• Non ci sono risultati.

Proprio dal caso Parrillo vs. Italia, si può prendere atto della posizione della Corte EDU in merito alla donazione di embrioni alla ricerca scientifica, e più in generale riguardo la sorte degli embrioni soprannumerari.

Non essendo, tale pratica, compresa tra i diritti previsti dall’art. 8 della Convenzione, poiché “it does not concern a

particularly important aspect of the applicant’s existence and identity”, la Corte lascia agli Stati membri un ampio margine

di apprezzamento sulla scelta di disciplinare la materia della donazione degli embrioni138. In ragione della complessità

etica della questione, gli Stati sono comunque sottoposti al sindacato della Corte, che deve valutare se sia garantito il giusto equilibrio tra interessi statali e gli interessi delle persone direttamente interessate.

La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina, quindi, all’art. 18, vieta la sola “costituzione di embrioni umani a fini di ricerca”, mentre nel caso in cui la ricerca sugli embrioni in vitro sia ammessa da parte del singolo Stato si limita a prescrivere che sia assicurata “una

138 Tale margine di discrezionalità si è affermato in via giurisprudenziale come

strumento per conciliare il sindacato di conformità della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con un criterio di flessibilità che assicuri il rispetto delle diversità giuridiche, culturali e sociali dei paesi firmatari della CEDU stessa.

72

protezione adeguata all’embrione”. Appare invece più restrittiva la posizione del Consiglio d’Europa nella medesima Convenzione all’art.13, per cui “un intervento mirato a modificare il genoma umano può essere intrapreso solo per scopi preventivi, diagnostici o terapeutici e solo se la sua finalità non è quella di introdurre modificazioni nel genoma dei discendenti”.

Nel diritto comunitario, l’ampia nozione di embrione umano139, non impedisce ai diversi stati dell’Unione di regolare la sperimentazione sugli embrioni, escludendo solamente la brevettabilità, ai sensi della direttiva 98/44/CE, delle invenzioni nate dalla “previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza”, senza che vi sia un diretto sindacato sulla liceità della sperimentazione140 .

Le soluzioni adottate dai singoli Stati europei appaiono, di conseguenza, molto diversificate.

139 La Corte di giustizia europea ha definito embrione umano “qualunque ovulo

umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, e qualunque ovulo non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi.

140 VII Programma-quadro UE di ricerca e scientifica e sviluppo tecnologico

(2007-2013): fermo il divieto di creare embrioni umani a scopo di ricerca, è ammesso espressamente il finanziamento comunitario delle ricerche sulle cellule staminali embrionali. La possibilità di finanziare ricerche su cellule staminali embrionali è stata confermata dal nuovo Programma-quadro UE Horizon 2020.

73

4.1 Il modello tedesco

Tra le legislazioni più rigide in materia, oltre alla normativa italiana, rientra sicuramente quella tedesca.

A tal proposito è importante rilevare la legge sulla protezione degli embrioni del 13 dicembre 1990, la quale, all’art. 1, vieta che la fecondazione artificiale sia posta in essere per uno scopo diverso da quello della gravidanza della donna dalla quale l’ovulo previene. Tale legge contiene delle norme analoghe a quelle contenute nella legge italiana 40/2004: non è infatti consentita la creazione di embrioni a scopi di ricerca, né la sperimentazione su cellule staminali derivate da embrioni.

4.2 Il modello liberale dello Human Fertilization and Embriology Act

Agli antipodi del modello restrittivo italo-tedesco, c’è quello liberale inglese: la Human Fertilization and Embriology Act del 1990 permette, infatti, oltre la sperimentazione sugli embrioni in soprannumero derivanti da tecniche di procreazione assistita, anche la creazione di embrioni da destinare alla ricerca scientifica; la legge britannica prevede inoltre, persino la formazione di embrioni attraverso la clonazione.

74

La normativa del 2008 sottolinea come l’utilizzo degli embrioni debba essere giudicato “necessary and desirable” rispetto ad una serie di scopi elencati dalla legge stessa, tra i quali figurano quello di aumentare la conoscenza su gravi patologie e di produrre possibili trattamenti terapeutici.

