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MISURE A SOSTEGNO DELL’INTEGRAZIONE ECONOMICA REGIONALE EUROMEDITERRANEA

3.3 Le regole d'origine nello spazio economico euro-mediterraneo

3.3.2 La determinazione dell'origine delle merci negli AAEM e l'applicazione del cumulo bilaterale

In ciascuno degli Accordi di Associazione Euro-Mediterranei l'espressione "prodotti

originari delle Parti contraenti" compare molte volte con riferimento alla libera circolazione

delle merci. Le regole d'origine sono disciplinate da specifici Protocolli262, particolarmente 261Artt. dal 22 al 27. Il Codice è stato aggiornato con Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, in GUUE n. L 145 del 4 giugno 2008. Tuttavia, il nuovo Regolamento sostituirà il Codice del 1992 al più tardi il 24 giugno 2013, quando le necessarie misure esecutive saranno adottate ed applicabili. Fino ad allora resterà applicabile il Codice 1992 a cui, pertanto, continuiamo a riferirci nel presente lavoro.

262Protocolli relativi alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa: protocollo n. 3 Accordo CE-OLP, protocollo n. 6 Accordo CE-Algeria, protocollo n. 4 Accordo CE-Egitto, protocollo n. 3 Accordo

tecnici e di difficile lettura, che incorporano le norme con le quali si determina il carattere originario delle merci nelle relazioni commerciali preferenziali tra l'Unione europea e i Paesi terzi mediterranei. Il beneficio del trattamento preferenziale è infatti riservato alle merci che soddisfano i criteri per la determinazione dell'origine, come definiti dai Protocolli. Assumendo come esempio l'art. 2 del Protocollo CE-Marocco, vengono definiti originari i prodotti:

i. interamente ottenuti nella Comunità o in Marocco, secondo un criterio di origine semplice: i Protocolli enumerano una serie di merci di origine animale, vegetale e mineraria, nella cui produzione non sono intervenuti componenti o meteriali di importazione da altri Paesi (similmente all'art. 23 del Codice Doganale Comunitario relativo al regime applicabile ai prodotti provenienti da Paesi terzi che non beneficiano del regime preferenziale);

ii. ottenuti nella Comunità o in Marocco, ma contenenti materiali non totalmente ottenuti sul loro territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, secondo un criterio di origine composta; questo concetto si basa sull'ultima trasformazione sostanziale di materiali non originari, ossia sull'atto essenziale di produzione, che conferisce alla merce l'origine di quel Paese dove è stata intrapresa quella lavorazione che rappresenta l'ultimo stadio produttivo essenziale ai fini della produzione del bene, così importante da condurre all'ottenimento di un prodotto nuovo e differente rispetto alla materia utilizzata per realizzarlo. I criteri per la definizione dell'avvenuta trasformazione sostanziale sono - alternativamente o cumulativamente - i) il salto di codice della nomenclatura tariffaria (per es., art. 7, par. 1 del Protocollo CE-Marocco), ii) il criterio del valore aggiunto (art. 7, par. 2), che attribuisce alla merce un valore percentualmente superiore del valore della materia prima, iii) il processo specifico, dettagliato in termini tecnici in appositi allegati ai Protocolli, per liste di prodotti (art. 7, par. 2 e allegato n. II). In ordine al primo criterio è opportuno ricordare che tutte le merci sono classificate in base ad un codice riconosciuto internazionalmente e sono raggruppate in 99 capitoli; all'interno di ogni capitolo le merci sono ulterioremente differenziate mediante l'assegnazione di ulteriori cifre in base alla tipologia di prodotto.263 L'Unione europea e gli accordi preferenziali da essa conclusi assegnano l'origine al Paese nel quale è stata operata l'ultima trasformazione

Giordania, protocollo n. 4 Accordo Israele, protocollo n. 4 Accordo Libano, protocollo n. 4 Accordo CE-Marocco, protocollo n. 4 Accordo CE-Tunisia. Accompagnati da successivi Protocolli relativi all'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale. Occorre sottolineare che il sistema preferenziale è ereditato dai precedenti accordi di cooperazione di prima generazione, sebbene sia adattato al mutato contesto delle relazioni commerciali euro-mediterranee.

