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3.3 Bilancio consolidato: IFRS 10

3.3.2 I diritti che conferiscono il controllo

Come precedentemente illustrato, il soggetto controllante «esercita il proprio potere in

virtù della titolarità di diritti che attribuiscono la capacità effettiva di gestire le attività rilevanti»264. È bene analizzare come l’IFRS 10, nella Appendice B, affronti in

maniera analitica questa tematica.

Il principio, al paragrafo 15 della suddetta Appendice, dispone un elenco, da non considerarsi esaustivo, di diritti che possono conferire il controllo all’investitore. I diritti individuati sono:

-i diritti di voto, compresi quelli potenziali;

-i diritti di nominare, di riassegnare o di destituire i soggetti con un ruolo chiave all’interno della partecipata, i quali siano in grado di amministrare le attività rilevanti; -i diritti di nominare o di destituire un’altra entità che amministri le attività rilevanti; -i diritti di condurre la partecipata ad effettuare operazioni che generino dei benefici per l’investitore;

-altri diritti decisionali che diano la capacità di condurre le attività rilevanti, al detentore degli stessi.265

Dopo questa elencazione, l’IFRS 10 introduce una novità importante relativa ai diritti, ossia la distinzione tra diritti sostanziali e diritti protettivi stabilendo che siano i primi a conferire il potere sulle attività rilevanti della partecipata, indipendentemente dalla forma di quest’ultimi (ad esempio: diritti potenziali, diritti contrattuali ecc.); questo in ragione del fatto che possono essere esercitati dal titolare degli stessi nel momento in cui è necessario assumere decisioni sulle attività rilevanti.

Il principio precisa nell’appendice B al paragrafo 23, che «nel valutare la

“sostanzialità” dei diritti, la società deve considerare l’esistenza di eventuali barriere finanziarie (ad esempio, elevato prezzo di conversione), economiche (ad esempio,

264 MEZZABOTTA, “IFRS 10: un nuovo principio per il bil”, Op. cit., p. 697.

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penalità), informative (ad esempio, difficoltà a trovare manager con le medesime specializzazioni di quelli in carica) e legali (ad esempio, vincoli normativi)»266.

Come precedentemente disposto, il principio stabilisce che i diritti di protezione non conferiscono il potere agli investitori che li detengono, di conseguenza un soggetto che possiede esclusivamente tali diritti non è in grado di esercitare il controllo sulla partecipata.

L’Appendice B ai paragrafi 26-28 approfondisce il tema dei diritti di protezione. Essi tutelano l’investitore qualora avvengano modifiche sostanziali dell’attività dell’investee o si presentino delle circostanze speciali. «Quali possibili esempi, l’IFRS

10 cita il caso del diritto ad approvare investimenti per importi superiori a certe soglie o ad approvare l’emissione di strumenti finanziari, oppure, per un investitore – creditore, il diritto ad impedire che il debitore intraprenda attività particolarmente rischiose per il relativo grado di solvibilità o ad appropriarsi dei beni del debitore in caso di mancato rimborso del finanziamento concesso»267.

Un esempio di diritti di protezione, si riscontra negli accordi di franchising. In merito, il principio afferma che spesso tali accordi danno il diritto al franchisor di tutelare il marchio ma non gli conferiscono dei diritti tali da influenzare significativamente i risultati del franchisee. Quest’ultimo è tenuto sì ad operare in base a delle regole predisposte dal contratto ma opera comunque per un interesse proprio e non del

franchisor. «Pertanto il controllo su alcune decisioni fondamentali come la forma legale che deve assumere l’impresa del franchisee e la sua struttura finanziaria può essere assunto da soggetti diversi dal franchisor e può influenzare significativamente i risultati dell’attività (i returns)»268. Conseguentemente, il franchisor risulta meno

esposto alla variabilità dei risultati economici del franchisee quanto è minore il sostegno finanziario fornito allo stesso e pertanto aumenta la probabilità che sia titolare di diritti di protezione piuttosto che sostanziali.

