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Diritti sociali, solidarietà e uguaglianza sostanziale nella Costitu- Costitu-zione

Nel documento PREFAZIONE alla tredicesima edizione (pagine 28-31)

I FONDAMENTI DELLA TUTELA SOCIALE

2. Diritti sociali, solidarietà e uguaglianza sostanziale nella Costitu- Costitu-zione

Nell’ordinamento italiano, dunque, i diritti sociali – e tra questi, in particolare, i diritti previdenziali – trovano esplicito radicamento ed immediata garanzia, quanto all’an e al quid di una prestazione

bisogno e reddito da lavoro, riservando l’accesso della tutela ai cittadini non in quanto tali, ma, appunto, in quanto produttori di reddito da lavoro: cfr. cap. II, par. 2.

Libertà dal bisogno e Costituzione

Radicamento costituzionale

§ 2 I fondamenti della tutela sociale 5

positiva, nella norma costituzionale2: nell’ottica costituzionale essi sono, a tutti gli effetti diritti fondamentali e perfetti, anche se, nel concreto, la loro diretta e piena azionabilità può risultare subordina-ta alla realizzazione da parte del legislatore ordinario dei profili mo-dali (quomodo e quando)3.

È proprio il radicamento costituzionale della garanzia ad esclu-dere che la discrezionalità del legislatore ordinario in merito ai sud-detti profili modali possa assumersi come piena ed insindacabile, sì da ricondurre, nei fatti, i suddetti diritti ad una prospettiva meramen-te «programmatica». Quel fondamento impone, come è stato giu-stamente osservato, che l’eventuale sindacato incidentale di costitu-zionalità delle modalità di regolamentazione legislativa si eserciti in riferimento alla ragionevolezza della scelta adottata dal legislatore or-dinario nel bilanciare l’esigenza di attuazione di quei diritti sia con gli altri interessi primari costituzionalmente garantiti, sia con le esi-genze globali della finanza dello Stato.

Nell’ambito della disciplina costituzionale, le tematiche della liber-tà dal bisogno direttamente si collegano al principio di eguaglianza, inteso in quell’accezione «sostanziale», che rappresenta la novità fon-damentale del nostro testo costituzionale (art. 3, 2° comma, Cost.):

principio inteso, cioè, non soltanto come finalizzato all’apprestamen-to di rimedi compensaall’apprestamen-tori per i più deboli (ad esempio, «i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», che l’art. 24, 3° com-ma, Cost. garantisce ai non abbienti), ma soprattutto come ininter-rotto processo di parificazione dei cittadini davanti alla legge, attra-verso la progressiva rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale.

In altre parole, si può affermare che nell’attuale ordinamento co-stituzionale la libertà dal bisogno è obiettivo che si qualifica e attua attraverso il collegamento della correlativa pretesa ad un contestuale ulteriore risultato, che, per molti versi, non è che la specificazione e

2 Un primo gruppo di diritti sociali riguarda i cittadini in generale: diritto alla difesa in giudizio dei non abbienti (art. 24, 3° comma, Cost.), tutela della famiglia (art. 31), tu-tela della salute (art. 32), diritto all’assistenza e al mantenimento (art. 38, 1° e 5° comma);

un secondo gruppo fa perno sul lavoro: diritto al lavoro (art. 4), diritto alla formazione e all’elevazione professionale (art. 35), diritto alla retribuzione sufficiente (art. 32), tutela del lavoro femminile e maschile (art. 37), diritto alla previdenza in caso di bisogno (art.

38, 2° comma). Buona parte di detti diritti, tuttavia, per effetto della «mediazione» degli artt. 10 e 117 Cost., deve ritenersi riferibile anche agli stranieri: cfr. cap. III, par. 10, e cap. IV, par. 8.

3 Corte cost. 18 gennaio 1991, n. 20, in Giust. civ., 1991, I, 819; 27 luglio 1995, n. 409, ivi, 1995, I, 25.

Il principio di uguaglianza sostanziale

Capitolo I § 2 6

insieme il «limite» di quella: il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva possibilità di partecipazione di ciascuno all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.

Al soddisfacimento di quella pretesa – e non potrebbe essere al-trimenti, trattandosi di provvedere al superamento di preesistenti condizioni di disparità sostanziale, interne al corpo sociale, e data la struttura democratica dello Stato – sono chiamati, in via di princi-pio, tutti i cittadini. Ad essi, per questo motivo, la Costituzione ita-liana espressamente e direttamente, come singoli e come formazioni sociali, impone «doveri inderogabili di solidarietà politica, economi-ca e sociale» (art. 2 Cost.).

Il dovere di solidarietà, dunque, è stato recepito anche formal-mente da tale fondamentale fonte normativa, e, nel disegno da que-sta espresso, idealmente rappresenta non già misura restrittiva o di coercizione, bensì strumento di promozione e garanzia della libertà di ciascuno, e, insieme, strumento di realizzazione del programma di

«liberazione» e rinnovamento che il Costituente si è proposto come obiettivo.

In ciò, peraltro, il dovere di solidarietà manifesta un carattere e un’attitudine ulteriori. Poiché è imposta e riferita alla generalità dei cittadini, la solidarietà è, in via di principio, (anche) elemento di in-terrelazione e di coesione di tutto il corpo sociale, considerato uni-tariamente, e non frazionisticamente, cioè, «per gruppi»4.

Sottolineare che la garanzia costituzionale ha ad oggetto la «per-sona» è necessario ed importante, comunque, anche per un ulteriore motivo: precisamente, perché solo in considerazione di tale riferi-mento appare possibile individuare quel necessario eleriferi-mento di spe-cificazione, o limite, ai doveri di solidarietà, che, viceversa, di per sé non traspare dalla generica formula usata dalla norma costituzionale.

Se, dunque, la tutela della «persona» nelle sue espressioni fon-damentali rappresenta il fine del sistema delle libertà costituzionali garantite, deve intendersi che la «solidarietà», imposta dalla norma costituzionale a garanzia di quel sistema di libertà, non abbia motivo di estendersi oltre quanto sia essenziale al conseguimento di quel fi-ne. Ne discende anche che quell’obiettivo, per quanto elastico possa risultare il riferimento al «libero sviluppo della persona umana», di quei doveri costituisce il naturale confine. Ma ne consegue anche che

4 In effetti è dato riscontrare (anche storicamente) più «modelli» di solidarietà: cfr.

in questo capitolo, par. 7; cap. II, parr. 3 e 6; cap. V, par. 7; cap. VI, par. 8; cap. XIV, par. 6; cap. XV, par. 1.

Il principio di solidarietà:

specificazioni e limiti

§ 3 I fondamenti della tutela sociale 7

la solidarietà, proprio perché destinata a operare all’interno di un si-stema di libertà e valori in reciproco equilibrio, a ben considerare, con-corre anche a definire il perimetro del diritto soggettivo5.

Nel documento PREFAZIONE alla tredicesima edizione (pagine 28-31)