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2.4 Partecipazioni in joint venture: IAS 31

2.4.3 Il metodo di consolidamento proporzionale

Il metodo di consolidamento proporzionale secondo lo IAS 31, prevede l’effettuazione di elaborazioni di consolidamento del tutto similari a quelle disposte dal principio contabile 27 relativamente al metodo di consolidamento integrale, ovviamente apportando le opportune modifiche, visto che gli interessi non di controllo non sono rappresentati nel bilancio consolidato, inoltre il principio contabile 31 rinvia, in caso di mancanza di regole specifiche per procedere alle elaborazioni necessarie, a quanto disposto dallo IAS 27204.

Dopo aver reso omogeni i valori che saranno sottoposti a consolidamento, sia dal punto di vista formale che sostanziale, è possibile procedere alle «elaborazioni di

202

Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 265. 203

BIANCHI, PEDOTTI, Op. cit., p. 652.

204 Cfr. SOTTI, “Il consolidamento delle partecipazioni in joint venture”, Rivista italiana di ragioneria e

di economia aziendale, 1-2/2012, p. 49.

Opzione

Forma della joint venture

Non configurata come un'entità legale separata

Gestioni a controllo

Non configurata come un'entità legale separata

Entità economiche a controllo congiunto

Registrazione linea per linea di attività, passività, costi e ricavi Beni a controllo congiunto Consolidamento proporzionale Metodo del patrimonio netto

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consolidamento relative all’assestamento della partecipazione e all’eliminazione delle operazioni tra partecipante e joint venture»205.

Applicando il metodo di consolidamento proporzionale, il venturer deve eliminare il valore della partecipazione nel bilancio consolidato ed incorporare nello stesso ciascun elemento attivo e passivo, così come ciascun componente positivo o negativo di reddito dell’entità sottoposta a controllo congiunto, in proporzione alla sua quota di pertinenza, senza rappresentare le interessenze di minoranza206.

Lo IAS 31 stabilisce che per l’aggregazione dei valori contabili, possano essere utilizzati due differenti schemi di bilancio che conducono alla rappresentazione di valori identici, sia in termini di risultato economico che di categorie di valori.

Il primo schema prevede che la partecipante possa sommare, linea per linea, la propria quota di ogni attività, passività, provento ed onere dell’entità a controllo congiunto con le rispettive voci del consolidato del venturer. Il secondo schema stabilisce che le quote di ogni attività, passività, provento e onere dell’entità a controllo congiunto, opportunamente raggruppate, siano esposte in voci distinte da quelle del bilancio consolidato del venturer207.

Il principio in seguito dispone che «indipendentemente dallo schema espositivo

utilizzato, è comunque vietata la compensazione di partite, a meno che non esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell’attività o l’estinzione della passività»208.

In maniera del tutto analoga a quanto avviene per il metodo di consolidamento integrale, è necessario durante l’assestamento della partecipazione acquisita, quantificare le differenze di consolidamento che potrebbero derivare dalla divergenza di valori tra il corrispettivo pagato dal venturer per l’acquisto della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell’entità a controllo congiunto alla data di assunzione del controllo congiunto209.

Il metodo di consolidamento viene impiegato dalla data in cui il partecipante detiene il controllo congiunto sull’entità a controllo congiunto, fino a quando non si perde tale controllo. Da quel momento la partecipazione verrà contabilizzata in base allo IAS 39,

205 SOTTI, Op. cit., p. 49.

206

Cfr. Id. p. 50.

207 Cfr. IAS 31, Partecipazioni in joint venture, paragrafo 34. 208 TALAMONTI, Op. cit., p. 404.

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a meno che il legame partecipativo non muti in una situazione di controllo o di collegamento; in tale eventualità si adotteranno i rispettivi principi contabili di riferimento.

Come precedentemente detto, in alternativa al metodo di consolidamento proporzionale, il principio prevede la possibilità di utilizzare il metodo del patrimonio netto, il quale viene applicato secondo quanto disposto dallo IAS 28 in tema di partecipazioni in collegate.

