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Il Decreto Legislativo n 196/2003

CAPITOLO 3 Tutela della riservatezza e diritto di accesso

4. Il Decreto Legislativo n 196/2003

Il 30 giugno 2003 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 196, cosiddetto “Codice

sulla protezione dei dati personali” o più semplicemente “Codice sulla privacy”, il

quale ha abrogato la legge 675/96 ed i successivi decreti in materia di diritto di

accesso e riservatezza, che però non si ripropone di modificare completamente la

disciplina precedente, ma cerca piuttosto di accordare le norme sulla tutela della

riservatezza con la legge prima del diritto di accesso, cioè la legge 241/9094.

Questo decreto introduce nuove categorie di dati e così abbiamo:

a) dati comuni; b) dati sensibili; c) dati giudiziari; d) dati ipersensibili95.

Gli articoli che interessano maggiormente alla nostra trattazione sono gli articoli 59

e 60 del D.Lgs. 196/2003, anche se è necessario fare un piccolo cenno all’art 19

94 F. Caringella, R. Garofoli, M. T. Sempreviva, op. cit., p. 531; cfr. A. Di Lorenzo, op. cit. 95 A. Di Lorenzo, op. cit.; cfr. P. Algieri, L’accesso agli atti amministrativi, in

del medesimo decreto sui dati comuni, il quale afferma che la comunicazione di

questi dati da parte di un soggetto pubblico a privati deve essere svolta soltanto se

previsto dalle legge o da un regolamento ed in particolare l’art 19 al comma 1

afferma “Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da

quelli sensibili e giudiziari, fermo restando quanto previsto dall’art 18, comma 2,

anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda

espressamente”96.

Il primo articolo su cui concentrare la nostra attenzione è l’art 59 del decreto,

intitolato “Accesso ai documenti amministrativi”, che afferma “Fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto

di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela

giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi

regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e

giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di

96 C. Puzzo, C. Giurdanella, op cit., p. 42; cfr. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in

accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di

rilevante interesse pubblico”. Dobbiamo innanzitutto sottolineare che questo

articolo è molto importante per il fatto che è considerato il “perno” di tutto ciò che

ruota intorno al rapporto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza; notiamo

inoltre che l’oggetto di questo articolo sono i dati comuni, sensibili e giudiziari e

che ovviamente vi è un richiamo esplicito alla legge 241/90 (dal momento che

l’intento del legislatore del 2003 era quello di ricondurre la tutela della riservatezza

alle disposizioni della legge del 1990) perché da una prima lettura letterale è

chiaro che la pubblica amministrazione potrà consegnare i dati comuni richiesti dal

soggetto privato e riguardanti anche la sfera privata di un soggetto terzo, soltanto

nel caso in cui il suo interesse sia “diretto,concreto ed attuale corrispondente ad

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si è chiesto

l’accesso”97.

97 C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 42-43; cfr. P. Algieri, op. cit.; cfr. F. Caringella, R. Garofoli , M. T. Sempreviva, op. cit., p. 531-532; cfr. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di

In riferimento ai dati sensibili, l’art 4, comma 1, lettera d) del medesimo decreto ci

dà la definizione di questo termine affermando che per dati sensibili si intendono “i

dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,

nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Quindi si tratta di dati che riguardano la sfera personale di un soggetto, le sue

idee, i suoi pensieri, la cui conoscenza da parte di altre persone potrebbe recare

un grave danno al soggetto. Per quanto riguarda l’accesso di questi dati dobbiamo

leggere insieme sia l’art 59 del decreto 2003 sia gli articoli 22 e seguenti della

legge 241/90, in particolare il nuovo articolo 24, comma 7 di tale legge per cui

“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri

interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,

previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di

dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”98.

Riprendendo l’art 16 del D.Lgs. 135/1999, è prevista la possibilità anche per i dati

sensibili soltanto della visione del documento e non anche della possibilità di farne

copia ed inoltre soltanto nei casi previsti dalla legge o, in mancanza, di un

regolamento adottato dai soggetti pubblici interessati in base all’art 20, comma 1

del D. Lgs. 196/200399.

Per quanto riguarda invece i dati “ipersensibili” la norma di riferimento è l’art 60 del

medesimo decreto che afferma “Quando il trattamento concerne dati idonei a

rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la

situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di

accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti

dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o

liberta' fondamentale e inviolabile”. Essendo di fronte ad argomenti di particolare

98 P. Algieri, op. cit.; cfr. Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo, in

www.bosettiegatti.eu; cfr. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione

dei dati personali, in www.camera.it

delicatezza per il soggetto, è ovvio che il legislatore abbia dovuto inserire un

articolo per tutelare maggiormente i soggetti e per evitare che queste circolazioni

potesse circolare in modo troppo semplice ed è per questo che si fare un

bilanciamento tra i due interessi e la possibilità di entrare in possesso di quei dati

da parte di soggetti privati può essere permessa soltanto nel caso in cui la

posizione soggettiva di colui che fa la richiesta sia di rango pari o superiore alla

posizione soggettiva del soggetto da tutelare100.

Ovviamente il titolare dei dati, qualora la pubblica amministrazione, decida di

consentire l’accesso a quelle informazioni da parte di altri soggetti, è tutelato dal

momento che il soggetto pubblico ha l’obbligo di inviargli la comunicazione in

maniera tempestiva dell’inizio del procedimento in base all’art 7 della legge

241/90101.