CAPITOLO 3 Tutela della riservatezza e diritto di accesso
4. Il Decreto Legislativo n 196/2003
Il 30 giugno 2003 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 196, cosiddetto “Codice
sulla protezione dei dati personali” o più semplicemente “Codice sulla privacy”, il
quale ha abrogato la legge 675/96 ed i successivi decreti in materia di diritto di
accesso e riservatezza, che però non si ripropone di modificare completamente la
disciplina precedente, ma cerca piuttosto di accordare le norme sulla tutela della
riservatezza con la legge prima del diritto di accesso, cioè la legge 241/9094.
Questo decreto introduce nuove categorie di dati e così abbiamo:
a) dati comuni; b) dati sensibili; c) dati giudiziari; d) dati ipersensibili95.
Gli articoli che interessano maggiormente alla nostra trattazione sono gli articoli 59
e 60 del D.Lgs. 196/2003, anche se è necessario fare un piccolo cenno all’art 19
94 F. Caringella, R. Garofoli, M. T. Sempreviva, op. cit., p. 531; cfr. A. Di Lorenzo, op. cit. 95 A. Di Lorenzo, op. cit.; cfr. P. Algieri, L’accesso agli atti amministrativi, in
del medesimo decreto sui dati comuni, il quale afferma che la comunicazione di
questi dati da parte di un soggetto pubblico a privati deve essere svolta soltanto se
previsto dalle legge o da un regolamento ed in particolare l’art 19 al comma 1
afferma “Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari, fermo restando quanto previsto dall’art 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente”96.
Il primo articolo su cui concentrare la nostra attenzione è l’art 59 del decreto,
intitolato “Accesso ai documenti amministrativi”, che afferma “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto
di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
96 C. Puzzo, C. Giurdanella, op cit., p. 42; cfr. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in
accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico”. Dobbiamo innanzitutto sottolineare che questo
articolo è molto importante per il fatto che è considerato il “perno” di tutto ciò che
ruota intorno al rapporto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza; notiamo
inoltre che l’oggetto di questo articolo sono i dati comuni, sensibili e giudiziari e
che ovviamente vi è un richiamo esplicito alla legge 241/90 (dal momento che
l’intento del legislatore del 2003 era quello di ricondurre la tutela della riservatezza
alle disposizioni della legge del 1990) perché da una prima lettura letterale è
chiaro che la pubblica amministrazione potrà consegnare i dati comuni richiesti dal
soggetto privato e riguardanti anche la sfera privata di un soggetto terzo, soltanto
nel caso in cui il suo interesse sia “diretto,concreto ed attuale corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si è chiesto
l’accesso”97.
97 C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 42-43; cfr. P. Algieri, op. cit.; cfr. F. Caringella, R. Garofoli , M. T. Sempreviva, op. cit., p. 531-532; cfr. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di
In riferimento ai dati sensibili, l’art 4, comma 1, lettera d) del medesimo decreto ci
dà la definizione di questo termine affermando che per dati sensibili si intendono “i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Quindi si tratta di dati che riguardano la sfera personale di un soggetto, le sue
idee, i suoi pensieri, la cui conoscenza da parte di altre persone potrebbe recare
un grave danno al soggetto. Per quanto riguarda l’accesso di questi dati dobbiamo
leggere insieme sia l’art 59 del decreto 2003 sia gli articoli 22 e seguenti della
legge 241/90, in particolare il nuovo articolo 24, comma 7 di tale legge per cui
“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”98.
Riprendendo l’art 16 del D.Lgs. 135/1999, è prevista la possibilità anche per i dati
sensibili soltanto della visione del documento e non anche della possibilità di farne
copia ed inoltre soltanto nei casi previsti dalla legge o, in mancanza, di un
regolamento adottato dai soggetti pubblici interessati in base all’art 20, comma 1
del D. Lgs. 196/200399.
Per quanto riguarda invece i dati “ipersensibili” la norma di riferimento è l’art 60 del
medesimo decreto che afferma “Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o
liberta' fondamentale e inviolabile”. Essendo di fronte ad argomenti di particolare
98 P. Algieri, op. cit.; cfr. Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo, in
www.bosettiegatti.eu; cfr. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione
dei dati personali, in www.camera.it
delicatezza per il soggetto, è ovvio che il legislatore abbia dovuto inserire un
articolo per tutelare maggiormente i soggetti e per evitare che queste circolazioni
potesse circolare in modo troppo semplice ed è per questo che si fare un
bilanciamento tra i due interessi e la possibilità di entrare in possesso di quei dati
da parte di soggetti privati può essere permessa soltanto nel caso in cui la
posizione soggettiva di colui che fa la richiesta sia di rango pari o superiore alla
posizione soggettiva del soggetto da tutelare100.
Ovviamente il titolare dei dati, qualora la pubblica amministrazione, decida di
consentire l’accesso a quelle informazioni da parte di altri soggetti, è tutelato dal
momento che il soggetto pubblico ha l’obbligo di inviargli la comunicazione in
maniera tempestiva dell’inizio del procedimento in base all’art 7 della legge
241/90101.