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Il diritto privato maltese tra fonti della tradizione e processo di codificazione

Sommario: 1. Premessa – 2. Le ordinanze di Dingli del 1868 e del 1873 – 3. Il processo di codificazione del diritto privato maltese ‘visto dall’interno’: gli Appunti di Dingli – 4. Diritto Municipale di Malta e tradizione consuetudinaria maltese – 5. Conclusioni.

1. Premessa

Oggetto di queste brevi note sarà il processo di codificazione del diritto privato compiutosi nell’epoca in cui Malta era parte dell’Impero britannico. Questo frammento di storia del diritto maltese è d’interesse per i cultori del diritto comparato e gli storici del diritto, per due ordini di ragioni: da una parte, perché Malta al momento in cui viene avviata la codificazione del diritto è stabilmente – già da più di mezzo secolo – nell’orbita inglese; dall’altra, perché l’individuazione dei momenti qualificanti del processo di riforma del diritto privato costituisce un’occasione preziosa per l’analisi dei nessi intercorrenti fra l’iniziativa del legislatore e la tradizione giuridica autoctona preesistente. Il contributo dato dal processo di codificazione si deve leggere secondo la categoria interpretativa della discontinuità rispetto al passato o secondo quella della sostanziale continuità con esso?

Più che alla dimensione dell’ibridismo del diritto maltese, prodotto storico della coesistenza di diritto inglese e civil law nello stesso ordinamento giuridico, si presterà attenzione ai processi che hanno dato al diritto privato maltese la forma di legislazione unitaria di settore sullo sfondo della tradizione giuridica europea continentale, rappresentata, come si vedrà, da alcuni giuristi maltesi quale alveo naturale nel quale situare il loro diritto. La statualizzazione del diritto privato impone di risalire all’incidenza che

su questa hanno avuto le fonti di diritto scritto e non scritto preesistenti1.

1 Sulla categoria storica del diritto non scritto – quale diritto prodotto ‘dal basso’ – e * Questo breve contributo è dedicato al Professore Luigi Moccia, che desidero ancora una

volta ringraziare per i preziosi suggerimenti e l’attenta lettura del mio libro Certezza del diritto

Significativo rilievo verrà accordato, nell’economia dell’indagine, alle riflessioni di alcuni giuristi maltesi, utili ai fini della ricostruzione delle complesse dinamiche del processo in esame.

2. Le ordinanze di Dingli del 1868 e del 1873

Nel diritto privato maltese moderno, uno snodo decisivo è rappresentato dalla redazione ad opera del Crown Advocate Adrian Dingli, fra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 del diciannovesimo secolo, di due ordinanze volte a regolare settori normativi omogenei nell’area dei rapporti interprivati: la prima ordinanza, n. vii del 1868 (promulgata l’11 febbraio del 1870), disciplinava la materia dei beni; la seconda, n. i del 1873 (promulgata il 22 gennaio del 1874), l’area dei soggetti. A loro volta, le ordinanze inglobavano regolamentazioni di singole materie (pertinenti alle aree normative sopra indicate) introdotte fra il 1855 e il 1868.

Queste ordinanze costituiscono l’ossatura del diritto privato e del futuro codice civile (nel quale esse vennero trasfuse nel 1942, costituendo l’oggetto dei due Libri dei quali questo si compone).

Dingli operò con estrema prudenza, consapevole delle difficoltà

incontrate nel processo di codificazione del diritto2 dalle commissioni

incaricate dal governo britannico all’epoca in cui l’Isola era già divenuta

colonia inglese3. Proprio per questa ragione, il giurista maltese scelse di non

sulle traiettorie evolutive che hanno inciso negativamente sulla sua rilevanza (a vantaggio del diritto statale), si rinvia alle riflessioni condotte, con particolare attenzione al diritto tedesco, da S. Meder, ‘Ius non scriptum’. Tradizioni della produzione privata del diritto, Napoli, 2011, secondo il quale la contrapposizione fra diritto scritto e diritto non scritto non si delinea in epoca moderna, essendo il riflesso storico di due distinti paradigmi, rispettivamente quello veterotestamentario incarnato dai Dieci Comandamenti e quello romano espresso dalle Dodici Tavole.