La tendenza, per certi versi, eccessivamente permissiva della legislazione britannica, è peraltro testimoniata dai recenti dibattiti in merito alla creazione di ibridi a fini di ricerca ed alla manipolazione del DNA degli embrioni, autorizzata da una recente pronuncia della Human Fertilization and Embriology Autority, l’agenzia deputata al controllo delle richieste di licenze per la sperimentazione sugli embrioni umani.

L’Inghilterra fu infatti uno degli stati promotori del gene editing (il primo nel mondo Occidentale)141, autorizzato sugli

embrioni umani dall’Authority inglese HFEA142 presso il

Francis Crick Institute a Londra il 1 febbraio 2016, tanto che è stata proposta la creazione di un gruppo di lavoro per la produzione di linee guida globali sul gene editing: il corposo volume “Human genome editing: Science, Ethics and Governance”, presentato il 14 febbraio 2017, affronta diversi aspetti delle applicazioni di tale tecnica sui soggetti umani,

141 Nel 2015 un team cinese effettuò, per la prima volta al mondo, la modifica

umana di embrioni umani di embrioni per correggere un gene che causa la talassemia.

75

dagli esperimenti in laboratorio sulle cellule embrionali, fino alle possibili sperimentazioni cliniche sugli adulti.

Se quindi da un lato, come sostiene anche gran parte dei medici britannici che si occupano d’infertilità, tale progetto potrebbe portare ad importanti passi avanti nella cura delle interruzioni spontanee di gravidanza, dall’altro non c’è alcun dubbio che la legge inglese, attraverso la modificazione del DNA si stia avvicinando sempre di più a metodologie eugenetiche volte al perfezionamento della specie umana.

4.3 La soluzione mediana francese

Su posizioni più “bilanciate” si colloca l’ordinamento francese.

Qui, a partire da una modifica legislativa del 2004, la ricerca sugli embrioni soprannumerari è ammessa alle condizioni specificate nel Code de la Santé Publique, secondo un

modello di regolamentazione più moderato: sono

assolutamente inderogabili il consenso della coppia, adeguatamente informata, e l’autorizzazione della Agence de la biomèdecine, che controllerà il rispetto di una serie di requisiti volti a garantire la rilevanza della ricerca e la totale

76

necessità, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, dell’utilizzo degli embrioni o delle cellule embrionali143.

La normativa francese quindi, da un lato consente la produzione di embrioni soprannumerari, ma, dall’altra la limita a quanto strettamente necessario alla riuscita della procreazione assistita stessa.

Per quanto riguarda, poi, la sorte degli embrioni crioconservati (qualora la coppia non voglia ricorrere nuovamente alla fecondazione in vitro, nel qual caso gli embrioni già esistenti dovranno essere impiantati prima di poterne produrre di nuovi144), i membri della coppia devono essere consultati per iscritto e, qualora non abbiano più un progetto parentale o uno dei due sia deceduto, potranno dare il loro consenso affinché gli embrioni in questione siano accolti da un’altra coppia, costituiscano oggetto di ricerca scientifica, o vengano addirittura distrutti. Tale ultima possibilità è prevista anche nel caso in cui la coppia non risponda alle richieste dell’art. L 2414-4-I per cinque anni, o quando, dopo tale lasso di tempo, l’embrione non sia stato accolto da altri.

Questo modello postula il “rispetto dei principi fondamentali della bioetica”, e in particolare l’osservanza del “rispetto

143 BINET, Recherche sur l’embryon: fin d’un symbole éthique et abandon d’une illusion thérapeutique, in La semaine judidique, 2013, 1564.

77

dell’essere umano fin dall’inizio della vita” sancito dall’art. 16 del Code Civil, rimanendo comunque aperto alle

modifiche richieste dall’evoluzione del sistema normativo145.

L’attuale sistema poggia, in sintesi, sui seguenti capisaldi: il monitoraggio della persistenza del progetto genitoriale e/o dell’avvenuta accoglienza da parte di un’altra coppia è

riconosciuto come presupposto di conservazione

dell’embrione; il protocollo di ricerca può essere autorizzato soltanto se sia stabilita la pertinenza scientifica della sperimentazione, se quella determinata ricerca ha finalità mediche che non possono essere raggiunte senza ricorrere a quegli embrioni, se il progetto e le condizioni di operatività del protocollo rispettano i principi etici relativi alla ricerca sull’embrione.