La medesima appendice B, tratta il caso dei diritti di voto potenziali. A riguardo l’IFRS 10 introduce una importante novità, prevede infatti che al fine di accertare l’esistenza del potere di influenza sui rendimenti dell’entità, devono essere considerati quei diritti potenziali che conferiscano poteri sostanziali. Quindi in maniera del tutto

266 CALANDRINI, Op. cit., p. 69. 267 QUAGLI, “IFRS 10” Op. cit., p. 9. 268 CARATOZZOLO, Op. cit., p. 905.

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differente a quanto disponeva la previgente versione dello IAS 27, per la quale bastava che tali diritti fossero correntemente esercitabili indipendentemente dalle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti269, l’IFRS 10, richiede che tali diritti siano concretamente esercitabili consentendo di dirigere le attività principali della partecipata. Il principio precisa che, nello stabilire l’esistenza di controllo, l’investitore deve considerare non solo i propri, ma anche i diritti potenziali posseduti da altri soggetti per determinare se detiene il potere.

Alcuni commentatori dell’ED 10 hanno sollevato delle perplessità in merito alla sostanzialità dei diritti di voto potenziali. Essendo tali diritti strettamente correlati alle condizioni del mercato, temevano che si dovesse consolidare, o deconsolidare, una partecipata ogni qualvolta essi diventino in o out of the money. A tal ragione, l’IFRS 10 ha stabilito che per considerare i diritti di voto potenziali non è sufficiente considerare il prezzo di conversione degli strumenti finanziari, bensì che esso rappresenti uno dei vari fattori da tenere in considerazione nella determinazione dei diritti stessi.

Si devono quindi valutare lo scopo e le ragioni della costituzione dello strumento finanziario, «oltre allo scopo e alla costituzione di qualsiasi altro coinvolgimento

dell’investitore nella partecipata, inclusa la valutazione dei diversi termini e condizioni dello strumento finanziario, oltre alle aspettative, ai motivi e alle ragioni dell’investitore nell’accertare tali termini e condizioni»270.

Analogamente alla precedente versione dello IAS 27, in fase di consolidamento, saranno evidenziati a bilancio soltanto i diritti effettivamente posseduti dalla controllante e non la quota relativa ai diritti potenziali. Tuttavia vige una eccezione, la quale prevede il consolidamento anche della parte relativa ai diritti di voto potenziali, qualora quest’ultimi diano il diritto, all’investitore che li possiede, di percepire il risultato economico della investee malgrado il loro esercizio non sia avvenuto271. Il principio affronta delle situazioni particolari, infatti, ogni tanto, si posso verificare dei casi in cui anche se si è in possesso della maggioranza dei diritti non si è in grado

269 Cfr. CALANDRINI, Op. cit., p. 70. 270 FERRARI, PANZIRONI, Op. cit., p. 15.

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di esercitare il controllo. La Appendice B, nei paragrafi 36 e 37 espone due esempi in cui tale situazione potrebbe configurarsi.

Il primo esempio dispone che «se un’altra entità è titolare di diritti esistenti che le

conferiscono il diritto di condurre le attività rilevanti e tale entità non opera da agente dell’investitore, l’investitore non ha potere sulla partecipata»272.

Il secondo esempio prevede che il soggetto che detiene la maggioranza assoluta dei voti non sia in grado di esercitare il potere sull’entità oggetto di investimento in quanto le attività rilevanti sono sottoposte alla gestione di un ente pubblico, di un tribunale, di un amministratore, di un liquidatore o di un organo di vigilanza273.

Da quanto esposto, l’Appendice B risulta essere particolarmente utile, infatti approfondendo ed illustrando le varie ipotesi, aiuta i redattori del bilancio consolidato ad orientarsi nei vari casi che a volte rendono davvero difficile individuare il controllo. Inoltre, visto il maggior grado di giudizio che l’IFRS 10 offre ai redattori del bilancio consolidato, svolge un ruolo importante poiché riduce il rischio che gli stessi possano sviluppare interpretazioni non rispondenti all’intenzione del principio, riducendo in questo modo il rischio di applicazioni differenti dallo stesso.