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Diritto di accesso generalizzato ed appalti pubblici: i primi contrast

CAPITOLO 4 L’accesso civico

6. Diritto di accesso generalizzato ed appalti pubblici: i primi contrast

giurisprudenziali e le vicende che hanno portato dall’Ordinanza n. 8051/2019 della Terza Sezione del Consiglio di Stato sino alla posizione dell’Adunanza Plenaria del 2020

Il tema della “trasparenza amministrativa” è un tema molto frequente all’interno

della giurisprudenza amministrativa, in particolar modo per il fatto che la

trasparenza è considerata come un diritto fondamentale dei cittadini e la ritroviamo

sia nell’art 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dove si

afferma “Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione” sia nell’art

10 CEDU dove “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto

include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o

idee”.

Come abbiamo già detto nei capitoli precedenti, questo principio ricopre molta

importanza all’interno del diritto di accesso, il quale è suddiviso in tre categorie:

l’accesso classico della legge 241/90, l’accesso civico semplice dell’art 5, comma

1 D.Lgs. 33/2013 e l’accesso civico generalizzato dell’art 5, comma 2 del D.Lgs.

97/2016129. E’ proprio su questa ultima tipologia che sono nati dei contrasti

giurisprudenziali tra i vari giudici amministrativi dal momento che questo istituto

non ha ancora limiti e parametri precisi, anche se è presente nel nostro

ordinamento già da qualche anno130.

129 V. Tevere, Accesso civico generalizzato si applica anche agli appalti, in www.altalex.it; cfr. CARTA DEI

DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, in www.europarl.europa.eu; cfr. Convenzione

Europea dei Diritti dell’Uomo, in www.echr.coe.int

130 V. Tevere, op. cit.; cfr. Si può estendere il diritto di accesso civico generalizzato all’interno delle

I contrasti giurisprudenziali si sono creati soprattutto in base al comma 1 dell’art 53

del D.Lgs. 50/2016, detto “Codice degli contratti pubblici”, il quale prevede che “il

diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei

contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli

articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990”131.

Ci si è chiesti quindi se il legislatore, con il comma 3 dell’art 5 bis del D.Lgs.

33/2013, abbia voluto inserire un limite assoluto per la conoscenza degli atti delle

procedure dei contratti pubblici e questo interrogativo ha portato alla formazione di

due distinti orientamenti, i quali hanno portato all’emanazione di due Sentenze:

a) da una parte troviamo la sentenza della Terza Sezione Consiglio di Stato n.

5503 del 2 agosto 2019, la quale afferma che non si deve applicare la disciplina

dell’accesso generalizzato, dando una lettura più “stretta” ed applicando il principio

di specialità dei contratti pubblici, sottolineando quindi il carattere assoluto dei

limiti previsto dall’art 5 bis, comma 3;

b) dall’altra parte troviamo la sentenza Del Consiglio di Stato, III Sezione n. 3780

del 5 Giungo 2019, la quale propende invece per l’applicazione dell’accesso civico

generalizzato nei contratti pubblici, seguendo anche i principi costituzionali previsti

dall’art 97 di buon andamento ed imparzialità. Di conseguenza, la lacuna sarebbe

soltanto colpa di una svista del legislatore perché non si può pensare di non

applicare un istituto che rappresenta il principio di trasparenza dal momento che

anche le stesse locuzioni “evidenza pubblica” o “contratti pubblici” hanno

intrinseco questo principio di trasparenza132.

Il conflitto tra questi due orientamenti è proseguito, così da arrivare a dover

all’intervento di un soggetto terzo per poter risolvere la questione: la decisione è

stata presa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2019 con

l’ordinanza di remissione n. 8051. Con questa sentenza l’Adunanza Plenaria è

stata chiamata a risolvere la questione dei rapporti tra accesso civico

generalizzato e accesso ordinario in materia di contratti pubblici ed i quesiti sono i

seguenti:

132 A. Tevere, op. cit.; cfr. M. Deodati, 10/04/2020 – Diritto di accesso generalizzato e contratti

a) come primo quesito si sono chiesti se sia configurabile o meno la titolarità da

parte di un operatore economico che si trova in graduatoria in seguito ad una

procedura pubblica133, “di accedere agli atti della fase esecutiva delle prestazioni,

in vista della eventuale sollecitazione del potere dell’amministrazione di provocare

la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore e il conseguente interpello per il

nuovo affidamento del contratto, secondo le regole dello scorrimento della

graduatoria”134;

b) successivamente si sono chiesti se la disciplina dell’accesso civico

generalizzato prevista dal D.Lgs. 33/2013 e poi riformata da quello 97/2016 si

possa applicare del tutto o in parte ai documenti che riguardano il codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, soprattutto con riferimento alla fase

esecutiva;

c) Come terzo quesito, si sono soffermati sulla possibilità dell’operatore economico

che si è classificato secondo in una gara ad evidenza pubblica di avere la titolarità

133 V. Tevere, op. cit.; cfr. M. Deodati, op. cit; cfr. F. Renda, Consiglio di Stato, Sez. III, 16/12/2019,

ordinanza n. 8501, in www.silaw-taxlegal.it; cfr. L. Facondini, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di

Stato si pronuncia sul rapporto tra accesso civico generalizzato e accesso al procedimento in materia di contratti pubblici, in www.diritto.it

o meno, prevista dal diritto di accesso classico della legge 241/90, di richiedere e

di conoscere i documenti che riguardano l’esecuzione di un contratto pubblico per

poter svolgere nuovamente la gara o per scorrere in graduatoria135.