263La nomenclatura combinata, che corrisponde al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, è stata introdotta dal Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e

quando, in seguito a detta operazione, il prodotto finito può essere classificato in un codice a quattro cifre differente dal codice di classificazione della materia prima o del semilavorato. A seguito dell'utilizzo della nomenclatura tariffaria, in vista della determinazione dell'origine, si possono però manifestare degli inconvenienti dovuti al fatto che la nomenclatura stessa è stata redatta con l'obiettivo di rendere possibile una classificazione dei prodotti per l'assolvimento dei dazi doganali e non con l'intento di rendere possibile la determinazione dell'origine dei prodotti.264 Conseguentemente, in alcuni casi, il mutamento del codice avviene senza dover mettere necessariamente in pratica operazioni che trasformino "sostanzialmente" la materia prima: la soluzione adottata è stata quella di subordinare il conferimento dell'origine sia al mutamento del codice tariffario sia all'ottenimento di un prodotto che abbia un valore percentualmente superiore al valore della materia prima (criterio del valore aggiunto, che corrisponde alla differenza tra il prezzo franco di fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da Paesi terzi). In alcune situazioni questo criterio non assume la forma di metodo ausiliario, bensì rappresenta l'unico sistema di determinazione dell'origine.265

Gli Accordi Euro-Mediterranei consentono quello che viene definito il "cumulo bilaterale" dell'origine (si veda, per esempio, l'art. 3 del Protocollo CE-Marocco), grazie al quale i produttori di ciascun Paese partner dell'area di libero scambio possono utilizzare materiali originari di un'altro partner dell'area come se fossero originari del proprio Paese. Sostanzialmente, si aggregano le operazioni eseguite nei due Paesi per conferire il carattere originario alle merci. In tal caso, la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun Paese partner sui prodotti originari non deve essere una “lavorazione o trasformazione sufficiente” per conferire al prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner, ma essa deve andare oltre le operazioni minime previste dagli accordi.

Intendendo assumere degli esempi concreti, il cumulo bilaterale significa che un produttore di Israele potrebbe utilizzare componenti originari dei Paesi membri dell'Unione europea per la produzione di merci destinate al mercato comunitario, senza che il test della

264La classificazione doganale è quel particolare codice tariffario (anche detto voce doganale) assegnato alla merce sulla base delle sue specifiche caratteristiche fisiche. Ad esso corrisponde un’aliquota daziaria all’importazione (o una restituzione all’esportazione), perciò al variare della classificazione doganale, varia l’aliquota del dazio applicabile.

265B. KARRAY, Les règles d'origine dans l'espace économique euro-méditerranéen, in P. G. XUEREB (a cura di),

Euro-Med Integration and the Ring of Friends – The Mediterranean's European Challenge, Vol. IV, Malta, 2003, p.

334. Si veda anche il manuale di utilizzo per le regole d'origine preferenziali redatto dalla Commissione europea "A

User’s Handbook to the Rules of Preferential Origin used in trade between the European Community and other European and Mediterranean countries", del 18 dicembre 2008, disponbile in rete al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/handbo ok_fr.pdf. La fonte di questo documento di orientamento può essere identificata nella Comunicazione della Commissione europea COM (2003) 787 def., Libro verde - Il futuro delle norme di origine nei regimi commerciali

"sufficiente trasformazione di componenti non originari" si renda necessario , dal momento che la trasformazione in Israele è simbolica. Supponiamo una produzione nell'industria tessile. Se un produttore israeliano importa tessuti di lino da un Paese non membro dell'UE (per esempio il Pakistan) la lavorazione che consente la produzione di indumenti deve avvenire interamente in Israele per attribuire il valore della trasformazione sufficiente, affinché il prodotto finito possa essere importato nel mercato comunitario esente da dazi doganali e beneficiare così del regime preferenziale. Invece, se il produttore israeliano acquista tessuti di lino in un Paese membro dell'UE (per esempio la Grecia) e procede alla lavorazione, tagliandoli ed assemblandoli in indumenti, per esportare il prodotto finito sul mercato comunitario, la trasformazione della materia prima in Israele è irrilevante ai fini dell'attribuzione del trattamento preferenziale all'importazione nel mercato comunitario, poiché il tessuto originario dell'UE viene già trattato come se fosse originario di Israele quando viene assemblato in indumenti. In questo caso, gli indumenti finiti hanno origine preferenziale israeliana.266

Oltre al cumulo bilaterale dell'origine per le merci destinate al mercato di una delle Parti all'Accordo da cui provengono i componenti originari utilizzati nella produzione di quel bene, viene contemplata anche la possibilità del cumulo diagonale e del cumulo totale (detto anche pieno o integrale).

3.3.3 Sulle modifiche recenti e l'applicazione del cumulo diagonale o pieno: il sistema