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MISURE A SOSTEGNO DELL’INTEGRAZIONE ECONOMICA REGIONALE EUROMEDITERRANEA

3.2 Accordi orizzontali tra i Paesi mediterranei

3.2.1 La Grande Zona Araba di Libero Scambio

Prima di affrontare direttamente i contenuti dell'Accordo di Agadir, occorre fare riferimento al commercio intra-arabo e al quadro normativo di orientamento per i Paesi arabi, stabilito in seno alla Lega degli Stati Arabi. I primi tentativi di creazione della GAFTA risalgono agli anni Cinquanta, pochi anni dopo la nascita della stessa Lega Araba (1945)245. Lo Statuto della Lega Araba prevede di “sviluppare le relazioni fra gli Stati membri, di

coordinare le loro politiche allo scopo di intesificare la cooperazione fra di loro e di salvaguardare la loro indipendenza e sovranità...includendo relazioni commerciali, beni, valuta, e in generale ciò che riguarda i settori agricoli e industriali”.246 Nel 1950 i Paesi membri della Lega Araba firmavano il Trattato per la Difesa Unita e la Cooperazione Economica, il quale li impegnava a “collaborare nello sviluppo delle proprie economie e lo

sfruttamento delle loro risorse naturali, a facilitare gli scambi dei rispettivi prodotti agricoli e industriali” e a “concludere i necessari Accordi inter-Arabi per realizzare tali scopi”.247 Lo stesso Trattato stabiliva la creazione di un Consiglio Economico – formato dai Ministri dell’Economia dei rispettivi Paesi membri della Lega Araba – il cui compito consisteva nel

244M. LEFEBVRE, La politique de voisinage: nouveau départ pour une ambition géopolitique, in RMCUE, n. 504, 2007, p. 22

245I membri della Lega Araba sono 22: oltre ai sette Paesi Partner Mediterranei arabi, fanno parte dell'organizzazione internazionale anche Mauritania, Libia, Sudan, Gibuti, Somalia, Isole Comore, Siria, Yemen, Iraq, Arabia Saudita e Paesi del Golfo Persico. Sulla costituzione della Lega Araba in generale, M. DIEZ DE VELASCO VALLEJO, Les

organisations internationales, cit. supra, p. 808.

246Il testo dello Statuto è consultabile in rete, in italiano: http://www.legaaraba.org/statuto/statuto.pdf

formulare raccomandazioni sulla realizzazione degli scopi sopra elencati. Dopo diversi tentativi falliti di creazione di un mercato arabo comune negli anni Cinquanta e Sessanta, nel 1981 si perveniva all'approvazione dell’Accordo per la Facilitazione e lo Sviluppo del Commercio Intra-Arabo (AFDIAT, Agreement to Facilitate and Develop Inter-Arab Trade), con Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale della Lega Araba. L’Accordo del 1981 prevedeva la liberalizzazione del commercio tra i Paesi arabi per determinate liste di materie prime e prodotti trasformati, agricoli e industriali, approvate dal Consiglio Economico e Sociale. L’Accordo autorizzava i membri della Lega Araba a rafforzare ulteriormente la cooperazione commerciale reciproca attraverso la conclusione di nuovi accordi bilaterali o multilaterali anche in funzione della negoziazione di un’unione doganale tra due o più Paesi arabi. L’applicazione delle norme previste dall’Accordo del 1981 è rimasta a sua volta sospesa per diversi anni, a causa della mancata previsione di meccanismi di supervisione e monitoraggio dell’effettiva liberalizzazione degli scambi fra i Paesi arabi firmatari, oltre che per la mancata previsione di un termine entro il quale effettuare l’apertura dei rispettivi mercati.248 In occasione del Summit della Lega Araba tenutosi al Cairo il 21-23 giugno 1996, nel tentativo di riattivare l’esecuzione di quanto previsto dall’Accordo del 1981 e in conseguenza dell'avvio del Processo di Barcellona nel 1995, che vedeva coinvolti alcuni Paesi membri della Lega, venne dato incarico al Consiglio Economico e Sociale di preparare un vero e proprio Programma Esecutivo per la creazione della Grande Zona Araba di Libero Scambio, sostanzialmente attuativo del precedente AFDIAT, il quale fu approvato il 19 Febbraio 1997, per entrare in vigore il 1º Gennaio 1998.249

Il Programma Esecutivo stabilisce un periodo transitorio di dieci anni per il completamento della GAFTA da compiersi mediante la riduzione annuale del 10% dei dazi doganali e di altre tariffe di natura equivalente sui prodotti agricoli e industriali e le materie prime da parte di ognuno dei Paesi arabi firmatari, fino ad arrivare all’eliminazione totale entro il 1º gennaio 2008 (ridotto al gennaio 2005). L'Accordo stabilisce un generico divieto di ostacoli non tariffari all'importazione, in ossequio ad un più generale principio di applicazione del trattamento nazionale, senza tuttavia definire la natura di tali ostacoli, siano essi contingenti o barriere fiscali, tecniche o amministrative. Tra le misure di esenzione sono contemplate a) liste negative che limitano l'ambito di applicazione materiale dell'Accordo e b) trattamenti speciali per i Paesi arabi meno sviluppati. Sono sottratti dall'obbligo di smantellamento tariffario all'importazione quei prodotti e materie prime di cui siano vietati 248T. BROUDE, Regional Economic Integration in the Middle East and North Africa, in EYEIL, Vol. I, parte II, 2010,

p. 293-294.