145 F. D. BUSNELLI, Nascere (o anche morire) con dignità: un traguardo problematico per l’embrione, in Nuova Giur. Civ. 2017.

78

NORMATIVA

➢ Art. 16 Code Civil

➢ Artt. 1 e 462 Codice Civile

➢ Code de la Santé Publique

➢ l. 194/1978.

➢ Legge sulla protezione degli embrioni del 13 dicembre

1990.

➢ Human Fertilization and Embriology Act

➢ Codice di Deontologia Medica approvato nel 1998 dal

Consiglio nazionale della Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

➢ Legge. n. 40 del 2004.

➢ V.d.m. 21 luglio 2004 del Ministero della Salute.

➢ Legge 194 sull’aborto.

➢ Art. L.2131-4 CSP).

➢ Praimplantationsdiagnostikgesetz vom 21/11/2011, in

BGBI. I S. 2228.

79

BIBLIOGRAFIA

BALLARANI G., La soggettività del concepito e le

incoerenze della Suprema Corte, in Dir. fam., 2013, pp.

1488 ss.

BALDASSARRE A., Le biotecnologie e il diritto

costituzionale, in M. VOLPI, Le biotecnologie: certezze e interrogativi, 2001.

BINET, Recherche sur l’embryon: fin d’un symbole

éthique et abandon d’une illusion thérapeutique, in La

semaine juridique, 2013, 1564.

BRANCATI B.: Il complesso rapporto tra il giudice

costituzionale e il dibattito extra-giuridico, in relazione al problema della ricerca scientifica sugli embrioni, in

CONSULTA ONLINE, 2016. pp. 304 ss.

BRESCIANI P. F., Lo statuto dell’embrione nel diritto

costituzionale in seguito alla Sentenza n. 84/2016, pp. 1

ss.

BUSNELLI F. D., Verso una giurisprudenza che si fa

dottrina. Considerazioni in margine al revirement della Cassazione sul danno da c.d. nascita indesiderata, in

Riv. dir. civ., 2015, pp. 1516 ss. Nota a Cass. 2 ottobre 2012, n. 16752.

80

BUSNELLI F. D., Persona umana e dilemmi della

bioetica: come ripensare lo statuto della soggettività, in

D. umani e d. internazionali, 2007, pp, 245 ss.

BUSNELLI F. D., La tutela giuridica dell’inizio della

vita umana, in R. ROSSANO e S. SIBILLA, La tutela giuridica della vita prenatale, 2005.

BUSNELLI F. D., L’inizio della vita umana, in Riv.

Dir. Civ., 2004, pp. 533 ss.

BUSNELLI F. D., Nascere (o anche morire) con

dignità: un traguardo problematico per l’embrione, in

Nuova Giur. Civ. 2017.

CAPOZZI G., Successioni e donazioni, Milano, 1983.

CARUSI D., In vita, in vitro, in potenza. Verso una

donazione dell’embrione soprannumerario?, in Riv.

crit. Dir. Priv., 2010, pp. 337 ss.

CASABURI G., nota Procreazione assistita: il

Tribunale di Cagliari dà luce verde alla diagnosi preimpianto, in Corr. merito, 2008.

CASONATO C., Modifica del DNA umano: la tecnica

interroga la bioetica, in Webmagazin UniTn; C.

Flamigni- C. Bulletti, “Fare figli” tra utero artificiale e

“gene editing”.

CATERINI E., Il negozio giuridico di ricerca. Le

istanze della persona e dell’impresa, Napoli, 2000, pp.

81

CERRATO A., Diagnosi preimpianto: l’applicazione

giurisprudenziale della sentenza n. 96/2015 della Consulta, in Famiglia e diritto 2017, pp. 541 ss.

CICU A., Successione per causa di morte, Milano,

1961

Comitato Nazionale per la Bioetica, L’adozione per la

nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita, 2005.

Comitato Nazionale per la Bioetica, L’editing genetico

e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche, 2017

COVIELLO N., La tutela della salute dell’individuo

concepito, in Dir fam. e pers., 1978.