2 È necessario sin d’ora precisare che la storia del processo di codificazione del diritto

maltese eccede i confini del diritto privato, investendo ulteriori ambiti del diritto sostanziale (commerciale e penale) e processuale (civile e penale). La codificazione del diritto privato costituirà, tuttavia, l’oggetto esclusivo delle presenti riflessioni.

3 La prima Commissione fu insediata nel 1831, composta da giuristi maltesi ed inglesi,

e sciolta nel 1843 senza che fosse stato adottato alcun provvedimento di rilievo; un’altra commissione insediatasi nello stesso anno, composta solo da giuristi maltesi, aveva deciso di ispirarsi a modelli europei continentali e di legiferare in italiano, non addivenendo tuttavia alla redazione di un testo di codice civile. Per maggiori dettagli riguardo ai tentativi infruttuosi di codificazione del diritto maltese prima dell’entrata in scena di

Il diritto privato maltese tra fonti della tradizione e processo di codificazione

procedere d’emblée alla codificazione integrale del diritto privato, preferendo

piuttosto operare per tappe4.

Il processo di codificazione del diritto privato si avvia a Malta in un’epoca in cui l’Europa continentale ha già vissuto due vagues di ‘codificazione’ del diritto – anteriori all’elaborazione dei codici moderni – distinguibili, secondo un orientamento diffuso fra i cultori di questo ambito di studi, in

virtù dell’idea di riforma del diritto che ne sarebbe alla base5.

Nell’epoca coincidente con i primi due decenni del diciottesimo secolo, il nucleo essenziale della ‘codificazione’ del diritto viene individuato nella produzione di raccolte di leggi già in vigore volta a perseguire l’obiettivo di una maggiore certezza del diritto – da intendersi nel ristretto senso di più agevole reperibilità delle norme giuridiche vigenti – rispetto al passato. Gli studiosi che nel secolo scorso si sono occupati di questo processo hanno messo in evidenza che il diritto introdotto attraverso questa tipologia di codificazione è ‘nuovo’ solo da un punto di vista formale, avendo in realtà la sostanza di semplice risistemazione del diritto previgente.

Altre codificazioni, introdotte nei decenni successivi, intendono non solo garantire il (ri)assetto ordinato delle fonti del diritto previgente, quanto produrre una riformulazione innovativa del diritto.

Esprime una visione nettamente distinta da questi processi di codificazione quella veicolata dai codici moderni, dei quali è espressione emblematica il codice civile francese. Il codice recherebbe, infatti, l’idea di

un nuovo ordine rispetto al passato, nel segno della discontinuità6. Questa

in Id., Histories of Malta. Reflections and Rejections, vol. v, Malta, 2004, pp. 190-197.

4 L’approccio privilegiato da Dingli è descritto analiticamente da P. De Bono, Sommario

della storia della legislazione maltese, Valletta, 1897, pp. 292-309. Sulla ragion d’essere della

scelta di procedere attraverso ordinanze dal contenuto circoscritto, De Bono osserva che essa «ebbe il pregio di assuefare poco a poco il paese alle innovazioni, ed il vantaggio di impedire o almeno di menomare le opposizioni de’ lodatori del passato, che per convinzione o per interesse non vogliono essere astretti a disimparare ciò che sanno» (p. 306).

5 Nelle righe immediatamente successive, sarà sintetizzata la ricostruzione proposta da

G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione, Bologna, 1976, pp. 191-222.

6 Lo schema interpretativo della discontinuità fra la cultura dell’ancien régime e l’orizzonte

giuridico-culturale nazionale proprio dei processi legislativi che portarono all’approvazione dei ‘codici borghesi’ non sembra essere stato recepito dalla cultura giuridica maltese, come dimostra la recente indagine di M.A. Sammut, Judicial Importations of Italian Private

Law Solutions and Its Implications, in Id-Dritt, vol. xxv, 2015, pp. 157-168. L’a. osserva

infatti a p. 161: «the essential point is that the creation of the national Civil Codes in nineteenth-century Europe took place in an ideological context which no longer believed in a European ius commune (the law common to all Europeans which had characterized Europe in the High Middle Ages and Early Modernity – the ancien régime period), but