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Il principio di inerenza è contenuto negli articoli 109 comma 4 del TUIR e 7 della ZPDPL i quali stabiliscono che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se e nella misura in cui sono riferibili all’attività d'impresa ed a ricavi proventi che concorrono alla formazione del reddito d’esercizio. Il criterio dell'inerenza, quindi, costituisce il requisito principale per la deducibilità di un costo o di una spesa.

Tuttavia sussistono delle deroghe a tale principio, infatti sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi "imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la

deduzione è stata rinviata in conformità alle norme che dispongono o consentono il rinvio";

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imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge 29”.

Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono alla formazione del reddito anche quando non sono imputati a conto economico, a differenza dei costi e degli altri oneri secondo quanto previsto all’art. 109 comma 3 TUIR nel sistema fiscale italiano e all’art. 7 ZPDPL nel sistema fiscale serbo.

L'inerenza è un principio generale che richiede che le spese o i costi oggetto di analisi siano stati sostenuti allo scopo di produrre ricavi o, in funzione dell'attività svolta, creare un beneficio per il contribuente, anche indirettamente.

L'inerenza rispetto all'attività d'impresa risulta essere dubbia per le spese di rappresentanza o per le spese sostenute ai fini promozionali, cioè sostenute allo scopo di mantenere i rapporti con la clientela e con i fornitori oltre all’immagine pubblica ed i casi di uso promiscuo di beni da parte della società e dei soci o amministratori di questa, che per loro natura sono riferibili indistintamente a tutti i proventi oppure non sono riferibili specificatamente ad un ricavo, per i quali il legislatore ha stabilito dei criteri forfettari di deducibilità. Ad esempio, nell’ordinamento italiano le spese di telefonia sono deducibili all'80% (art. 102 c. 9 del TUIR) e le spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili al 75% (art. 109 c.5 TUIR come mod. dal D.l. 112/2008).

L'art. 109 c. 5 del TUIR stabilisce la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi e con l'esclusione di oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, se e nella misura in cui questi si riferiscono ad attività o a beni dai quali derivano ricavi o altri proventi imponibili od esclusi.

29) Le deroghe previste specificatamente dalla legge sono ad esempio quelle contenute all'art. 95, c. 5 del TUIR che tratta dei compensi agli amministratori oppure all'art. 99 del TUIR che tratta della deducibilità degli oneri fiscali e contributivi, entrambi deducibili secondo il criterio di cassa. Il criterio di cassa considera per la rilevazione dei componenti positivi di reddito il momento dell'incasso e per quella dei componenti negativi il momento del pagamento.

45 Qualora le spese o gli altri componenti negativi si riferiscano indistintamente ad attività o a beni produttivi sia di proventi imponibili sia di proventi esenti, è deducibile l'importo corrispondente al risultato ottenuto dal rapporto fra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono (o che non concorrono) alla formazione del reddito d'impresa e l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi.

Secondo tale principio nell’ordinamento tributario serbo i ricavi si registrano nel momento in cui sorge il corrispondente credito ed i costi si rilevano nel momento in cui sorge il corrispondente debito.

Tuttavia, nella legge fiscale serba sono contenute delle norme che impongono, in via eccezionale, l’applicazione del criterio di cassa adalcune voci contabili, quali ad esempio il trattamento di fine rapporto maturato al momento del pensionamento dei dipendenti o della risoluzione del rapporto di lavoro, che viene riconosciuto come costo ai fini fiscali nel periodo d'imposta in cui tale importo viene pagato al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 9 bis della ZPDPL30.

Esistono delle deroghe al principio di competenza riguardanti i componenti positivi contenute ad esempio nell'art. 89 c. 2 del TUIR il quale dispone che gli utili di società partecipate, approvati e non distribuiti, non concorrono alla formazione del reddito della partecipante anche se risultano dal bilancio di quest'ultima e nell'art. 86 c. 4 del TUIR, il quale prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti da beni dell'impresa possa avvenire in modo dilazionato rispetto al momento di conseguimento di queste.

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4.A.iv. Componenti positivi di reddito

4.A.iv.1 Ricavi

Nell’ordinamento tributario italiano i ricavi sono disciplinati dall'art. 85 del TUIR, il quale considera ricavi i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa; dalla cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per esser impiegati nella produzione; nonché dalla cessioni di azioni o quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR e di strumenti finanziari assimilati alle azioni, alle obbligazioni e agli altri titoli purché non costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

L'ammontare del ricavo è determinato dal corrispettivo se il pagamento avviene in denaro altrimenti è definito dal valore normale del bene se assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa; ne consegue che si realizza una cessione ogni qualvolta uno o più beni escono dal patrimonio dell'impresa. Il concetto di ricavo è stato esteso dal legislatore anche ad altri proventi, quali ad esempio le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione avrebbe generato un ricavo.

Sono considerati ricavi, inoltre, "i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura,

spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto"; tali erogazioni hanno natura

diversa dal corrispettivo e non devono essere pagati a titolo di contributo o di liberalità, altrimenti sarebbero configurabili come sopravvenienza ai sensi dell'art. 88 del TUIR; nonché "i contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge".

I ricavi devono essere definiti considerando il principio di competenza secondo il quale un ricavo si genera, non al momento dell'incasso del corrispettivo, bensì al verificarsi dell'evento cessione di un bene o prestazione di un servizio dal quale deriva il ricavo.

47 Nella disciplina fiscale serba sono considerati ricavi quei proventi derivanti dalla vendita di beni o dalla fornitura di servizi oggetto dell’attività principale, nonché dalla vendita di materie prime o secondarie acquistate dal contribuente allo scopo di essere utilizzati nell’attività. Tali redditi risultano inclusi nella base imponibile indipendentemente dalle modalità e dal momento in cui il pagamento viene effettuato; inoltre, come previsto nel sistema fiscale italiano il ricavo si genera al momento della vendita ed è pari al valore del corrispettivo pagato per la vendita.