CYRANOSKI D., Ethics of embryo editing divides

scientists, in Nature, 2015.

D’AVACK L., La Consulta orienta la legge sulla

P.M.A. verso la tutela dei diritti della madre, in Il

diritto di fam. e delle persone, 2009.

DOLCINI E., Fecondazione assistita e diritto penale,

Giuffrè, 2008.

FALLETTI E., La diagnosi genetica preimpianto: una

ricostruzione di dottrina e di giurisprudenza nazionale ed europea, pp. 234 ss., in Il corriere giuridico, 2013.

FALZEA A., Il soggetto nel sistema dei fenomeni

82

GALLO F., BALDINI G., CALANDRINI A., Corte

Costituzionale sentenza n. 96/2015: cancellato il divieto di accesso alle tecniche per le coppie fertili affette o portatrici di patologie genetiche, in Diritto24.

IVONE V., Vulnerabilità del corpo e diritto al

consenso. Note sull’inizio della vita, Napoli, 2013, p.

164 ss.

➢ IZZO L., con nota a Cass. Civ., SS.UU., sent. 22

dicembre 2015 n. 25767, Sezioni Unite: non esiste un

diritto a non nascere se non sani! Nessun risarcimento per la mancata diagnosi della sindrome di down, in Il

diritto quotidiano, 2015.

LANPHIER E., Don’y edit the human germ line, in

Nature, 2015.

MACIOCCHI P., La consulta rinvia al legislatore le

scelte sull’uso degli embrioni per la ricerca, in Il Sole

24ORE, 2016, nota a Corte cost, sent. 13 aprile 2016, n. 84.

MANETTI M., Procreazione medicalmente assistita;

una political quastion disinnescata, in Giur. cost., 2009,

nota a Corte Cost. 151/2009.

MODUGNO F., La fecondazione assistita alla luce dei

principi e della giurisprudenza costituzionale, in Rass.

83

NIAKAN K., At the forefront of gene editing in

embryos.

PALMERINI E., Nascite indesiderate e responsabilità

civile: il ripensamento della Cassazione, in Nuova giur.

civ. comm., 2013, pp. 174 ss.

PALMERINI E., La sorte degli embrioni in vitro: in

assenza di regole, il ricorso ai principi, in Nuova giur.

civ. comm., 1999, p. 228.

➢ PALMERINI E., nota a Trib. Cagliari 24 settembre

2007, Procreazione assistita e diagnosi genetica: la

soluzione della liceità limitata, in Nuova g. civ. comm.,

2008, I.

PARDINI C., Libertà di ricerca scientifica e tutela

dell’embrione, in Nuova giur. civ. comm., 2016, pp.

790 ss.

PERENTE F., La biogiuridicità, 2014.

PARENTE F., La protezione giuridica della persona

dall’esposizione a campi elettromagnetici, in Rass. dir.

civ. 2008, pp. 397 ss..

PASSARELLI SANTORO F., Lineamenti di diritto

civile. Persone fisiche”, Padova, 1940.

PASTORE C. S., L’embrione umano tra tutela della

ricerca scientifica e diritti della personalità, in Rass.

84

PENASA S., nota alla sent. Tar Lazio 21 gennaio 2008,

n. 398, Tanto tuonò che piovve: l’illegittimità parziale

delle Linee Guida e la questione di costituzionalità della l. n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, in Nuov. Giur. civ. comm.,

2008.

PENTA A., La Corte costituzionale sulla selezione

degli embrioni, in Unicost.eu, nota a Corte cost., sent.

299/2015.

PERLINGIERI P., Il diritto civile nella legalità

costituzionale, 2006.

➢ POMIATO R., Diagnosi reimpianto e tutela

dell’embrione: un equilibrio ancora precario, in

Europa dir. priv., 2016, pp. 219 ss.

ROSSINI G., nota Diagnosi preimpianto consentita a

genitori fecondi con malattie genetiche, in Altalex.

RUGGERI A., Procreazione medicalmente assistita e

Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita, in Federalismi.it,

2016.

SALANITRO U., Spigolature in tema di diritti del

concepito e accesso alla procreazione assistita, in

Giustizia civile, 2015, pp. 853 ss.

