livello di reddito, induttivamente configurabile. Il tutto si basa sul presupposto che il possesso di detti beni e la fruizione di certi servizi possono essere espressivi di una consistenza reddituale esponenzialmente proporzionata, considerando nel contempo l’incidenza delle spese di mantenimento che la stessa disponibilità comporta. Quest’ultima è indicativa, per ciascun periodo d’imposta in cui si realizza, di un valore che è frutto di un particolare procedimento di calcolo.84

I beni e servizi indice di capacità contributiva sono suddivisi in classi a seconda di dati oggettivi (quali la potenza della cilindrata per i veicoli a motore, i metri quadrati per gli immobili, etc…) e a ciascuno di essi viene determinato, sulla base di valutazioni empiriche, un importo che rappresenta la spesa connessa alla disponibilità del bene o servizio.

Successivamente, si riduce ognuno dei predetti importi in maniera proporzionale qualora il contribuente dimostri che il bene o il servizio è nella disponibilità di altri soggetti diversi dalle persone per le quali al dichiarante stesso spettano deduzioni o detrazioni fiscali (ad esempio coniuge, figli ed altri familiari a carico), oppure che per detti elementi al medesimo sono imputabili solo in parte le spese, o ancora, che gli stessi beni e servizi sono utilizzati nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo. Gli importi calcolati su base annua, inoltre, sono proporzionalmente ridotti se risulta che la disponibilità del corrispondente elemento-indice non è riferita all’intera annualità. Il valore quantificato viene poi moltiplicato per il rispettivo coefficiente, come da tabella ministeriale allegata, che individua la propensione media al consumo, ovvero la quota di reddito destinata a quel tipo di spesa.

Con tale processo, perciò, si stima il reddito imputabile ad ogni singolo bene o servizio individuato dal decreto quale indice di capacità contributiva.

I valori ottenuti in tal modo, vengono tra loro sommati mediante il metodo della stratificazione attenuata. Come già anticipato, i diversi valori sono ordinati in senso

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decrescente e vengono loro applicate le seguenti percentuali: 100% per l’importo più alto, 60% per il secondo importo più elevato, 50% per il terzo, 40% per il quarto e 20% per ciascun importo successivo al quarto.

E’ nel successivo passaggio che vengono considerati, in aggiunta agli elementi espressamente riportati nella tabella allegata al decreto, ulteriori, ma pur sempre disponibili, elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.

Alla somma di tutti i valori determinati secondo le modalità sopracitate, deve essere aggiunta la quota di reddito da attribuire all’anno sottoposto ad accertamento di eventuali spese per incrementi patrimoniali85, tra le quali si possono distinguere:

- conferimenti o altri finanziamenti in società; - acquisizione di quote societarie;

- acquisizione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari a questi assimilati;

- acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari a queste assimilati; - acquisizione di altri titoli in serie o di massa;

- acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili;

ed ulteriori investimenti del genere, nella misura, ai sensi del comma 5 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 e salvo prova contraria del contribuente, di un quinto all’anno di effettuazione della spesa e di un quinto a ciascuno dei quattro anni precedenti.86

Il valore finale determinato in base a tutta la procedura sopra descritta, è dato quindi dal complesso:

 dei valori calcolati con riferimento ai beni e servizi in tabella, previa applicazione degli importi, dei coefficienti e delle riduzioni poc’anzi indicate;

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Per gli accertamenti riguardanti i periodi d’imposta sino al 2008 i cosiddetti “incrementi patrimoniali” si riferiscono a quelle spese del contribuente che hanno accresciuto il patrimonio del soggetto stesso. Non sono espressamente previsti da alcuna disposizione normativa, per cui si fa riferimento alle posizioni della prassi e della giurisprudenza che sottolineano, in proposito, l’acquisto di immobili e di beni di valore, nonché, come esplicitato nel testo, l’acquisizione di pacchetti azionari ma anche la sottoscrizione di aumenti di capitale, o ancora, operazioni di finanziamento soci.

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Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 248/2005 la quota riferita alle spese per incrementi patrimoniali veniva considerata nella misura di un sesto all’anno in cui era stata sostenuta tale spesa e di un sesto a ciascuno dei cinque anni precedenti.

 dei valori presuntivamente determinati ai beni e servizi nella disponibilità del contribuente (persona fisica) ma non indicati in tabella e perciò calcolati prescindendo da importi e coefficienti tabellari;

 della “quota parte” della spesa sostenuta da contribuente per incrementi patrimoniali, ivi compreso l’acquisto dei beni (non anche dei servizi) indicati nella tabella e degli altri beni nella disponibilità del dichiarante stesso.

La sommatoria di questi valori costituisce il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente che può essere riferito allo stesso per il periodo e/o ai periodi d’imposta in cui è stata acquisita e/o mantenuta la disponibilità, di fatto o di diritto, dei beni o servizi indicativi di capacità contributiva.

Il reddito complessivo netto così risultante va quindi confrontato con quello dichiarato dal contribuente87. Qualora emerga che il valore del reddito complessivo netto sinteticamente determinato si discosti dal reddito dichiarato dal contribuente, per due o più periodi d’imposta consecutivi88

, in misura pari o superiore al 25% di quello dichiarato, l’Agenzia delle Entrate, relativamente al periodo o ai periodi d’imposta in oggetto, può attribuire al contribuente il medesimo reddito determinato.

Tuttavia l’Ufficio può non procedere all’accertamento nel caso in cui il reddito complessivo netto sia stato sinteticamente determinato sulla base di uno solo degli indicatori contemplati dal DM 10 settembre 1992 e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti.

Il contribuente può, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. 600/1973, dimostrare, anche prima della notificazione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte ovvero smobilizzi patrimoniali; l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

87Dal reddito complessivo netto determinato, il previgente art. 38 del D.P.R. n. 600/73, comma 7, non

permetteva di dedurre gli oneri di cui all’art. 10 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).

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Vedi per ulteriori approfondimenti la circolare n. 101/E del 1999, seguita dalla più recente n. 49/E del 2007.

2.6 Cenni alla difesa del contribuente: il ruolo del contraddittorio e l’onere della