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4.A Determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti residenti.

Ai sensi dell'articolo 6 21 della legge ZPDPL, la base imponibile dell’imposta viene determinata rettificando il risultato d’esercizio riportato nel conto economico del bilancio del soggetto contribuente, redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS e IFRS) e dalle regole di contabilità e revisione contabile nazionali, secondo le variazioni stabilite dalla legge ZPDPL.

La rettifica del risultato d’esercizio ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui profitti aziendali consiste nell’aumentare o nel diminuire tale valore applicando le variazioni previste dalle disposizioni di legge.

Per periodo d’imposta si intende l’esercizio in cui il contribuente svolge la propria attività, che generalmente coincide con l’anno civile, ad eccezione dei casi indicati nell’art. 38 par. 2 ZPDPL22.

La prima eccezione prevede la cessazione dell’attività nel corso dell'anno o l’esecuzione di operazioni straordinarie, nonché l’avvio di procedimenti di fallimento o di liquidazione; in questi casi l'anno fiscale ha inizio il 1° gennaio e termina alla data di registrazione della cessazione dell'attività o alla data di conclusione delle operazioni straordinarie, ovvero alla data di apertura del fallimento o della procedura di liquidazione. La seconda eccezione contemplata nell’art. 38 par. 2 ZPDPL consiste nell’inizio dell’attività durante l'anno, nel qual

35 caso l’anno fiscale inizia con la data di registrazione e termina il 31 dicembre dell'anno civile in corso.

L’ordinamento tributario serbo inoltre concede al contribuente la possibilità di presentare al Ministro delle Finanze o al Governatore della Banca Nazionale di Serbia la richiesta di ricorrere ad un anno fiscale diverso dall'anno solare, a condizione che il periodo d'imposta abbia una durata di 12 mesi. Qualora la domanda venga accolta il periodo d’imposta così concordato deve essere applicato dal contribuente per almeno 5 anni dalla data di approvazione della richiesta secondo quanto disposto dall’art. 38 par. 3 ZPDPL23.

Per il contribuente vige l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ed il bilancio per la determinazione dell’imposta da pagare per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell'anno in corso al giorno in cui, secondo la decisione dell'autorità fiscale competente, l'anno fiscale differisce dall'anno solare.

L’aliquota d’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è pari al 15% del reddito imponibile ai sensi dell’art. 39 ZPDPL 24.

Nell’ordinamento tributario italiano le regole di tassazione delle società e degli enti assimilati sono contenute all’art. 75 del TUIR al comma 1 il quale prevede l’applicazione delle norme contenute nella Sezione I Capo II (artt. 81-142) per le società e gli enti commerciali residenti (lettere a) e b) comma 1 art. 73 TUIR), considerando che il reddito complessivo di questi soggetti rientra sempre nella categoria del reddito d’impresa; mentre l’applicazione delle norme contenuta nella Sezione I Capo III (artt. 143-150) è disposta per gli enti non commerciali residenti (lettera c) comma 1 art. 73 TUIR) per i quali, diversamente dal caso precedente, il reddito complessivo è ottenuto dalla somma dei singoli redditi determinati ciascuno secondo i criteri applicati nella categoria di appartenenza, come avviene per le persone fisiche.

36 Alle società residenti indicatealla lett. a) è concessa inoltre la facoltà di determinare il reddito secondo le regole contenute al Capo VI.

Per quanto attiene al periodo di imposta il comma 2 dell’art. 76 del TUIR stabilisce che questo sia costituito dall’esercizio o dal periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o nell’atto costitutivo.

Qualora la durata dell’esercizio o del periodo di gestione non sia determinata nel modo sopraddetto, oppure la durata sia pari o superiore a due anni, la legge dispone che l’imposta sia dovuta per ciascun anno solare; inoltre, secondo il disposto al comma 1 art. 76 del TUIR, a ciascun periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto disposto dagli articoli 80 e 84 del TUIR, i quali prevedono rispettivamente la possibilità di rimborsoo di riporto dei crediti d’imposta da un esercizio all’altro e la possibilità di riporto delle perdite per le società e gli enti commerciali.

L’aliquota d’imposta è commisurata al reddito complessivo netto ed è pari al 27,5%; tale percentuale verrà ridotta al 24% a partire dall’anno 2017, per effetto delle modifiche apportate con la L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Nel sistema fiscale italiano è prevista la possibilità per le società soggette ad IRES di optare per un regime di tassazione per trasparenza, come accade per le società di persone, quando si verifica una delle condizioni stabilite dalla legge, ovvero quando i soci siano a loro volta società di capitali o cooperative residenti con una partecipazione compresa tra il 10% ed il 50% ciascuna; mentre nel caso in cui siano non residenti l’opzione può essere esercitata solamente qualora non sia previsto l’obbligo di applicazione di ritenute in caso di distribuzione di utili ai soci. Un caso particolare di trasparenza è previsto anche per le S.r.l. (o cooperative) a stretta base societaria (art. 116 TUIR), ovvero quando la società abbia un volume d’affari inferiore al limite previsto per l’applicazione degli studi di settoree sia partecipata solamente da un numero massimo di 10 persone fisiche.