➢ SANTOSUOSSO A., Diritto, scienza, nuove

85

SARNO A., nota Legge 40, una storia lunga otto anni:

così è cambiato a colpi di sentenze, in Repubblica.it.

➢ STEFANELLI S., Indagine preimpianto e

autodeterminazione bilanciata, in Riv. dir. civ., 2016, pp. 667 ss.

TOVANI F., Problematiche della procreazione

assistita: uno sguardo comparativo tra Francia e Italia,

in Revista de derecho-UCU, 2015, pp. 247 ss.

TRUCCO L., Procreazione assistita: la Consulta

questa volta decide (almeno in parte) di decidere, in

Giurisprudenza Italiana 2010, pp. 287 ss.

URCIUOLI M. A., Diagnosi e sperimentazioni

sull’embrione umano: legittimità e limiti, in Rass. dir.

civ., 2016, pp. 229 ss.

VALLAURI L., L’embrione e le vite diversamente

importanti, in Questioni di bioetica, a cura di Rodotà,

Laterza, 1993, pp. 361 ss.

VENNERI A. R., Diritto del nascituro a nascere sano,

in Rass. dir. civ. comm., 1994.

➢ VERONESI P.,Il corpo e la Costituzione. Concretezza

dei “casi”, astrattezza della forma, Milano, 2017.

VIOLINI L., OSTI A., Le linee di demarcazione della

vita umana, in M. CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali delle Corti Europee, 2006, pp. 189 ss.

86

GIURISPRUDENZA

➢ Corte Cost., sent. N. 27 del 18 febbraio 1975.

➢ Corte Cost., sent. N. 35 del 10 febbraio 1997.

➢ Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, con nota di U.

SALANITRO, Spigolature in tema di diritti del

concepito e accesso alla procreazione assistita, in

Giustizia civ., 2015.

➢ Trib. Cagliari, 16 luglio 2005, n. 574

➢ Trib. Cagliari, 24 settembre 2007

➢ Tar Lazio 21 gennaio 2008, n. 398

➢ Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151, in Rivista di diritto

pubblico italiano

➢ Trib. Bologna, 29 giugno 2009

➢ Trib. Salerno, 9 gennaio 2010

➢ CGUE 18 ottobre 2011, C-34/10, in Fam. e d., 2012,

pp. 221 ss., con nota di A. SCALERA, La nozione di

“embrione umano” all’esame della Corte UE

➢ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso Costa-Pavan

v. Italia, agosto 2012

➢ Corte eur. Dir. Uomo, 28 agosto 2012, divenuta

definitiva l’11 febbraio 2013

➢ Trib. Cagliari 9 novembre 2012

87

➢ Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, in Rivista del

Centro Cattolico di Bioetica, 2016, con nota di A. Poggi

➢ Trib. Roma, gennaio 2014 e Trib. Milano, marzo 2015

➢ Corte Costituzionale, 10 giugno 2015, sent. 96/2015, in

Diritto24, con nota di F. Gallo, G. Baldini, A. Calandrini, Corte Costituzionale sentenza n. 96/2015:

cancellato il divieto di accesso alle tecniche per le coppie fertili affette o portatrici di patologie genetiche

➢ Corte EDU, Parrilo vs. Italia, ric. n. 46470/11, 27

agosto 2015

➢ Corte Cost. 11 novembre 2015, n. 299, sul diritto alla salute materna, in Considerato in diritto, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, pp. 84 ss.

➢ Cass. Civ., SS.UU., sent. 22 dicembre 2015 n. 25767

➢ Corte Cost., sent. 84/2016, in FILO diritto, 2016, con nota di P. F. BRESCIANI, Lo statuto dell’embrione nel

diritto costituzionale in seguito alla Sentenza n. 84/2016, pp. 1 ss., P. MACIOCCHI, La consulta rinvia al legislatore le scelte sull’uso degli embrioni per la ricerca, in Il Sole 24ORE, 2016.

88

SITOGRAFIA

➢ www.LaRepubblica.it ➢ www.Altalex.com ➢ www.ConsultaOnline.it ➢ www.Unicost.eu ➢ www.ilsole24ore.com

Documenti correlati