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Le novità introdotte dalla legge 15/2005

CAPITOLO 2 L’evoluzione normativa dell’accesso dalla legge 241/90 alla

3. Le novità introdotte dalla legge 15/2005

Passati 15 anni dalle prime due leggi che hanno dato un significativo apporto al

diritto di accesso, il legislatore ha deciso di compiere nel nostro ordinamento

modifiche al procedimento amministrativo per cercare di prescrivere una disciplina

più organica e completa rispetto alle leggi precedenti ed ha così emanato una

nuova legge, la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, la quale ha visto inoltre una

profonda riscrittura del capo V della legge 241/90 che si occupa di disciplinare il

diritto di accesso ai documenti amministrativi57.

Il nostro ordinamento nel corso degli anni è cambiato continuamente ed è per

questo che il legislatore ha deciso di emanare questa nuova legge per adeguarla

56 R. Scarciglia, op. cit., p. 56-60; cfr. Legge 8 giugno 1990, n. 142. Ordinamento delle autonomie locali, in edscuola.it

57 Ciammola, Il diritto di accesso ai documenti dopo la legge n. 15 del 2005: natura, soggetti legittimati e

ambito applicativo, in www.amministrazioneincammino.it; cfr. Dott. Aldo Ceniccola, Il diritto di

sia alle nuove pronunce della dottrina e della giurisprudenza sia a nuove leggi sia

ad innovazioni all’interno della Costituzione, come per esempio le recenti

disposizioni che sono state apportate nel codice della privacy oppure la riforma del

Titolo V, parte II della Costituzione58.

Questa nuova legge non ha modificato completamente la vecchia disciplina, ma si

è concentrata soprattutto su alcuni aspetti fondamentali del diritto di accesso,

come:

a) la natura, dando una definizione di “diritto di accesso” e dell’oggetto di esso; b) i titolari del diritto;

c) il procedimento; d) i limiti59.

Il primo articolo riformato che andiamo ad analizzare è l’art 15 della legge 15/2005

che sostituisce l’art 22 della legge 241/90: si tratta del diritto di accesso

58 P. Pozzani, Nuovi profili del diritto di accesso dopo l. 15/2005, in www.francocrisafi.it; cfr. C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 3-4; cfr. F. Caringella, R. Garofoli, M. T. Sempreviva, op. cit., p. 14

“conoscitivo” oppure “informativo” che si differenzia da quello disciplinato dall’art

10 della legge precedente, detto “partecipativo”60.

Il primo comma dell’art 15 è importante perché ci fornisce la definizione non

soltanto di diritto di accesso, ma anche di altre essenziali espressioni per poter

capire a fondo questo istituto:

a) alla lettera a il diritto di accesso è definito come “il diritto degli interessati di

prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”61;

b) alla lettera b con il termine interessati si intendono “tutti i soggetti privati,

compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

In primo luogo dobbiamo dire che l’articolo sottolinea che l’interesse deve essere

diretto, ovvero personale e questo significa che deve appartenere alla sfera

dell’interessato; concreto e quindi ci deve essere uno stretto legale tra il soggetto

60 Dott. Aldo Ceniccola, op. cit.

61 Paola Pozzani, op. cit.; cfr. Dott. Aldo Ceniccola, op. cit.; cfr. C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 13; cfr. Legge 11 Febbraio 2005, n. 15. Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241,

ed un bene che si trova nel documento che viene richiesto; attuale, termine

dibattuto rispetto agli altri due, ma che comunque si pensa debba riguardare la

richiesta di accesso ai documenti. Oltre a questi tre aggettivi, la dottrina prevalente

ne individua anche altri due: serio, meritevole e ciò significa che lo scopo

dell’interesse deve essere quello di creare disagio e tormento; adeguatamente

motivato, perché le motivazioni dell’interesse devono essere inserite all’interno

della domanda62.

In secondo luogo ci dobbiamo concentrare sull’espressione “tutti i soggetti privati”

che ha sostituito il termine “chiunque” della precedente normativa perché

sottolinea che si debba escludere automaticamente che i soggetti pubblici siano

titolari del diritto di accesso, in base al nuovo articolo 15, comma 5 della legge

15/2005; mentre in precedenza la giurisprudenza aveva previsto la possibilità

anche per i soggetti pubblici di esercitare il diritto di accesso.

Mentre in passato il termine “chiunque” aveva dato problemi per quanto riguarda

la sua interpretazione, con la nuova legge si distinguono i tre elementi con i quali

62 Dott. Aldo Ceniccola. op. cit.; cfr. C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 22; cfr. Legge 11 febbraio 2005,

si individua la titolarità di un soggetto: “la natura giuridica del titolare; i requisiti

della situazione giuridicamente tutelata che è posta alla base della richiesta; il

collegamento tra questa situazione ed il documento che si richiede”63.

Questa espressione “tutti i soggetti privati” deriva anche dal fatto che il legislatore

ha voluto dare importanza al lavoro di molte associazioni formalmente di natura

privata, che però si sono occupati della difesa di interessi superindividuali, come

per esempio la tutela del patrimonio artistico e storico64.

