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4) IIII DIRITTI DIRITTI DIRITTI DIRITTI DELL DELL DELL DELL’’’’INTERESSATO INTERESSATO INTERESSATO INTERESSATO
In merito ai diritti dell’interessato, la Legge cinese gli attribuisce un insieme di poteri e facoltà allo scopo di consentirgli la concreta attivazione degli strumenti di tutela rispetto al trattamento che terzi effettuano con riguardo alle sue informazioni personali (al riguardo, cfr. altresì supra, Capitolo I, §
2.3.2).
quanto funzionali alla tutela della persona, i cui dati personali siano oggetto del trattamento, costituiscono innegabilmente espressione del più generale diritto alla privacy che si articola e scandisce operativamente nell’esercizio dei predetti poteri, secondo le modalità previste dalla Legge medesima.
Proprio per tale motivo, appare condivisibile la volontà dei compilatori della Legge in questione di garantire, anche tramite le sanzioni penali, l’attuazione dei diritti indicati .
Ciò nonostante, si deve porre l’attenzione sull’analisi dei contenuti delle fattispecie penali che sono letteralmente identiche sia per i titolari non governativi del trattamento, sia per gli organi del governo, ricorrendo se non si elabora l’elenco disponibile al pubblico dei trattamenti delle informazioni (art. 67, numero 4 e art. 68, numero 4); non si rendono disponibili le informazioni soggette alla disciplina della comunicazione (art. 67, numero 7 e art. 68, numero 9); non si procede alla modificazione o all’interruzione del trattamento in merito alle informazioni personali (art. 67, numero 8 e art. 68, numero 10); si richiedono contributi oltre i limiti previsti (art. 67, numero 9 e art. 68, numero 11).
Se ne evince che tali fattispecie hanno lo scopo di garantire l’esercizio effettivo dei tre diritti esplicitamente riconosciuti dalla Legge in questione: il diritto alla comunicazione delle informazioni personali, il diritto di modificare le proprie informazioni e quello di interrompere il trattamento delle
informazioni. Ma la Legge medesima dimostra la sua
inadeguatezza in specie di fronte alle informazioni personali sensibili.
Quanto alla prima situazione soggettiva, come indispensabile garanzia di equilibrio tra le esigenze di circolazione delle informazioni e i valori della persona, il suo esercizio deve sempre essere consentito, in quanto strumento grazie al quale si può sapere chi tratta i propri dati, e quali. Qualora vi sia la necessità di
introdurre clausole derogative, bisogna che sussista un valore prevalente, in funzione di un’appropriata regola di bilanciamento, rispetto alla menzionata esigenza dell’interessato.
Va evidenziato a tal proposito che la Legge in disamina dispone, in maniera separata, una serie di deroghe a seconda della qualifica del titolare del trattamento (art. 19, comma 2° per gli organi del governo e art. 49, comma 2° per gli atri titolari), rispetto a cui si configurano seri problemi per le informazioni personali sensibili.
Si pensi all’ipotesi in cui entrambi i soggetti possono rifiutare la comunicazione all’interessato se tale comunicazione può ledere gli interessi dei terzi (art. 19, comma 2°, numero 2 e art. 49, comma 2°, numero 2). È agevole intuire che un richiamo così generico all’interesse altrui renderà assai debole la tutela per i dati sensibili. Così, ad es., un’azienda potrebbe respingere l’istanza della persona interessata di comunicarle le sue informazioni personali riguardanti la vita sessuale per rispetto dell’interesse patrimoniale di una persona terza !
Rispetto ai titolari non governativi del trattamento, la Legge medesima prevede, inoltre, che essi possano negare la richiesta della comunicazione qualora ricorrano i casi «previsti dalla legge o da un regolamento» (art. 49, comma 2°, numero 4). Visto che le cause derogative possono derivare dalla fonte secondaria, ciò costituisce un’evidente menomazione del principio della riserva di legge che dovrebbe essere rispettato ai fini della restrizione dei diritti dell’interessato234.
In relazione al diritto di modificare le proprie informazioni personali ed a quello di interrompere il trattamento, i presupposti
234Per una dimostrazione, basti pensare che laSection 5 della Madrid Resolution (recante
International Standards on the Protection of Personal Data and Privacy, adottata il 5
novembre 2009 presso la XXXIInternational Conference of Data Protection and Privacy Commissioners) dichiara espressamente che le restrizioni dei diritti dell’interessato «should
be expressly provided by National legilation, establishing appropriate guarantees and limits meant to preserve the rights of the data subjects».
necessari ai fini del loro esercizio sono equivalenti, ossia l’inesattezza e/o l’incompletezza delle proprie informazioni personali oggetto del trattamento (art. 28 e art. 50). Le ipotesi così limitate per l’attivazione delle suddette pretese235, fanno sì che
l’interessato possieda una capacità d’intervento tutt’altro che appagante.
A tal proposito, si deve aggiungere che il mancato riconoscimento da parte della Legge del diritto alla cancellazione delle informazioni trattate, il quale dovrebbe essere considerato come una delle prerogative riconducibili all’interessato236,
indebolisce ulteriormente la padronanza della persona interessata sul controllo effettivo delle proprie informazioni.
Infine, qualche ulteriore notazione merita il problema dei diritti dell’interessato con riferimento specifico alla fattispecie penalmente rilevante di richiesta di contributi oltre i limiti previsti.
Sebbene la previsione in parola abbia ad oggetto i comportamenti abusivi dei titolari del trattamento, tuttavia costituisce al contempo una conferma dell’istituto – correlato al diritto alla comunicazione delle informazioni personali – a mente del quale l’interessato deve comunque pagare un contributo spese al titolare del trattamento in maniera anticipata rispetto alla comunicazione effettiva (art. 27 e art. 52).
In realtà, un siffatto istituto, se attuato integralmente, potrebbe comportare la compromissione del principio del favor per l’interessato, diventando un ostacolo rilevante per l’esercizio del suo diritto di accesso237. A voler avere più attenzione per la 235Su ciò laSection 17 della Madrid Resolution (riguardo ai diritti alla rettificazione e alla cancellazione) è una prova contraria, poiché inquadra ben quattro situazioni, cioè il dato trattato è «incomplete, inaccurate, unnecessary o excessive».
236 Le Section 16-18 della citata Madrid Resolution hanno individuato quattro diritti essenziali dell’interessato, di cui fa parte appunto ilright to delete. Il Codice italiano della
privacy, altresì, riconosce in maniera più esauriente che l’interessato ha diritto di ottenere «la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati» (art. 7, comma 3°, lettera b)).
237 Si pensi alle parole della Section 19 della medesima Madrid Resolution secondo cui l’esercizio dei diritti dell’interessato non deve farsi con un «undue delay or cost nor any
fattispecie penale in discorso, dunque, bisognerebbe individuare dei parametri più rigidi per delimitare l’istituto stesso al fine di attenuare gli oneri a carico dell’interessato.
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