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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008

CAPITOLO 5 Il diritto alla salute del detenuto

5.3 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008

Il decreto disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria (art. 1), e dunque agli ambiti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia.

Nell'assolvimento di tali funzioni trasferite, spetta alle Regioni disciplinare gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali. Viene sottolineato che “l'ambito territoriale costituisce la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali”, in linea con quanto previsto nella Legge 833/1978 e con i principi enunciati nella riforma del Titolo V della Costituzione. Viene sancito il definitivo trasferimento delle competenze sanitarie, dopo un iter legislativo che, come si è visto, non è stato privo di difficoltà e che, tra l'altro, non ha mai fatto esplicito riferimento agli OPG.

E' l'articolo 5 del DPCM, intitolato “Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia”, a decretare: “Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, sono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali

psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie, sono trasferiti [...] alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Le Regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 1, è istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, apposito comitato paritetico interistituzionale”.

Nell'allegato A del decreto vengono inizialmente richiamati i principi di riferimento già riportati nel decreto legislativo n. 230 del 1999 e nel DPR n. 230 del 2000. Vengono inoltre stabiliti gli obiettivi di salute e i Livelli essenziali di assistenza in accordo col Piano sanitario nazionale, le modalità attuative degli stessi e le azioni programmatiche e gli interventi prioritari, da attuarsi in particolare nelle seguenti aree:

– la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi – le prestazioni specialistiche

– le risposte alle urgenze – le patologie infettive

– prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche – prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale

I presidi sanitari, presenti in ogni istituto penale, garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina generale, mentre le prestazioni specialistiche sono garantite dall'Azienda sanitaria. All'interno di ogni ASL sul cui territorio siano presenti istituti penitenziari, in base alla capienza degli stessi, sono istituiti servizi multiprofessionali o specifiche unità operative che assicurino prestazioni di base e specialistiche.

Veniamo ora all'analisi dell'allegato C, intitolato “Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia”.

In coerenza con quanto affermato nella Costituzione italiana, la Legge 833/1978 pone come obiettivo “la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati

psichici”141. E' dunque l'ambito territoriale ad essere privilegiato per la cura e la

riabilitazione delle persone affette da disturbi mentali, “per il fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi Servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunità per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone”. Per le azioni da intraprendere previste nell'allegato C, centrali sono il principio del reinserimento sociale e il principio di territorialità. Il primo è sancito nell'articolo 27 della Costituzione, e deve essere garantito anche per coloro che hanno commesso un reato e sono stati prosciolti con conseguente ricovero in OPG, attraverso “la cura, che ne è fondamentale presupposto, e l'azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali”. Il principio di territorialità, che è richiamato anche nell'ordinamento penitenziario142, “costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze della Corte costituzionale”143.

Il processo di decentramento degli OPG deve articolarsi attraverso tre fasi:

1. Le Regioni in cui sono collocati gli OPG, devono assumerne la gestione sanitaria: per lo stabilimento di Castiglione delle Stiviere subentra la Regione Lombardia, per quello di Reggio Emilia la Regione Emilia Romagna, per quello di Montelupo Fiorentino la Regione Toscana, per quello di Napoli la Regione Campania e per quello di Barcellona Pozzo di Gotto la Regione Sicilia. Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio di competenza sono presenti gli OPG, provvedono alla stesura di un programma operativo, in collaborazione con l'equipe del giudiziario che ha in cura i ricoverati. Tale programma prevede:

a) a dimissione degli internati che hanno concluso la misura di sicurezza, formulando per ciascuno di essi dei progetti, coinvolgendo le Regioni e gli Enti locali di provenienza, le ASL e i servizi sociali dei luoghi di destinazione;

b) il trasferimento nelle carceri di provenienza dei ricoverati in OPG per infermità sopravvenuta durante la detenzione144;

141 Legge n. 833 del 1978, articolo 2, punto 8, lettera g).

142 Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 42, comma 2, così come modificato dalla L. 12 dicembre 1992 n. 492: “Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie”.

143 Sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004.

144 L'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario, l'articolo 111 commi 5 e 7 e l'articolo 115 comma 4 del DPR 230/2000, prevedono che all'interno delle carceri vengano istituite delle Sezioni di cura e riabilitazione per gli imputati e i condannati ai quali, nel corso della misura detentiva, sopravviene una infermità psichica o un vizio parziale di mente.

c) che l'osservazione per l'accertamento delle infermità psichiche venga effettivamente svolto all'interno delle carceri.

2. A distanza di un anno gli internati vanno trasferiti in un OPG più vicino alle loro regioni di provenienza, in modo da “stabilire immediatamente rapporti di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtà geografiche di provenienza”. I bacini interregionali per ciascun OPG sono stati così delineati:

- Castiglione delle Stiviere: internati provenienti dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;

- Reggio Emilia: internati provenienti dalle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Marche;

- Montelupo Fiorentino: internati provenienti dalle Regioni Toscana, Umbria, Liguria e Sardegna;

- Napoli- Aversa: internati provenienti dalle Regioni Campania, Lazio, Abruzzo, Molise;

- Barcellona Pozzo di Gotto: internati provenienti dalle Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

3. A distanza di due anni ogni Regione italiana si assume la responsabilità della presa in carico degli internati di provenienza dai propri territori, “attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza.

Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno dalle strutture OPG con livelli diversificati di vigilanza, a strutture di accoglienza e all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria dove la struttura o il servizio è ubicato”. La tipologia assistenziale e le forme della sicurezza sono stabilite con specifici accordi in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni.