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Le fonti del diritto dell'Unione europea

Il sistema delle fonti del Diritto dell'Unione Europea risulta essere più complesso rispetto a quello di altri ordinamenti giuridici. Infatti non si limita al binomio tra diritto primario, costituito dai trattati istitutivi, e diritto derivato, caratterizzato dagli atti derivanti dai trattati istitutivi. A questi si affiancano infatti le modifiche successive dei trattati originari, così come gli accordi internazionali conclusi con gli Stati terzi.144

Al vertice delle fonti del diritto dell'Unione troviamo i trattati istitutivi, ovvero il Trattato dell'Unione Europea (TUE), più comunemente conosciuto come Trattato di Maastricht, costituito da 55 articoli, ed il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), conosciuto come Trattato di Lisbona, costituito da 358 articoli.

Nonostante manchi la struttura della carta costituzionale, questi due trattati vengono considerati costitutivi. Seppure il TUE sia stato concepito precedentemente al TFUE, i due trattati vengono concepiti come un unico insieme normativo, in cui nessuno dei due prevale sull'altro.

Accanto ai due Trattati “costitutivi” troviamo degli atti e dei protocolli ad essi collegati, che nel tempo ne hanno integrato o modificato alcune parti. Fra questi ricordiamo anche gli atti di adesione, attraverso cui gli Stati sono diventati membri dell'Unione.145

La procedura di ammissione è regolata dall'Art. 49 del TUE:

“Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2146 e si impegni a promuoverli può

domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che

si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene 144Adam, R, Tizzano, A, Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p 133. 145Ivi, pp 135- 140.

conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale

accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.”147

Le dichiarazioni che seguono la procedura di ammissione non hanno valore normativo, ma costituiscono un mezzo di interpretazione delle norme a cui fanno riferimento.148

Per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 2000 a seguito del Trattato di Lisbona è diventata fonte di diritto primario, acquisendo lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi, come definito nell'art. 6 del TUE:149

“ L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo

stesso valore giuridico dei trattati”.150

Anche gli accordi internazionali conclusi dall’Unione con Stati terzi o organizzazioni internazionali costituiscono fonte di norme. Una volta che questi entrano in vigore sul piano internazionale diventano automaticamente parte integrante del sistema giuridico dell'Unione.151

L'ordinamento dell'Unione è costituito inoltre dagli atti derivati dai Trattati istitutivi, in posizione subordinata a questi, come specificato dall'art. 288 del TFUE:152

“Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in

tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti

147Art. 49 del TUE.

148Adam, R, Tizzano, A, Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p 141. 149Ivi, p 142.

150Art. 6 del TUE.

151Adam, R, Tizzano, A, Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p 153-154. 152Ivi, p 160.

di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.”153

Se tali atti vengono adottati attraverso una procedura legislativa, essi assumono appunto natura legislativa. Nel caso in cui vengano adottati su delega di un atto legislativo o in esecuzione di un atto giuridicamente vincolante dell’Unione, essi assumono rispettivamente la natura di atti delegati o di esecuzione. Gli atti normativi non appartenenti a queste categorie non hanno carattere legislativo, come nell’ambito della PESC.154

Seppur applicabili in settori differenti, per quanto riguarda la forma e l'entrata in vigore gli atti normativi dell’Unione devono sottostare ad un principio comune. In primo luogo, secondo quanto stabilito dall'art. 296, comma 2 del TFUE, tali atti devono essere motivati, ovvero si devono motivare le ragioni che hanno spinto all'adozione dell'atto normativo in questione. In secondo luogo ne va indicata la base giuridica, al fine di fornire la validità dell'atto stesso e allo stesso tempo di garantirne una migliore comprensione. Infine l'atto deve essere preventivamente pubblicato. In caso si tratti di un atto legislativo, di un regolamento o una direttiva rivolta a tutti gli Stati membri, esso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall'art. 297 del TFUE; negli altri casi è sufficiente la notifica ai loro destinatari. Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'atto, si attende l'avvenuta notifica o che sia trascorso il ventesimo giorno dalla pubblicazione.155

Oltre agli atti elencati nell'art. 288, il Consiglio può ricorrere all'ausilio di conclusioni e risoluzioni, prive di valore vincolante, nel merito di questioni ambigue di interpretazione del diritto dell’Unione o per stabilire un accordo politico nel merito di una proposta della Commissione.

La Commissione può utilizzare linee direttrici o comunicazioni al fine di rendere noto il modo in cui interpretare una propria competenza. Seppur essendo privi di valore vincolante, tali strumenti stabiliscono obblighi addizionali a quelli dei Trattati.

Secondo l'art. 295 del TFUE Commissione, Consiglio e Parlamento possono concludere degli accordi interistituzionali, per stabilire delle collaborazioni reciproche, il cui valore vincolante 153Art. 288 del TFUE.

154Adam, R, Tizzano, A, Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p 161-162. 155Ivi, p 168-170.

sussisterà solo nei confronti delle parti che lo hanno concluso.156