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1.5 Forme di controllo di esecuzione degli obblighi reciproci .1 La definizione e l’applicazione di clausole di condizionalità

1.5.2 Meccanismi di risoluzione delle controversie

L’accettazione dell’arbitrato per le liti tra le parti che possono sorgere durante l’esecuzione degli obblighi previsti dagli accordi permette di definire la portata di questo modo di risoluzione delle controversie in assenza di tensione politica, all’interno di un consesso diplomatico, ma soprattutto autorizza l’avvio unilaterale della procedura di arbitrato quando sorge una controversia tra le parti. In questo caso si può parlare di arbitrato “obbligatorio” in via di principio, nel senso che si attribuisce carattere obbligatorio all’accettazione e all’espressione di un consenso esplicito nell’accordo, sebbene l’”arbitro”, designato dalla convenzione tra le Parti, necessiti di un’ulteriore conferma esplicita del proprio mandato attraverso un vero e proprio compromesso arbitrale, per poter così operare. Dunque, anche quando gli accordi prevedono una clausola specifica di accettazione, è necessario determinare la composizione, le regole di funzionamento e i poteri dell’organo arbitrale e precisare in un ulteriore accordo le questioni che possono essere poste all’organo arbitrale, ossia l’oggetto concreto delle controversie, affinché la possibilità di ricorso all’arbitrato internazionale sia effettiva105.

Gli Accordi Euro-Mediterranei contengono una clausola compromissoria non completa106 che prevede il ricorso all’arbitrato per le sole controversie relative 104 L’esempio più significativo in questo senso, con riferimento agli aiuti concessi ai PPM, è il Meccanismo Internazionale Temporaneo che dopo il 2006 consente di oltrepassare il governo di Hamas nella Striscia di Gaza, fornendo l’assistenza diretta in favore della popolazione palestinese.

105 P. DAILLIER-A. PELLET, Droit International Public, ed. VII, Parigi, 2002, p. 871-872.

106 Riconducendo l'analisi nell'alveo delle categorie generali del diritto internazionale, ci riferiamo alla clausola compromissoria non completa per definire quella clausola che stabilisce, in seno ad un qualsiasi accordo o convenzione, un obbligo de contrahendo, cioè l'obbligo di stipulare il compromesso arbitrale qualora le Parti

all’applicazione ed interpretazione dell’accordo, che è stata integrata recentemente, con alcuni Paesi mediterranei, da un dispositivo di risoluzione delle controversie per la determinazione della procedura e dell’oggetto dell’arbitrato, nella forma di un protocollo agli Accordi107. Così la clausola degli AAEM: “(1) Ciascuna delle parti può sottoporre al

Consiglio di Associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. (2) Il Consiglio di Associazione può risolvere la controversia mediante una decisione. (3) Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al par. 2. (4) Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia. Il Consiglio designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.”108

La specificazione dei contenuti e delle procedure di questa clausola è in fase di negoziazione con Autorità palestinese e Israele, mentre sono stati conclusi Protocolli relativi all’instaurazione di un dispositivo delle risoluzione delle controversie con Egitto 109, Giordania110, Libano111, Tunisia112, il cui ambito di applicazione si estende solo alle questioni commerciali del Titolo II degli Accordi (escluse le altre disposizioni contenute negli Accordi e nei Protocolli, per le quali continuano ad applicarsi gli artt. 82, 97, 82, 82 dei rispettivi Accordi, e le misure anti-dumping). Con il Marocco è stato concluso un accordo che, pur intendano sottoporsi alla funzione giurisdizionale per dirimere una controversia inerente all'accordo o convenzione stessi. Cfr. B. CONFORTI, cit. supra, p. 430.

107 I protocolli che istituiscono una procedura di risoluzione delle controversie, che possono sorgere tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione di alcune disposizioni dell'accordo cui si riferiscono, rinviano anch'essi ai modelli del diritto internazionale generale, in particolare ai trattati generali di arbitrato non completi. 108 Art. 67 CE/OLP, art. 100 CE/Algeria, art. 82 CE/Egitto, art. 97 CE/Giordania, art. 75 CE/Israele, art. 82 CE/Libano,

art. 86 CE/Marocco, art. 82 CE/Tunisia.

109 Protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle

controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, in GUUE n. L 138 del 26 maggio 2011, p.3.

110 Protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle

controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, in GUUE n. L 177 del 6 luglio 2011, p.3.

111 Protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle

controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, in GUUE n. L 328 del

14 dicembre 2010, p. 20.

112 Protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle

controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra , in GUUE n. L 40 del

mantenendo l’esclusione delle misure anti-dumping dalla procedura di arbitrato, ne estende l’ambito di applicazione anche all’accordo in forma di scambio di lettere (2003) in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca (in sostituzione dei Protocolli agricoli dell’AAEM)113.

Assumendo come esempio il Protocollo negoziato tra l’Unione europea e il Libano, le Parti hanno concordato la procedura di risoluzione delle controversie solo per le dispute relative all’applicazione e interpretazione delle clausole relative alla libera circolazione delle merci contenute nel Titolo II dell’Accordo (con l’esclusione degli artt. dal 23 al 25 (dumping, misure compensative e clausole generali di salvaguardia))114. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel Protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. Tuttavia, la Parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del protocollo o dell’accordo OMC non può avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso (art. 20 del Protocollo).

