Possono assumere la denominazione di albergo diffuso gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune, dell’eventuale ristorante e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune. L’obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio16”.
A partire dagli anni novanta , il modello dell’albergo trova un primo riconoscimento normativo nella Regione Sardegna in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.17
La Regione Sardegna, all’art. 25 della legge regionale Sardegna 12 agosto 1998, n 27, introduce per la prima volta una definizione di albergo diffuso18 (www.regione.sardegna.it), il testo completo della presente legge è riportato in Appendice 1.
Il contributo dell’esperienza sarda è risultato fondamentale per la costruzione della figura attuale dell’albergo diffuso, in quanto ha offerto, un primo modello di riferimento. Dopo la Sardegna sino ad oggi altre otto Regioni hanno disciplinato la figura: il Friuli Venezia Giulia (2002), Marche e Umbria (2006), Emilia Romagna (2007), la Provincia di Trento (2007 a modifica di una precedente legge del 2002), la Liguria (con due leggi la prima entrata in vigore nel 2007, la seconda nel 2008) e infine la Calabria (2008).19
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Legge Regionale n. 22 del 14 maggio 1984 art 3
17L ’art. 6 ultimo comma delle legge n. 217 / 83 attribuiva, infatti alle Regioni il potere di disciplinare nuovi modelli di ricettività o di designare con nuove denominazioni strutture preesistenti. La legge quadro sopra citata è stata abrogata a norma dell’art. 11 della L. 29 marzo 2001, n. 135 a seguito della entrata in vigore del D.P.C.M 13 settembre 2002.)
18
Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 ( Appendice 1) 19
Le Regioni hanno legiferato in attuazione del D.P.C.M 13 settembre 2002, emanato in attuazione della legge quadro n. 135/2001, che ha attribuito, una maggiore autonomia alle Regioni in campo turistico. Il regolamento ha dovuto tener conto della modifica del titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 135 del 2001, che ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa in materia turistica. Il D.P.C.M 13 settembre 2002, in tema di strutture ricettive, attribuisce, infatti, alle Regioni il compito di definire in piena libertà le tipologie delle diverse attività ricettive e le relative definizioni con l’unico limite a esse assegnate di determinare in maniera uniforme gli standard minimi comuni.)
Possiamo iniziare col dire che tutte le Regioni inquadrino l’albergo diffuso tra le strutture ricettive alberghiere, ad eccezione della Liguria e della Provincia di Trento che qualificano tali strutture nell’ambito della ricettività extralberghiera. Con riferimento alla legge della Provincia di Trento, infatti, se da un lato la disposizione assimila gli alberghi diffusi alle strutture alberghiere, (prevedendo che debbano essere costituiti da almeno sette unità abitative e devono garantire i servizi di prima colazione e di somministrazione di alimenti e bevande); dall’altro vengono inquadrati tra le strutture extralberghiere. Anche il Friuli Venezia Giulia, nonostante la denominazione e la definizione fornita, disegna un modello che si avvicina maggiormente a quello della ricettività extralberghiera introducendo la nozione di unità abitativa e non di camera che può essere ubicata anche a grande distanza dai locali di ricevimento.
A tal fine si ritiene opportuno analizzare preliminarmente come si comportano sia nelle strutture alberghiere , sia in quelle extralberghiere tre aspetti fondamentali:
il carattere imprenditoriale o meno dell’attività svolta;
i rapporti con la pubblica amministrazione (regime amministrativo); la natura dei rapporti tra operatore e cliente (regime privatistico).
Il carattere imprenditoriale presente nell’attività alberghiera è indiscutibile, mentre per le altre strutture ricettive la normativa regionale non è omogenea: sono strutture gestite in forma imprenditoriale, ad esempio, i campeggi e i villaggi turistici, le case e appartamenti per vacanze (in presenza di un certo numero di unità immobiliari); non sono gestiti in forma imprenditoriale gli esercizi di affittacamere , i bed and breakfast, ecc. Per quanto riguarda il regime amministrativo, le attività alberghiere possono essere esercitate sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in forza dell’art. 9 della legge n 135/ 2001. E’, ancora rimessa al Sindaco, la valutazione in merito all’osservanza della normativa “edilizia, urbanistica ,
igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici” .
Per poter esercitare l’attività alberghiera, è necessario attivare un procedimento autorizzatorio complesso. Alcune strutture extralberghiere, invece, come ad esempio l’esercizio di affittacamere e assimilati, in seguito all’entrata in vigore del regolamento autorizzato, adottato con il D.P.R n. 311/2001 sono riconducibili ad una forma di iniziativa economica privata interamente libera (A. Gratteri 2006). Per quanto riguarda, infine, il regime privatistico, nelle attività ricettive alberghiere oltre al servizio di alloggio, vengono forniti altri servizi accessori, (ad esempio accoglienza, pulizie e riassetto della camera, punti informativi, somministrazione di alimenti e bevande, professionalità del personale utilizzato, ecc), la cui natura varia a seconda dell’attività presa in considerazione (A. Gratteri 2006).
La scelta di collocare la figura dell’albergo diffuso tra gli esercizi extralberghieri, operata da alcune Regioni, comporta in primo luogo che ad esse non possa applicarsi lo statuto proprio dell’impresa alberghiera. E’ vero che tutte le Regioni hanno comunque inteso assicurare oltre al godimento dell’immobile anche la fornitura di altri servizi, ma se per alcune regioni deve trattarsi di servizi di natura propriamente alberghiera, per altre regioni può parlarsi di servizi di natura genericamente alberghiera.
Alla Sardegna, spetta il primato nella disciplina regionale dell’albergo, ma anche il primato nella revisione della medesima regolamentazione, revisione che cerca di tenere conto delle difficoltà nell’applicazione della normativa da parte degli albergatori.
Al turismo viene attribuito un ruolo di traino per lo sviluppo locale, e le iniziative di ospitalità diffusa possono essere fatte rientrare tra i programmi europei di riqualificazione urbana e di sviluppo dei territori rurali, ottenendo quindi il supporto delle politiche europee che, a livello generale, indicano i criteri basilari sui quali le amministrazioni regionali dei singoli Paesi possono
definire specifici programmi di sviluppo adatti alle peculiarità delle diverse realtà territoriali.
1.3.1: La legislazione sul turismo in Calabria
Legge regionale 05 aprile 2008, n. 8 Riordino dell’organizzazione turistica regionale, per il testo completo si rimanda all’appendice 2; mentre per il testo completo del Regolamento Regionale 27 ottobre 2008, n. 4 si rimanda all’appendice 3:
Fig. 4: Le norme regionali sull’Albergo Diffuso
Fonte: http://www.alberghidiffusi.it/elenco-normative-regionale
Nella cartina geografica dell’Italia sono rappresentati con dei cerchi tutte le regioni che hanno emanato una legge o un regolamento in materia di albergo diffuso.
Legge Regionale n. 8 del 05 aprile 2008
REGOLAMENTO
REGIONALE 27 ottobre 2008, n. 4
Regolamento di attuazione art. 12 Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.(BUR 15 novembre 2008, n. 22)