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Modelli e campo di applicazione

Nel documento Il concordato preventivo con riserva (pagine 91-94)

PROBLEMI DI APPLICAZIONE 3.1 REGOLAMENTO CE 1346/

3.1.1. Modelli e campo di applicazione

Il primo modello accolto dall’EIR è quello delle insolvenze trasfrontagliere influenzato dal principio dell’universalità limitata, non si considera più un procedimento concorsuale unico ma è possibile tenere aperte contemporaneamente più procedure nazionali in capo allo stesso soggetto. Le procedure concorsuali non sono tutte uguali secondo EIR, infatti vengono classificate in base alla gerarchia internazionale della giustizia. La procedura principale è unica, viene iniziata da giudici dello Stato membro dove è collocato il centro di maggiore interesse dell’imprenditore.

Il procedimento locale, invece, può seguire187 o anticipare l’apertura di quella

principale, rimanendo comunque subordinata188 ad essa, sono consentite una o più

procedure contemporanee e producono effetti limitati ai beni del debitore situati nello Stato in qui è stata depositata la domanda di concordato, vengono rispettati

186 Il Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, definito EIR, riguarda le procedure di

insolvenza ed è entrato in vigore solo nel maggio del 2002, trova applicazione in tutti gli stati comunitari tranne in Danimarca.

187 Solo a determinate condizioni, le procedure locali vengono reputate indipendenti e vengo aperte prima della

procedura principale dello Stato COMI, ma bisogna limitare il numero delle aperture locali prima di quelle principali, secondo la Corte di Giustizia UE del 2001.

188 GIORGINI G., il centro degli interessi principali del debitore insolvente in diritto comparato, in Giurisprudenza

gli interessi locali e posso essere avviate anche da giudici di altri Stati membri dove sono presenti altri patrimoni del debitore.

Il Regolamento CE consente l’ammissione di più procedure nazionali a carico dello stesso individuo definendo quella principale con vocazione universale limitata189, se

non viene attivata quella locale per mancanza di presupposti la principale non sarà vincolata alla propria tendenziale universalità.

L’articolo 4 del regolamento CE190 si occupa dell’applicabilità della legge a tutte le

procedure di insolvenza e gli effetti prodotti nello Stato di apertura191, sviluppando

gli effetti in tutti gli Stati dell’Unione europea. Esistono delle eccezioni alla regola trattate nei successivi dieci articoli, i quali individuano ulteriori criteri d’imposizione diversi dallo Stato di apertura, l’articolo 5 per esempio tratta l'apertura della procedura di insolvenza che può avvenire in relazione ai diritti reali dei terzi, altri invece riguardano i contratti di lavoro, compensazioni, riserva di proprietà.

189 E’ consentita la procedura secondaria nello Stato membro COMI anche quando la procedura principale ha

finalità di tutela, spetta al giudice competente aprirla considerando gli obiettivi e l’economia del regolamento.

190 Articolo 4 reg. CE n. 1346/2000 si occupa dell’ambito di applicazione

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura". La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza; b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore; d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;

k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza; l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Riguardo a questi articoli la Corte di Giustizia nel 2010 si è occupata del caso MG Probud Gdynia. La società presenta una procedura sulle azioni esecutive individuali, approvata dal tribunale di una cittadina in Polonia (Stato di apertura). Questo fatto impediva ad altri Stati di avviare ulteriori procedure e di intraprendere o continuare le azioni esecutive sui beni del debitore iniziate dallo Stato di apertura, dunque gli altri paesi non potevano far nulla riguardo ai beni del debitore situati nel loro territorio. La pronuncia della Corte afferma che in mancanza di specifiche disposizioni di segno opposto, la procedura polacca viene resa esecutiva a tutti i creditori situati nella Comunità Europea.

La procedura d’insolvenza aperta per prima viene riconosciuta automaticamente da tutti gli atri Stati membri, grazie a due criteri fondamentali, quello di priorità e propagazione degli effetti. L’articolo 16 riconosce come Stato di apertura quel paese dove è iniziato il procedimento e ha sede principale dei suoi affari l’imprenditore, la procedura viene immediatamente riconosciuta dalle altre nazioni diventando l’unica ammissibile nell’Unione Europea, senza alcun intervento preventivo di deliberazione. Grazie a questo articolo si evitano conflitti di giurisdizione sulla base del criterio di prevenzione temporale192.

Analizziamo ora quali procedure possono entrare nel campo di applicazione del Regolamento CE, l’art. 1193 elenca i requisiti indispensabili per le procedure di

insolvenza, previsti solo per quelle concorsuali, fondate sull’insolvenza del debitore, sullo spossessamento totale o parziale e sulla nomina del curatore.

Il secondo articolo contiene invece dei documenti allegati che introducono una serie di soggetti che possono essere nominati curatore o liquidatore. Presenta tre diversi allegati denominati A, B, C, sono testi redatti dagli singoli Stati membri quindi possono risultare diversi o simili tra loro.

192 Definizione introdotta dalla Cassazione il 14 aprile 2008. 193 Articolo 1, Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.

Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.

Nell’allegato A vengono indicate le procedure concorsuali trattate nell’articolo 1, in Italia appartengono a questa categoria il Fallimento, il Concordato preventivo, la Liquidazione coatta amministrativa e l’Amministrazione straordinaria.

Il gruppo B include le procedure di insolvenza194, già presenti nel procedimento,

come procedure di liquidazione. La differenza si concentra sulla natura liquidatoria dell’iter, infatti comporta la restituzione dei beni del debitore anche se è stata chiusa da un concordato o per insufficienza dell’attivo.

La configurazione del curatore invece è contenuta nell’accluso C, la professione viene esercitata da qualsiasi persona o organo con funzione amministrativa ovvero liquidatoria dei beni del debitore per i quali sia già avvenuto lo spossessamento. Nel nostro paese i soggetti autorizzati sono il Curatore, il Liquidatore Giudiziale e il Commissario Giudiziario, Straordinario e Liquidatore.

Nel documento Il concordato preventivo con riserva (pagine 91-94)