Prima dell’avvio dell’eventuale procedura arbitrale, si ribadisce la necessità di una consultazione in seno al Consiglio di associazione per la composizione tempestiva, equa e concordata della controversia, che deve avvenire nell’apposito sotto-comitato (nel caso del Libano, sotto-comitato “Industria, commercio e servizi”). Vengono definite delle modalità e dei tempi entro i quali deve svolgersi la procedura, attribuendo così contenuto specifico alla nozione generale contenuta nel relativo art. 82 dell’Accordo (art. 3). Se le consultazioni non consentono di pervenire ad una soluzione concordata, il Protocollo prevede la possibilità di richiedere consensualmente l’intervento di una Mediazione - formulando domanda al sottocomitato “Industria” e presentando un mandato concordato dalle Parti - per la quale vengono definite delle modalità e tempistiche specifiche relative alla nomina del mediatore e alla procedura di mediazione (art.4). Laddove neppure la mediazione abbia potuto sortire il risultato di risoluzione del conflitto, vengono definite le modalità di avvio della procedura arbitrale vera e propria.

a. Costituzione e struttura dell’organo arbitrale.

La richiesta di costituzione deve essere comunicata entro i diciotto mesi dalla prima richiesta di consultazioni e formulata per iscritto dalla Parte attrice al sottocomitato “Industria”, specificando la misura contestata e in che modo essa costituisca una violazione 113 Accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie,

in GUUE n. L 176 del 5 luglio 2011, p. 2.

114 Durante tutta la procedura l’Unione europea e gli Stati Membri sono considerati come parte unica (come specificato parimenti nell’Accordo, art. 82, par. 4).

degli obblighi di natura commerciale previsti dall’Accordo. Entro dieci giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la notifica della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti avviano le consultazioni per concordare la formazione dell’organo che deve essere composto da tre arbitri. Se non raggiungono un accordo, è prevista la possibilità di sorteggio da parte del Presidente del sottocomitato Industria tra i nominativi di un elenco compilato entro i sei mesi dall’entrata in vigore del Protocollo (artt. 5-6). Le Parti possono in qualsiasi momento notificare di essere pervenute alla soluzione concordata della controversia sottoposta al collegio arbitrale e interrompere così la procedura arbitrale (art.14).

b. Diritto applicabile.

L’art. 17 specifica le norme alla luce delle quali il collegio arbitrale interpreta le disposizioni commerciali dell’Accordo oggetto della violazione: si tratta genericamente delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale, in particolare quelle della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi enunciati nelle disposizioni commerciali degli Accordi.

c. Il lodo arbitrale: carattere obbligatorio e esecuzione.

Il Protocollo definisce le fasi della procedura che conducono alla pronuncia del lodo arbitrale (artt. 7 e 8), per la cui approvazione è sufficiente la maggioranza dei membri del collegio (art.18, par.1). La sentenza arbitrale è dotata di autorità di cosa giudicata, è vincolante unicamente per gli Stati (non crea alcun diritto né obbligo in capo ai singoli, come precisato all’art. 18, par. 2) e la sua esecuzione è obbligatoria. Il Protocollo stabilisce, altresì, un “periodo ragionevole”, concordato tra le Parti, entro il quale deve essere data esecuzione al lodo (art. 10) e un meccanismo sanzionatorio nel caso di mancata attuazione o nel caso di misura ritenuta inappropriata (art. 12, par. 1): un indennizzo temporaneo offerto dalla Parte convenuta alla Parte attrice, finanche l’autorizzazione per quest’ultima di procedere ad una sospensione temporanea degli obblighi commerciali derivanti dall’Accordo in misura equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione (art. 12, par. 2 e 4).

Nel diritto internazionale non esistono forme di esecuzione forzata delle sentenze arbitrali contro gli Stati autori della violazione, se non forme di pressione politica. Così come per altri procedimenti esistenti nella prassi internazionale, analoghi a questo, che conducono anch'essi a sentenze internazionali, sia che si tratti di lodi arbitrali, sia che si tratti di lodi emanati da tribunali settoriali o regionali, è legittimo chiedersi quali mezzi siano a disposizione degli Stati per assicurarne l'esecuzione in via coattiva. La questione

deve essere ricondotta nella più ampia dimensione dell'attuazione coattiva delle norme internazionali, della scarsezza di mezzi coercitivi e dell'affidamento al diritto interno per l'esecuzione dei lodi. Tuttavia, data la novità di questo meccanismo di risoluzione delle controversie nelle relazioni euro-mediterranee, che non è stato ancora applicato, risulta prematuro poterne valutare gli effetti e le conseguenze.

Certamente, la predisposizione di una procedura di arbitrato arricchisce il quadro generale della cooperazione tra le Parti, con un nuovo strumento giuridico, in funzione della costruzione di relazioni sempre più articolate e complesse, in cui si intrecciano strumenti di diversa natura e disposizioni più o meno stringenti.

Se gli accordi internazionali, principali strumenti di hard law nelle relazioni euro-mediterranee, regolano la cooperazione reciproca, specialmente in campo economico e commerciale, la negoziazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie che,

ratione materiae, verte su questi ambiti, ci induce ad una considerazione positiva

dell'approfondimento recente dei rapporti tra l'Unione europea e i Paesi Partner Mediterranei.

Anche questo nuovo strumento, dunque, che si inserisce nel quadro dell'arricchimento del regime istituzionale bilaterale delle relazioni euro-mediterranee, è funzionale allo scopo più generale dell'Unione europea di assistenza ai Paesi Partner, per favorirne il processo di modernizzazione e l'inserimento nel sistema mondiale degli scambi, come vedremo nei prossimi capitoli.

CAPITOLO II

CONTENUTI COMMERCIALI E FINALITÀ DI COOPERAZIONE ECONOMICA