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2.4 Partecipazioni in joint venture: IAS 31

2.4.4 Disclosure per le partecipazioni a controllo congiunto

Lo IAS 31 pone alcune richieste in termini di disclosure relativamente alle partecipazioni a controllo congiunto, la prima delle quali consiste nel descrivere il metodo di consolidamento adottato. «È anche necessario indicare separatamente

dagli altri elementi della medesima categoria, le eventuali passività potenziali ed i possibili impegni connessi direttamente alle joint venture. Infine, una partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota posseduta. »217.Qualora una partecipante consolidi le sue

partecipazioni in entità a controllo congiunto attraverso il metodo proporzionale, utilizzando lo schema di rappresentazione che prevede la sommatoria dei dati propri e dell’entità assoggettata al controllo congiunto, o attraverso il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori totali delle attività e delle passività (correnti e non correnti), dei costi e dei ricavi attinenti alle sue partecipazioni in joint venture218.

2.5.Considerazioni conclusive

Dalla breve evoluzione storica descritta, si nota che l’orientamento dei principi contabili internazionali è indirizzato all’accettazione della logica entity.

Il principio cardine per la redazione del bilancio consolidato è lo IAS 27 Bilancio

consolidato e separato. Nel corso degli anni il principio ha cercato di ampliare e di

definire in maniera più dettagliata il concetto di controllo. Lo stesso IASB nel 2005 ha dichiarato che la fattispecie di controllo di fatto seppur non espressamente prevista è compresa nel principio stesso ed inoltre, con l’incorporazione della SIC 33 nello IAS 27, si devono considerare ai fini della valutazione del controllo anche i diritti di voto potenziali. Le modifiche descritte evidenziano come, nello stabilire l’esistenza del controllo, il principio si avvicini al concetto di controllo sostanziale cui i principi contabili internazionali si ispirano.

Per quanto concerne la definizione dell’area di consolidamento, in particolare, attraverso la costante eliminazione dei casi di esclusione dall’area, si denota una

217 TEODORI, Op. cit., p. 266. 218 Cfr. Ibid.

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tendenza all’ampliamento del perimetro di consolidamento sino a farlo, quasi, coincidere con l’intero gruppo, rispettando così la teoria dell’entità a cui i principi contabili internazionali si ispirano.

Le procedure di consolidamento previste dal principio stabiliscono dei comportamenti contabili volti a migliorare la significatività dei valori consolidati. Quanto appena esposto trova conferma nel confronto effettuato in sede di assestamento delle partecipazioni tra il rispettivo ammontare pagato e il fair value delle stesse alla data di acquisizione, e la conseguente iscrizione dell’avviamento riferibile agli interessi non di controllo.

La mancanza di eccezioni per le eliminazioni di operazioni infragruppo dimostra, ancora una volta, l’orientamento dei principi contabili internazionali ad accogliere una logica di tipo entity.

Lo stesso principio definisce il bilancio separato, il quale ha lo scopo di conferire un’informativa aggiuntiva. Va evidenziato che la scelta di iscrivere le partecipazioni al costo o in conformità allo IAS 39, consente di misurare direttamente il ritorno degli investimenti effettuati nelle stesse.

Relativamente alle partecipazioni in società collegate lo IAS 28 definisce il concetto di influenza notevole (come per il concetto di controllo), ponendo l’accento più sulla sostanza di essa che sulla formalità. Un esempio di quanto appena detto è la considerazione dei diritti di voto potenziali (attraverso l’inclusione della SIC 33), ai fini della valutazione dell’influenza notevole.

Il principio disciplina il metodo del patrimonio netto, chiamato anche metodo di consolidamento sintetico, poiché il bilancio consolidato viene influenzato dalla società collegata, attraverso l’inserimento di anno in anno della quota di utile o perdita che la stessa consegue o patisce, piuttosto che dall’inclusione delle sue attività, passività, costi e ricavi.

Le modifiche avvenute per l’esenzione dall’applicazione dell’equity method sono del tutto coerenti con il criterio che ispira i principi contabili internazionali, ovvero la prevalenza della sostanza sulla forma.

Per quanto riguarda le partecipazioni in joint venture, lo IAS 31 ha saputo disciplinare in modo esauriente la materia, trattando la contabilizzazione anche delle particolari

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forme di joint venture che non prevedono la costituzione di una entità distinta ma che spesso, sono utilizzate nel mercato.

Importante è l’introduzione, avvenuta nel 2004, del consenso unanime come criterio necessario per l’esistenza del controllo congiunto. L’inserimento di questo criterio è stato fondamentale per evitare abusi dello IAS 31 al fine di non applicare le regole di contabilizzazione dell’IFRS 3.

Infine lo IAS 31 ha continuato a privilegiare l’utilizzo del metodo di consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto malgrado le critiche che a livello internazionale sono giunte.

A confermare l’intenzione dei principi contabili internazionali di migliorare la qualità dell’informativa di bilancio consolidato così da renderla maggiormente comprensibile ed esaustiva, tutti e tre i principi richiedono alcune informazioni integrative relative alla disclosure sulle corrispondenti partecipazioni.

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Capitolo 3 Il set dei nuovi principi contabili

internazionali e le loro novità

3.1.Premessa

In questo capitolo sarà esposto il nuovo set di principi contabili internazionali relativi ai rapporti partecipativi pubblicati il 12 maggio 2011 dal Board.

Prima di tutto saranno esplicate le ragioni che hanno spinto il Board ad ideare tali principi e si evidenzieranno gli obiettivi che con questo progetto ha cercato di perseguire. In seguito, sarà illustrata una rappresentazione grafica, ideata dal Board, la quale aiuta gli utilizzatori del nuovo set di principi, ad orientarsi nella loro applicazione.

Dopo questa introduzione che ha portato alla nascita di questo set di nuovi principi contabili internazionali, si andranno ad analizzare le novità apportate dai singoli documenti.

In particolare, dopo una presentazione della struttura dell’IFRS 10 Bilancio

consolidato, si esaminerà la nuova definizione di controllo in esso contenuta, la quale

rappresenta il fulcro del progetto dello IASB. Nello specifico, si esporranno i tre elementi sulla quale essa poggia, per poi approfondire quali sono i diritti che conferiscono il potere all’investitore. In seguito, si illustrerà la fattispecie del controllo di fatto, la quale, a differenza del precedente IAS 27, viene disciplinata dal principio, il tema delle entità strutturate e la relativa disclosure, per poi esporre una novità in merito il controllo di una parte dell’investee. Infine, dopo una breve presentazione dell’IFRS 12 Informativa sulle interessenze in altre entità, sarà trattata la disclosure relativa alle partecipazioni in società controllate.

Successivamente si andrà ad analizzare l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. Dopo una breve presentazione della struttura del principio si esporranno le novità che esso apporta, nello specifico, la nuova definizione di controllo congiunto, la nuova suddivisione in due tipologie di tali accordi e il relativo trattamento contabile, per il quale come vedremo, è stata eliminata la possibilità di scelta tra l’utilizzo del metodo proporzionale e il metodo del patrimonio netto, individuando in quest’ultimo l’unico criterio di consolidamento. Infine, sarà esposta la relativa disclosure, la quale è disciplinata insieme a quella relativa alle partecipazioni in società collegate.

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Per concludere, saranno esposte le novità che le nuove versioni dello IAS 28

Partecipazioni in società collegate e in joint venture e dello IAS 27 Bilancio separato

introducono.