In terzo luogo dobbiamo sottolineare che in questo nuovo articolo si parla di

“situazione tutelata” e non più “situazione rilevante” e che questa debba essere

posta in collegamento dalla legge con il documento del quale l’interessato richiede

l’accesso65;

c) alla lettera c con il termine controinteressati si intende “tutti i soggetti, individuati

o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che

63 C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 21-24-25 64 Ivi, p. 21-22

dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla

riservatezza”66;

d) alla lettera d viene definito l’oggetto del diritto di accesso, il documento

amministrativo è “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o

non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica

amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente

dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Con

questa nuova definizione sono stati risolti due problemi rispetto alla disciplina

precedente: da una parte l’articolo ci dice che possono essere oggetto del diritto di

accesso anche gli atti interni, cioè gli atti endoprocedimentali; dall’altra parte ci si è

chiesti se oggetto del diritto potessero essere anche gli atti di diritto privato che

sono stati emessi dalla pubblica amministrazione e la risposta della dottrina più

recente è stata quella di sottolineare il fatto che non sia importante se si tratti di

atti di diritto privato o pubblico, ma l’importante è che si tratti di un’attività in cui la

pubblica amministrazione segue il principio di imparzialità e la tutela dell’interesse

pubblico67;

e) alla lettera e infine troviamo il termine pubblica amministrazione, inteso come

t

utti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”68.

Il fondamento giuridico del diritto di accesso conoscitivo lo ritroviamo sia nel

“principio di trasparenza amministrativa” sia negli articoli 97 e 98 della

Costituzione dove vengono formulati i principi di buon andamento ed imparzialità

della Costituzione; inoltre la legge 15/2005 ha espresso un nuovo principio al suo

art 15,comma 2 dove afferma “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le

sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività

amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e

la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la

67 Dott. Aldo Ceniccola, op. cit.; cfr. Legge 11 febbraio 2005, n. 15, in www.camera. it 68 Legge 11 febbraio 2005, n. 15, in www.camera.it

potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di

garantire livelli ulteriori di tutela”. Questo nuovo principio quindi può essere

rinvenuto nell’art 117, comma 2, lettera m della Costituzione che afferma che “lo

stato ha legislazione esclusiva nelle determinazioni dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale”. In questo senso quindi il lavoro amministrativo svolto delle

regioni e degli enti può essere vincolato dall’accesso ai documenti amministrativi;

però con questa nuova legge le regioni e gli enti hanno la possibilità di garantire

maggior tutela per quanto riguarda le loro competenze e di conseguenza regolare

nei limiti concessi l’esercizio del diritto di accesso. Pertanto si dice che il diritto di

accesso non soltanto è stato elevato a principio generale dell’attività

amministrativa, ma inoltre ha una grande rilevanza costituzionale69.

Il secondo articolo che andiamo ad analizzare è il nuovo art 16 della legge

15/2005 che ha sostituto l’art 24 della legge 241/90 in cui si tratta il tema

69 Dott. Aldo Ceniccola, op. cit.; C. Puzzo, C. Giurdanella, op. cit., p. 4, cfr. F. Caringella, R. Garofoli, M. T. Sempreviva, op. cit., p. 15; cfr. Legge 11 febbraio 2005, n. 15, in www.camera.it, cfr. Articolo 117

dell’esclusione del diritto di accesso, il quale è stato modificato soprattutto per

adeguarlo alla nuova disciplina in tema di privacy ed al comma 1, oltre alla lettera

a già prevista dalla normativa precedente, introduce altri casi in cui il diritto di

accesso può essere escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di stato; b) nei procedimenti tributari;

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di

atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti

informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Un’altra importante novità di questo articolo è il comma 4 nel quale viene

introdotto il “potere di differire” l’accesso ai documenti che vengono richiesti dai

soggetti interessati, cioè la possibilità per la pubblica amministrazione di negare

l’accesso a quei documenti soltanto per un periodo di tempo stabilito: questo

poteva essere svolto soltanto nei casi in cui la richiesta di un documento potesse

ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

Inoltre al comma 6 è prevista la possibilità per il governo di sottrarre l’accesso in

alcuni stabiliti, in base all’art 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Infine troviamo il comma 7, probabilmente la novità più importante di questo

articolo 16, dove si afferma “Deve comunque essere garantito ai richiedenti

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare

o per difendere i propri interessi giuridici” e questo è un grande passo in avanti

rispetto alla legge 241/90 in cui si affermava che l’accesso ai documenti

amministrativi per la difesa di interessi giuridici fosse condizionata soltanto ai casi

in cui ci fosse conflitto tra diritto di accesso e riservatezza70.

Per quanto riguarda gli articoli restanti dobbiamo sottolineare che l’art 23 (ambito

di applicazione del diritto di accesso), l’art 26 (obbligo di pubblicazione), l’art 28

(segreto d’ufficio) non sono stati riformati con la legge 15/2005; l’art 31 invece è

stato abrogato con la nuova normativa; infine l’art 25 è stato sostituito soltanto in

70 P. Pozzani, op. cit.; cfr. Dott. Aldo Ceniccola, op. cit.; cfr. Legge 11 febbraio 2005, n. 15, in www.camera.it

parte dall’art 17 della legge 15/2005 che ha introdotto alcune novità, come per

esempio una “nuova ipotesi di silenzio rigetto da parte del legislatore, decorso un

periodo di 30 giorni che sia la commissione sia il difensore civico hanno per

decidere”71.

Possiamo concludere dicendo che la nuova legge 15/2005 è stata molto criticata

perché da una parte ha portato molte novità positive al diritto di accesso, come

averlo elevato a principio generale dell’attività amministrativa, dall’altra parte però

ha ristretto molto l’ambito di applicazione di questa disciplina, per esempio

restringendo la nozione di condizione legittimante, ma allo stesso tempo

affermando che tutti i documenti amministrativi sono accessibili.

Di conseguenza ci si domanda se il legislatore forse, nel voler modernizzare ed

adattare la legge alle novità normative e costituzionali, abbia perso di vista il suo

obiettivo principale e si sia allontanato troppo dalla visione dell’art 241/9072.

71 C. Giurdanella, C. Puzzo, op. cit., p. 13-15; cfr. Dott. Aldo Ceniccola, op. cit.; cfr. Legge 11 febbraio

2005, n. 15, in www.camera.it