249A. ZOROB, Intraregional economic integration: the cases of GAFTA and MAFTA, in C. HARDERS-M. LEGRENZI, Beyond regionalism? Regional cooperation, regionalism and regionalization in the Middle East, Ashgate publishing, 2008, p. 169.

l’uso, il commercio o l’importazione a causa di motivi religiosi, sanitari, ambientali, di pubblica sicurezza o soggetti a regole di quarantena veterinaria o agricola. A questo proposito, i Paesi aderenti alla GAFTA devono sottoporre le rispettive liste di tali prodotti all’approvazione del Consiglio Economico e Sociale. Il Programma Esecutivo prevede la possibilità di concedere un trattamento speciale ai Paesi arabi meno sviluppati, previa richiesta da parte di questi ultimi al Consiglio Economico e Sociale con l’indicazione del tipo di trattamento richiesto e della sua durata. Questa disposizione è stata per esempio applicata per l'Autorità palestinese, esentata dallo smantellamento tariffario progressivo in ragione della situazione geopolitica. L’applicazione della progressiva riduzione tariffaria è iniziata regolarmente nel 1998 con la partecipazione di quattordici Paesi membri della Lega Araba,250 che rappresentano circa il 90% del commercio esterno e il 95% del commercio interno.

Nonostante il raggiungimento atteso dell'eliminazione dei dazi doganali all'importazione e degli oneri di effetto equivalente tra tredici di questi Paesi (Iraq escluso) alla scadenza temporale del 2005, permangono seri ostacoli all’effettiva realizzazione di una vera e propria zona di libero scambio, specialmente per quanto riguarda le barriere di natura non tariffaria alla libera circolazione delle merci, a causa delle numerose licenze all’importazione concesse discrezionalmente in base a determinati criteri minimi di sicurezza e di protezione della salute nonché a causa della mancanza di armonizzazione delle stesse procedure amministrative e doganali o delle varie normative nazionali riguardanti, per esempio, le procedure di certificazione delle merci.251

La supervisione dell'applicazione della GAFTA è affidata al Consiglio Economico e Sociale della Lega Araba - assistito da una commissione di esperti formata da rappresentanti degli Stati membri - il quale è chiamato a condurre una revisione semestrale dei progressi raggiunti nell’attuazione del Programma, può adottare decisioni per eliminare ostacoli a tale attuazione o per risolvere controversie risultanti da essa e può anche formare commissioni tecniche cui delegare alcune delle sue funzioni di controllo. Una Commissione per il Commercio è incaricata di revisionare annualmente le liste di prodotti esenti dall’applicazione della GAFTA, di individuare le restrizioni di natura non-tariffaria e di promuovere le negoziazioni volte alla loro eliminazione, mentre una Commissione sulle Regole di Origine è incaricata di proporre un sistema di definizione delle regole per la determinazione dell' origine delle merci compatibile con quello previsto dagli Accordi Euro-250Bahrain, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Tunisia ed Emirati

Arabi Uniti.

251Così la sintesi di S. WIPPEL, The Agadir Agreement and Open Regionalism, Euro-Mediterranean Study

Commission (EuroMeSCo) Paper, n. 45, 2005, p. 16. Il documento è disponibile in rete:

Mediterranei, come vedremo nei prossimi paragrafi.

È interessante notare che viene ribadita nel Programma Esecutivo la possibilità di stipulare accordi commerciali per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi o la creazione di un'unione doganale tra due o più Paesi arabi, come già previsto dall’Accordo del 1981. L'ipotetica unione doganale fra alcuni dei Paesi membri della GAFTA, che prevederebbe l'applicazione di una tariffa esterna comune nei confronti dei Paesi terzi esterni all'area, potrebbe risultare incompatibile con gli Accordi Euro-Mediterranei, qualora reintroducesse dazi doganali e oneri di effetto equivalente per i prodotti di origine comunitaria, disattendendo gli obblighi che derivano dal regime preferenziale euro-mediterraneo, e renderebbe problematica la posizione dei Paesi arabi mediterranei membri sia della GAFTA che del Partenariato euromediterraneo (Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia).

È anche forse per scongiurare questa eventualità che le Istituzioni europee sono state tra le più attive sostenitrici della conclusione di un accordo intra-regionale compatibile con gli Accordi Euro-Mediterranei.