37 Ai sensi dell’art. 81 del TUIR il reddito complessivo degli enti commerciali residenti è considerato reddito d’impresa qualsiasi sia la fonte di provenienza.

Secondo quanto disposto dall’art. 83 del TUIR il reddito complessivo viene determinato apportando al conto economico civilistico le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle norme fiscali contenute alla Sezione I, Capo II, Titolo II del TUIR. Allo stesso modo nell’ordinamento tributario serbo vengono applicate delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato d’esercizio risultante dal conto economico, secondo quanto disposto dalla legge ZPDPL.

Nel sistema fiscale vigente in Italia nella categoria degli enti non commerciali residenti rientrano tutti gli enti che non esercitano in via principale ed esclusiva un’attività commerciale, dunque questa può risultare una categoria vasta ed eterogenea. Gli enti non commerciali residenti vengono tassati con modalità simili a quelle previste per le persone fisiche e le società semplici ai sensi dell’art. 143 del TUIR, secondo il quale il reddito complessivo viene determinato come somma delle singole categorie di reddito conseguite dall’ente, ad esclusione dei redditi da lavoro autonomo e subordinato riferibili solamente alle persone fisiche, al netto delle perdite degli esercizi precedenti risultanti dallo svolgimento di un’attività commerciale.

Ogni singolo reddito viene determinato applicando le disposizioni previste per ciascuna categoria di reddito contenute ai Capi II, III, VI, VII del Titolo I del D.lgs. 917/1986.

Qualora un ente non commerciale svolga un’attività d’impresa sorge l’obbligo per il contribuente di tenere una contabilità separata distinguendo l’attività d’impresa dall’attività istituzionale.

I componenti positivi e negativi vengono determinati applicando le regole del reddito d’impresa che stabiliscono la deducibilità per l’intero ammontare delle spese inerenti all’attività commerciale, la non deducibilità delle spese inerenti ad attività non imputabili all’attività principale e la parziale deducibilità delle spese legate all’utilizzo promiscuo.

38 Sono invece deducibili sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che contribuiscono alla formazione del reddito d'impresa e il complessivo ammontare dei proventi dell'ente, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti in modo promiscuo all'attività d'impresa e alle altre attività.

Per quanto attiene gli enti di modeste dimensioni, l’art. 145 del TUIR prevede l’ammissione ad un regime di contabilità semplificata e la possibilità di optare per una determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente variabile in funzione del volume di affari e del tipo di attività esercitata, sommando gli altri componenti positivi del reddito definito in modo analitico.

Una disciplina particolare è prevista per le associazioni, i consorzi e gli enti non commerciali di tipo associativo tenuto conto degli scopi peculiari perseguiti. Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 148 del TUIR l’attività svolta da enti di tipo associativo non è da considerarsi commerciale se esercitata nei confronti dei propri associati o partecipanti i quali sono tenuti a pagare una quota od un contributo associativo.

Viene considerato esercizio di attività commerciale la presenza di un’organizzazione specifica ed il pagamento di corrispettivi specifici che danno diritto a ricevere delle prestazioni differenziate nonché il versamento di contributi o quote supplementari a fronte di tali prestazioni. Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR introduce delle eccezioni disponendo che per particolari associazioni politiche, culturali, sindacali, di promozione sociale ed altre non vengano considerate commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali seppur dietro pagamento di corrispettivi specifici da parte degli iscritti, associati o partecipanti.

Fra gli enti non commerciali residenti sono annoverate le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ovvero quegli enti che prevedono nei propri statuti o atti costitutivi dei vincoli ben precisi individuati dall'art. 10 del D.lgs. 460/1997: trattasi dello svolgimento di attività in determinati settori e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di distribuire eventuali utili e avanzi di gestione e l'obbligo di reimpiegarli per la

39 realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse, l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale e quello di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS in caso di scioglimento. Dato che la qualificazione delle ONLUS viene riconosciuta sulla base dei criteri indicati dalla legge e non dipende dall’analisi dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente, dunque dalla presenza o meno del requisito di commercialità, a questi enti non sono applicabili le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste all'art. 149 del TUIR. Secondo quanto disposto dall'art. 150 del TUIR inoltre non si considera commerciale, tranne per le cooperative, lo svolgimento di attività istituzionali esclusivamente con il fine di solidarietà sociale e l’esclusionedi queste attività dalla formazione del reddito d'impresa. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono assoggettate ad IRES solamente con riguardo ai redditi fondiari, di capitale e diversi.

Si ricorda che nel sistema fiscale serbo invece le organizzazione senza scopo di lucro sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche al verificarsi delle condizioni contenute nell’art. 44 della ZPDPL come già visto nel paragrafo 2.H “Esenzioni previste dalla legge”.