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IL “DECRETO DEL FARE”

Nel documento Il concordato preventivo con riserva (pagine 30-32)

Il nuovo decreto interviene solamente dopo un anno dalle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Sviluppo”, la motivazione è semplice, il legislatore in questo periodo ha riscontrato un diffuso ed abusivo ricorso allo strumento di concordato preventivo con riserva. Ha dunque deciso di ratificare il precedente decreto con il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013. Grazie all’articolo 82 della Legge n. 98/2013 vengono modificati i commi 6, 7 e 8 dell’art. 161 l. fall., introducendo numerose novità. Lo scopo del “Decreto del Fare” è quello di rendere trasparente sin da subito lo stato di salute dell’impresa integrando il deposito obbligatorio dei bilanci con una lista dei creditori esistenti al momento del ricorso, inoltre viene nominato a priori il commissario giudiziale con nuovi poteri e obblighi informativi periodici da parte del debitore, prima dell’ammissione alla procedura. Le rettifiche apportate al concordato in bianco vengono immediatamente applicate alle procedure interessate, salvo compatibilità delle disposizioni, in caso contrario le modifiche si ritengono irretroattive52.

Il concordato preventivo con riserva veniva utilizzato dagli imprenditori con l’unico scopo di recare danno ai creditori53, evitando o ritardando le iniziative di soddisfacimento, tramite

un’applicazione distorta ed abusiva dello strumento. Per correggere l’eccessivo utilizzo del concordato in bianco, viene attuato un intervento d’urgenza per conservare la flessibilità e la snellezza dello stesso, evitando un potenziale esercizio distorto non corrispondete alla ratio del legislatore, reso possibile incrementando la protezione del ceto creditorio54. Per

salvaguardare l’obiettivo non viene alterata la struttura generale dell’istituto, ma operazione coinvolge il patrimonio informativo e i poteri del tribunale che vengono potenziati per arrestare eventuali condotte abusive.

Il precedente “Decreto Sviluppo” concede al debitore la possibilità di depositare la domanda di concordato presso la cancelleria del tribunale competente, rinviando la presentazione dei documenti necessari in un secondo momento, come previsto dall’art. 161 l. fall., gli effetti vengono prodotti immediatamente ma spesso questa concessione ha un uso smodato. Per

52 Tribunale di Pavia il 26 giugno 2013.

salvaguardare la normativa, il c.d. “Decreto del Fare” introduce delle novità in capo al comma 6 dell’art. 161 l. fall., è stato previsto l’obbligo di depositare un elenco di tutti i creditori e dei loro crediti spettanti insieme alla domanda di concordato in bianco. Tale documento permette al tribunale di avere conoscenza immediata e trasparente della situazione del debitore, in aggiunta deve concedere al giudice delegato o al commissario giudiziale (se nominato), la visione delle scritture e libri contabili in qualsiasi momento della procedura.

L’ingresso del commissario giudiziale viene sempre inserita nel sesto comma, il tribunale ha la capacità di nominare questa figura qualora lo ritenesse necessario ai fini del procedimento, già nel decreto in cui viene stabilito il termine per il deposito del piano e della proposta. Il commissario studia le scritture contabili dell’impresa e accerta la veridicità dei materiali depositati, la sua nomina avviene con decreto motivato, ma in caso di mancata assegnazione il tribunale non deve esplicitare le ragioni per cui non la dispone. La carica può arrivare anche in un secondo momento attraverso diverse circostanze con un provvedimento mirato a prorogare il termine temporale, ovvero nell’occasione dell’autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione. Lo scopo del commissario giudiziale è di garantire li corretto utilizzo del concordato preventivo in bianco, grazie alla modifica dei commi 6, 7, 8, vengono affidate diverse competenze e controlli in ambito generale riguardo l’adempimento delle attività, degli obblighi informativi e sul compimento di atti specifici da parte del debitore. Esegue altresì una funzione di controllo ai fini dell’accertamento della proposta e del piano, supervisionando l’imprenditore durante lo svolgimento dei suoi obblighi informativi stabiliti dal tribunale. Svolge anche dei compiti specifici in quanto viene interpellato dal tribunale prima di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione55, ed esprime i propri pareri

riguardo le operazioni rilevanti56, grazie alla dichiarazione del tribunale il commissario

giudiziale potrà accompagnare la dichiarazione di fallimento, a seguito dell’istanza emanata dal Pubblico Ministero.

55 L’art. 161 comma 7, dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere

gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato.

Un elemento connesso alla fissazione del termine viene inserito nella trasformazione dell’ottavo comma dell’art. 161 l. fall. in ambito degli obblighi informativi, secondo detta norma il debitore deve informare il tribunale attraverso una situazione finanziaria dell’impresa a cadenza mensile, pubblicata nel registro delle imprese il giorno successivo alla consegna a cura del cancelliere. Il carattere mensile è una novità assoluta introdotta per garantire una continua sorveglianza del debitore, il mancato adempimento degli obblighi informativi conduce all’inammissibilità della domanda. Il termine viene ridotto dal tribunale qualora accerti che l’attività del debitore risulti inadeguata rispetto la proposta e il piano, questa procedura è consentita anche d’ufficio. Confrontando i due Decreti, notiamo l’intento di evitare un utilizzo contraffatto del concordato in bianco, il legislatore cerca di porre rimedio fortificando i poteri del tribunale e aumentando le indicazioni poste dal debitore per garantire il corretto svolgimento della procedura.

Nel documento Il concordato preventivo con riserva (pagine 30-32)