L’Adunanza Plenaria ha analizzato i vari quesiti ed ha cosi deciso:

a) per quanto riguarda il primo quesito del capitolo precedente, ha stabilito che

l’accesso civico generalizzato si applica anche ai contratti pubblici. Infatti il

Consiglio di Stato, anche dando una lettura più corretta del comma 1 dell’art 53

del D.Lgs. 50/2016, ha dovuto effettuare una correllazione tra i due tipi di accesso

documentale e quello generalizzato, dal momento che una disciplina non può

escludere l’altra settorialmente in base al criterio di specialità, ma devono essere

“incluse” e lette insieme con lo scopo di tutelare il più possibile l’interesse

conoscitivo dei soggetti coinvolti: infatti l’idea di fondo è quella che la tutela

maggiore derivi dall’unione e dall’integrazione delle due discipline, anche se

hanno dei regimi diversi, piuttosto che dalla loro disgregazione completa;

b) per quanto riguarda il secondo quesito, il Consiglio di Stato ha affermato che

l’accesso civico generalizzato possa essere utilizzato anche nella fase esecutiva,

tranne le eccezioni previste dai commi 1 e 2 dell’art 5 bis del D.Lgs. 33/2013;

c) infine, per quanto riguarda il terzo quesito, il Consiglio di Stato afferma che si

utilizza l’accesso civico generalizzato con il limite previsto dal comma 2 dell’art 5

bis del D.Lgs. 33/2013, che si tratta di un’eccezione relativa. In questo caso si

deve effettuare un coordinamento tra principio alla riservatezza e diritto

all’accesso in base ad un criterio di proporzionalità136.

Di conseguenza, l’Adunanza plenaria ha enunciato alcuni principi di diritto in

questa ordinanza in base all’art 99, comma 5 c.p.a.:

a) “la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di eliminare l’istanza di

accesso agli atti e ai documenti pubblici,formulata in modo generico o cumulativo

dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua

della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non

abbia inteso fare esclusivo, inequivocabilmente, riferimento alla disciplina

dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con

specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice

amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo

dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato

dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento”;

b) “è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241

del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase

esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione

a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento

dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della

gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo

istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale”;

c) “la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o

assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle

ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33

del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del

1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta

ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui

all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti

da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della

riservatezza”137.

Quindi possiamo concludere dicendo che l’Adunanza Plenaria ha stabilito intanto

che l’impresa non aggiudicataria della gara è in possesso della titolarità di un

interesse all’esibizione dei documenti e successivamente che la documentazione

della fase esecutiva possa essere oggetto di accesso civico generalizzato, sempre

con i limiti previsti dalla legge. Inoltre sono previste anche le modalità di esercizio

del diritto di accesso ed è previsto anche l’obbligo per la pubblica amministrazione

di esaminare le istanze dei soggetti anche se vengono citate entrambe le modalità

di accesso o se hanno un contenuto generico138

137 A. Tevere, op. cit.; cfr. L. Facondini, op. cit. 138 L. Facondini, op. cit.

CONCLUSIONE

Come già anticipato nella introduzione, l’intento di questo elaborato è quello di

ripercorrere tutta la storia normativa del diritto di accesso, con particolare

attenzione alle leggi che lo hanno istituito e successivamente modificato sino alle

ultime recenti disposizioni normative.

Dalle letture fatte e dagli studi compiuti, si può sostenere che il percorso affrontato

dal diritto di accesso sin dalla sua nascita non è stato facile, chiamato esso ad

innovare su una disciplina decisamente connotata da retaggi culturali del passato

che volevano mantenere la storica chiusura della pubblica amministrazione da

sempre legata al culto della segretezza e della riservatezza ed in questo

osteggianti il passaggio alla “cultura della pubblicità” capace invece di offrire una

maggiore tutela ai cittadini.

Dopo questa difficoltà iniziale però, l’esigenza di una maggiore trasparenza nei

rapporti tra pubblico e privato ha prevalso sulle vecchie consuetudini ed il percorso

attuale riconoscimento, pur con le sopraggiunte necessità conciliative con altri

diritti, come quella della tutela della riservatezza: diritto di accesso e diritto alla

riservatezza ovvero due diversi diritti, ma imprescindibili aspetti per la

realizzazione dell’interesse del cittadino.

In conclusione quindi possiamo affermare che, nonostante la sua giovane età, il

diritto di accesso riveste una grande funzione sociale laddove garantisce ad ogni

singolo cittadino la possibilità di un rapporto diretto con la pubblica

amministrazione, consistente nella possibilità di estrarre atti e documenti che nella

quotidianità si rendono necessari: un diritto ampio ed in continua evoluzione

normativa per poterlo adeguare ai cambiamenti legislativi, senza che ne venga

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