In breve, la partecipazione viene inizialmente rilevata al costo, in seguito subisce una serie di rettifiche in base ai cambiamenti successivi di valore della quota del venturer nel patrimonio netto dell’entità assoggettata al controllo congiunto210.

Come per il consolidamento proporzionale, l’applicazione del metodo di consolidamento a patrimonio netto, ha luogo a partire dalla data in cui si detiene il controllo congiunto e termina nel momento in cui si cessa di esercitare tale controllo. La successiva contabilizzazione della partecipazione avrà luogo, in conformità a quanto precedentemente detto.

Lo IAS 31 dichiara la preferenza dell’impiego del metodo di consolidamento proporzionale per la valutazione delle partecipazioni a controllo congiunto, in quanto, tale metodo è in grado di rappresentare meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione, ossia il controllo sulla quota dei benefici economici futuri211. A livello internazionale tuttavia sono state avanzate numerose critiche a tale preferenza. Lo stesso IAS 31, evidenzia alcune debolezze concernenti l’uso del metodo di consolidamento proporzionale, in quanto non è da ritenersi totalmente corretta la sommatoria di valori relativi a un controllo integrale con quelli relativi a un controllo congiunto212.

«In effetti, è opinione prevalente in letteratura quella secondo la quale l’utilizzo del metodo proporzionale di consolidamento altera la significatività dei valori economici e patrimoniali esposti nel bilancio consolidato, nel quale verrebbero a confluire, per l’effetto dell’aggregazione linea per linea, quantità eterogenee, scaturenti per mera sommatoria dei valori consolidati integralmente e di valori consolidati

210 Cfr. TALAMONTI, Op. cit., p. 406.

211 Cfr. IAS 31, Partecipazioni in joint venture, paragrafo 40. 212 Cfr. Ibid.

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proporzionalmente»213. Nella prassi inoltre, è ritenuto spesso difficile riuscire a

distinguere le società a controllo congiunto dalle società collegate.

Malgrado tutto ciò, lo IAS 31 predilige tale metodo di consolidamento, appurato che esso meglio rappresenta in bilancio consolidato la sostanza dell’accordo su cui si fonda l’entità a controllo congiunto.

L’applicazione dei due metodi appena descritti è valida per tutte le entità a controllo congiunto, a meno delle partecipazioni detenute per la vendita, le quali devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dall’IFRS 5, che sono l’unica eccezione vigente214.

Lo IAS 31 espone una sezione relativa alle “operazioni tra partecipante e joint

venture”, frequentemente infatti, possono sorgere operazioni tra venturer e joint venture. Risulta quindi importante dettare delle regole di contabilizzazione, per gli

utili e le perdite realizzati internamente, al fine di avere una corretta rappresentazione della sostanza economica dell’operazione.

Il principio dispone che gli utili conseguiti dal venturer nelle vendite di beni alle entità a controllo congiunto, siano eliminati solamente per la quota di partecipazione in quest’ultima (si rileva pertanto la quota di partecipazione degli altri partecipanti al controllo congiunto), però fino a quando tali beni permangono in essa. La medesima eliminazione viene eseguita da parte della entità a controllo congiunto per gli utili realizzati dalla vendita di beni al venturer215.

Per le perdite il principio prevede che esse siano oggetto di eliminazione, similmente a quando esposto per gli utili, a meno che non rappresentino «una perdita durevole di

valore o una riduzione del valore netto di realizzo del bene oggetto dell’operazione. Da notare che per le joint venture non si applica la deroga, prevista invece nel trattamento della partecipazioni in collegate al ricorrere di determinate condizioni, consistente nel non rilevare l’ulteriore perdita che supera il valore contabile della partecipazione, essendo questa ulteriore perdita già riflessa nel bilancio consolidato»216.

213

TALAMONTI, Op. cit., p. 407.

214 Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 266. 215 Cfr. TALAMONTI, Op. cit., p. 405. 216 Id., pp. 405-406.

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Per concludere, lo IAS 31 al paragrafo 46 affronta il tema del bilancio separato, facendone però pieno rimando a quanto disciplinato nello IAS 27.